Cassazione Civile, Ordinanza n. 20066/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dirigente di un istituto bancario per gravi irregolarità nella concessione di fidi e crediti e per l'ottenimento di rimborsi non dovuti. In un precedente giudizio di cassazione, il ricorso del lavoratore era stato rigettato perché la Corte aveva ritenuto legittimo il recesso, escludendo la tardività dell'azione disciplinare e la violazione del principio di consunzione del potere disciplinare, sul rilievo che il datore di lavoro aveva avuto piena contezza delle irregolarità solo dopo gli accertamenti resi necessari dall'intervento della BCE e da una società di revisione esterna, e che non risultavano precedenti sanzioni per quelle condotte. Con il successivo ricorso per revocazione il lavoratore ha denunciato errore di fatto della Corte di cassazione, sostenendo che non fosse stato considerato che per i medesimi fatti vi era già stata una prima iniziativa disciplinare conclusa con archiviazione e che, dunque, la successiva contestazione sarebbe stata preclusa dal ne bis in idem e dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori; ha inoltre richiamato il principio di tempestività e l'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto, da un lato, che il ricorso non rispettasse i requisiti formali necessari perché si limitava a un richiamo sintetico ai motivi del precedente ricorso per cassazione senza riprodurre compiutamente gli argomenti già svolti; dall'altro, che il vizio denunciato non integrasse un errore di fatto revocatorio, poiché concerneva una questione controversa e valutativa sulla tempestività dell'iniziativa disciplinare e non una mera svista percettiva della Corte di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e, ravvisando un abuso dello strumento processuale, lo ha condannato anche al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., oltre a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente come parametro violato; la Corte non ne affronta il merito, ritenendo comunque che la censura non integri errore di fatto revocatorio.
art. 6 CEDU
È evocato dal ricorrente in relazione alla tempestività del procedimento disciplinare; la Corte non sviluppa una specifica applicazione della norma nel decidere l'inammissibilità.
L'errore revocatorio richiede una falsa percezione di un fatto di causa, oggettivamente e immediatamente rilevabile, non attinente a valutazioni o interpretazioni di questioni controverse.
La domanda di revocazione deve indicare il motivo della revocazione e, secondo il richiamo della Corte, essere corredata da un'adeguata esposizione dei fatti di causa.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Nel ricorso per revocazione deve essere contenuta l'esposizione sommaria dei fatti di causa; non basta il mero rinvio al precedente ricorso per cassazione.
La proposizione di un ricorso palesemente inammissibile e abusivo giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto della sentenza di cassazione è inammissibile se il ricorso non contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa e si limita a rinviare ai motivi del ricorso originario.
- L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una svista percettiva della Corte su un fatto non controverso e non una valutazione giuridica o apprezzamento degli atti compiuto sul tema deciso.
- Non è configurabile errore di fatto revocatorio quando il punto denunciato è stato oggetto di dibattito processuale e la decisione impugnata si fonda su una valutazione del giudice di merito.
- La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile, formulato in modo da abusare dello strumento processuale, può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
- In sede di revocazione della sentenza di cassazione, la parte ricorrente deve riprodurre gli argomenti dell'originario ricorso in modo da consentire la comprensione immediata della controversia e dei profili di censura, senza affidarsi a rinvii sommari.
Come è indicizzato
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