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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20065/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La lite nasce da un atto con cui l'Amministrazione finanziaria ha irrogato a un privato una sanzione di euro 19.650 per avere impiegato un lavoratore irregolare nella propria attività di autolavaggio. L'interessato ha proposto opposizione ex art. 22 l. n. 689/1981, poi rigettata dal Tribunale di Enna. Avverso la sentenza di primo grado è stato proposto appello, ma la Corte d'appello di Caltanissetta lo ha dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine lungo semestrale introdotto dalla l. n. 69/2009. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 327 c.p.c. e della disciplina transitoria dell'art. 58, comma 1, l. n. 69/2009, sostenendo che il giudizio di primo grado era stato instaurato prima del 4 luglio 2009 e che quindi doveva applicarsi il previgente termine annuale; ha censurato inoltre il riferimento della Corte territoriale alla data di proposizione/iscrizione dell'appello per individuare la disciplina applicabile. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione/mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di tardività dell'appello. Ha affermato che la riduzione del termine lungo da un anno a sei mesi, introdotta dalla l. n. 69/2009, si applica solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, mentre il giudizio di primo grado era stato introdotto il 22 giugno 2009, dunque prima del 4 luglio 2009. Ha inoltre richiamato la sospensione feriale dei termini nel procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione soggetto al rito del lavoro e il principio secondo cui, quando l'appello è proposto con citazione anziché con ricorso, ai fini del termine rileva il deposito dell'atto. Tenendo conto di tali regole, il termine annuale risultava scadere il 3 febbraio 2018, cadente di sabato e quindi prorogato al primo giorno non festivo, cioè al 5 febbraio 2018, data coincidente con il deposito dell'atto di citazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22 l. n. 689/1981

    Disciplina l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione oggetto del giudizio presupposto.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare è annuale nel testo previgente alla riforma e si applica ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della l. n. 69/2009.

  • art. 58, comma 1, l. n. 69/2009

    Le modifiche al codice di procedura civile introdotte dalla legge si applicano solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.

  • art. 46, comma 17, l. n. 69/2009

    Ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo per proporre appello.

  • art. 6 d.lgs. n. 150/2011

    Le opposizioni a ordinanza-ingiunzione in materia di tutela del lavoro, igiene, prevenzione infortuni e previdenza sono regolate dal rito del lavoro.

  • art. 3 l. n. 742/1969

    La Corte richiama il principio per cui la sospensione feriale non si applica solo alle controversie indicate espressamente dalla norma; nel caso deciso, l'opposizione non rientrava tra quelle escluse.

  • art. 409 c.p.c.

    Serve a delimitare le controversie assoggettate al rito del lavoro e rileva per verificare l'applicabilità o meno dell'esclusione dalla sospensione feriale.

  • art. 442 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 409 c.p.c. per individuare le controversie per cui opera l'esclusione della sospensione feriale.

  • art. 155, comma 4, c.p.c.

    Se il termine scade in giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

  • art. 155, comma 5, c.p.c.

    La proroga del termine si applica anche ai termini per atti processuali compiuti fuori udienza che scadono di sabato.

  • art. 433 c.p.c.

    Nel rito del lavoro l'appello si propone con ricorso; se invece è usata la citazione, ai fini del termine rileva il deposito dell'atto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato solo nel secondo motivo, poi assorbito.

  • art. 360 c.p.c.

    Indica i vizi dedotti con i motivi di ricorso: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame.

Massime di principio

  • La riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi, introdotta dalla l. n. 69/2009, non opera per i giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore; per stabilire il regime applicabile occorre avere riguardo alla data di instaurazione del giudizio di primo grado, non alla data dell'appello.
  • Nel procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione soggetto al rito del lavoro, ai fini della tempestività dell'impugnazione si applica la sospensione feriale dei termini, salvo che la controversia rientri in una delle specifiche ipotesi di esclusione previste dalla legge.
  • Quando l'appello nel rito del lavoro è proposto con citazione anziché con ricorso, il rispetto del termine va verificato con riguardo al deposito dell'atto e non alla sola notificazione.
  • Se il termine per impugnare scade in sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo.
  • In presenza di una declaratoria di inammissibilità per tardività erroneamente fondata sul regime temporale sbagliato, la sentenza va cassata con rinvio, restando assorbite le ulteriori censure non esaminate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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