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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28629/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2007, contestando alla società l'omessa applicazione di ritenute su interessi corrisposti a soggetti non residenti, per euro 1.623.950,00. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che le somme costituivano il corrispettivo di finanziamenti ricevuti e che i pagamenti erano stati effettuati a banche italiane o a sedi secondarie italiane di banche estere, con conseguente insussistenza dell'obbligo di ritenuta; i giudici di merito le avevano dato ragione. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 48 e 89 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2909 c.c., censurando la CTR per avere ritenuto sufficiente, sulla base di una valutazione probabilistica e della sola produzione del contratto di finanziamento, la prova che gli interessi fossero poi pervenuti a soggetti residenti quali beneficiari effettivi, senza prova dell'effettivo riversamento; con il secondo ha denunciato vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso esame del fatto decisivo relativo all'effettiva destinazione delle somme a banche italiane o a sedi secondarie italiane di banche estere.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, perché la società contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197 del 2022, allegando la domanda di definizione agevolata della controversia e la prova del pagamento dovuto. Ritenuta integrata la disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese del giudizio estinto a carico di chi le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 26, D.P.R. n. 600 del 1972

    La controversia nasce dalla contestazione della mancata applicazione della ritenuta sugli interessi corrisposti nell'ambito di finanziamenti; la norma è richiamata come base dell'atto impositivo.

  • art. 48, D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dall'Amministrazione nel primo motivo per sostenere l'erroneità della prova ritenuta sufficiente dai giudici di merito in tema di ritenute su interessi.

  • art. 89, D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato insieme all'art. 48 D.P.R. n. 600 del 1973 nel censurare la decisione di merito sul presupposto dell'effettivo riversamento delle somme a soggetti residenti.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato nel primo motivo come parametro di violazione, in relazione agli effetti del giudicato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base del primo motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Base del secondo motivo di ricorso per dedurre omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197 del 2022

    La Corte applica la disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti: la presentazione della domanda e della prova del pagamento impone la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34

    Richiamato come norma modificativa della disciplina della definizione agevolata, con rilievo sul termine e sugli oneri documentali per ottenere l'estinzione.

  • art. 1, commi 200 e 201, L. n. 197 del 2022

    Richiamati per il regime delle spese nei casi di definizione agevolata: il processo è dichiarato estinto e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Massime di principio

  • Quando il contribuente depositi la domanda di definizione agevolata della controversia pendente e la prova dell'avvenuto versamento richiesto dalla legge, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito dei motivi di ricorso.
  • La definizione agevolata delle liti tributarie opera come causa sopravvenuta di cessazione della materia del contendere che assorbe le censure proposte in cassazione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposte
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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