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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20119/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da una lunga sequenza di rapporti formalmente qualificati prima come collaborazione a progetto e poi come lavoro intermittente tra una lavoratrice e società operanti nella promozione/vendita di prodotti per il caffè. La lavoratrice ha chiesto, in via principale, l’accertamento di un rapporto subordinato a tempo indeterminato direttamente con la committente sin dal 10 maggio 2008, sostenendo che il contratto a progetto fosse privo di un valido progetto specifico e che l’attività svolta fosse eterodiretta; in subordine ha chiesto la trasformazione del rapporto con la società interponente in rapporto subordinato a tempo pieno e indeterminato, con differenze retributive, reintegra e contributi. La Corte d’appello ha riconosciuto il rapporto subordinato diretto con la committente dal 10 maggio 2008, la nullità del progetto e la conversione ex art. 69 d.lgs. 276/2003, ma ha confermato per il resto la decisione di primo grado sui capi relativi al rapporto con la società interponente. In cassazione la committente ha dedotto violazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003, sostenendo che il progetto era sufficientemente specifico e autonomo e che la Corte territoriale aveva sovrapposto il giudizio sulla validità del progetto all’accertamento concreto delle modalità di esecuzione. La società interponente ha proposto ricorso incidentale lamentando l’erronea applicazione dell’art. 336 c.p.c. e gli effetti espansivi della riforma sui capi dipendenti; la lavoratrice ha proposto ricorso incidentale condizionato contro la quantificazione dell’indennità, sostenendo che dovessero applicarsi solo le tutele di diritto comune e non il regime dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010 e dell’art. 28 d.lgs. 81/2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della committente, ritenendo inammissibili alcune censure perché formulate come vizio motivazionale pur essendo dedotte ex art. 360 n. 3 c.p.c., e comunque infondate nel merito: ha confermato che il contratto a progetto era nullo per genericità del progetto e dell’obiettivo, poiché l’attività richiesta coincideva con l’ordinaria attività aziendale e non era riferita a un risultato specifico. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società interponente, affermando che la Corte d’appello aveva indebitamente mantenuto ferme statuizioni di primo grado sui capi dipendenti nonostante la riforma sui capi principali; per effetto di ciò ha cassato la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato le domande della lavoratrice nei confronti della società interponente. Ha infine rigettato il ricorso incidentale condizionato della lavoratrice, ritenendo applicabile il regime indennitario dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010 anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo. Le spese sono state compensate tra la committente e la lavoratrice e parzialmente compensate tra la società interponente e la lavoratrice, con condanna di quest’ultima alla residua parte.

Norme richiamate

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    il contratto a progetto richiede uno o più progetti specifici, programmi o fasi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato; il progetto deve essere chiaramente descritto e distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    la mancanza di un valido progetto specifico comporta la conversione ope legis del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato sin dalla costituzione

  • art. 336 c.p.c.

    l’effetto espansivo interno della riforma o cassazione parziale si estende ai capi dipendenti non autonomamente impugnati, anche se oggetto di impugnazione separata poi rigettata, quando vi sia un nesso di dipendenza necessario

  • art. 370 c.p.c.

    il ricorso incidentale di Global Marketing Solution è stato ritenuto tempestivo perché proposto entro il termine decorrente dalla notifica del ricorso principale

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    il regime indennitario previsto per i rapporti a termine illegittimi si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, in presenza delle condizioni di natura temporanea e di conversione

  • art. 28 d.lgs. n. 81/2015

    l’indennità risarcitoria per l’illegittima cessazione/trasformazione del rapporto è stata ritenuta applicabile nella fattispecie e quantificabile in mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto

  • art. 384 c.p.c.

    in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito, rigettando le domande nei confronti della società interponente

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente incidentale condizionata nel contestare la misura e il titolo del risarcimento

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    la censura che in realtà attacca la motivazione o il giudizio di fatto è inammissibile se proposta come violazione di legge senza dedurre correttamente i canoni ermeneutici

Massime di principio

  • Nel contratto a progetto, il progetto o programma deve essere specifico, autonomo e funzionalmente orientato a un risultato determinato; non basta la mera indicazione dell’attività lavorativa o la riproposizione dell’ordinaria attività dell’impresa committente.
  • La genericità del progetto va valutata sulla base del contenuto negoziale ex ante, ossia della descrizione del risultato e dell’attività affidata, e non può essere sanata invocando un accertamento postumo delle modalità concrete di svolgimento della prestazione quando il contratto stesso identifica in modo indistinto attività e progetto.
  • La violazione dell’art. 61 d.lgs. 276/2003 determina, ai sensi dell’art. 69, comma 1, la conversione automatica del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto subordinato sin dalla sua costituzione.
  • In sede di legittimità, la denuncia di errori nell’interpretazione del contratto richiede la specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati; non è consentito trasformare in vizio di legge una censura che mira in realtà a un riesame del merito o della motivazione.
  • L’effetto espansivo interno della riforma o cassazione parziale si estende ai capi dipendenti della sentenza, anche se non direttamente impugnati, quando la loro sopravvivenza sia logicamente incompatibile con la decisione resa sul capo principale.
  • Il regime indennitario previsto per i rapporti a termine illegittimi può applicarsi anche alla collaborazione a progetto illegittima, quando la fattispecie presenti i caratteri della temporaneità e della conversione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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