Cassazione Civile, Ordinanza n. 20062/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Due dirigenti medici, dopo avere optato dal 1 gennaio 2012 per il regime extramoenia con conseguente perdita dell'indennità di esclusività, della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, sono rientrati successivamente nel regime intramoenia/esclusivo. Al rientro hanno chiesto che fosse loro riconosciuta, dal momento del ritorno all'esclusività e fino al conferimento di un nuovo incarico, la retribuzione di posizione minima unificata prevista per il dirigente medico privi di incarico, con correlata condanna del datore di lavoro al pagamento e dell'INPS alla sistemazione della posizione previdenziale. In appello la domanda era stata respinta perché la contrattazione collettiva, per i dirigenti che rientrano dall'extramoenia, prevede la conservazione del trattamento in godimento sino al nuovo incarico, senza applicazione automatica della disciplina ordinaria dei dirigenti esclusivi privi di incarico. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione della normativa di settore e dei CCNL per avere negato il diritto alla retribuzione di posizione minima unificata; errata interpretazione delle clausole contrattuali che disciplinano il rientro all'esclusività; violazione del principio di parità di trattamento ex art. 45 d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 3 e 97 Cost. per avere ritenuto legittima la differenziazione rispetto ai dirigenti che sono sempre rimasti esclusivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, con esame congiunto, tutti i motivi di ricorso. Ha interpretato la disciplina legislativa e contrattuale nel senso che il dirigente medico che, dopo aver scelto il rapporto non esclusivo, rientri nel rapporto esclusivo non riacquista automaticamente la retribuzione di posizione minima unificata prevista per i dirigenti esclusivi privi di incarico, poiché la clausola contrattuale fa salvo il trattamento economico "in godimento" al momento del rientro; nel caso concreto tale misura era pari a zero, essendo stata la retribuzione di posizione già compressa nel periodo di non esclusività. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 45 d.lgs. n. 165/2001, precisando che il principio di parità di trattamento opera entro il sistema della contrattazione collettiva e non impedisce differenziazioni tra categorie di dipendenti fondate su pattuizioni collettive e su diverse situazioni professionali. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la complessità delle questioni e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15 quater d.lgs. n. 502/1992
consente il passaggio tra rapporto esclusivo e non esclusivo per i dirigenti sanitari e rimette alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico aggiuntivo per il regime esclusivo.
art. 12 CCNL 3.11.2005 Dirigenza medica del SSN
nel ritorno all'opzione per il rapporto esclusivo, la retribuzione di posizione e di risultato è regolata dall'art. 48 del CCNL 2000; l'indennità di esclusività è ripristinata nella stessa misura già percepita al passaggio al non esclusivo.
art. 48 CCNL 8.6.2000 Dirigenza medica del SSN
per il dirigente che revoca l'opzione per l'attività libero-professionale extramuraria, la retribuzione di posizione è ridefinibile solo con il successivo incarico; nelle more resta determinata nella misura in godimento.
art. 58 CCNL 3.11.2005 Dirigenza medica del SSN
la nuova opzione per il rapporto esclusivo non ripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione, che può essere successivamente ridefinita secondo le procedure contrattuali.
art. 10 CCNL 3.11.2005 Dirigenza medica del SSN
per i dirigenti già a rapporto non esclusivo che optino per l'esclusivo continua ad applicarsi l'art. 48 del CCNL 2000.
art. 47 CCNL 8.6.2000 Dirigenza medica del SSN
per i dirigenti a rapporto non esclusivo la retribuzione di posizione è ridotta; la disciplina distingue chiaramente il trattamento dei dirigenti non esclusivi da quello dei dirigenti esclusivi.
art. 43 CCNL 3.11.2005 Dirigenza medica del SSN
individua la retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici già a rapporto non esclusivo, confermando la differenziazione contrattuale fra i diversi regimi.
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
il principio di parità di trattamento contrattuale opera all'interno del sistema della contrattazione collettiva e non consente di censurare differenziazioni stabilite dalla contrattazione stessa.
art. 3 Cost.
richiamato insieme all'art. 97 Cost. quale parametro invocato dai ricorrenti, ma non ritenuto violato per la legittimità della differenziazione contrattuale.
art. 97 Cost.
richiamato insieme all'art. 3 Cost. quale parametro invocato dai ricorrenti, ma non ritenuto violato per la legittimità della differenziazione contrattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come norma processuale di veicolazione delle censure per violazione di legge.
Massime di principio
- In tema di dirigenza medica del SSN, il rientro dal rapporto non esclusivo a quello esclusivo non determina il ripristino automatico della retribuzione di posizione minima unificata prevista per i dirigenti esclusivi privi di incarico: il trattamento resta quello "in godimento" al momento del rientro, anche se pari a zero, fino al conferimento di un nuovo incarico.
- Quando la contrattazione collettiva disciplina espressamente il ritorno all'esclusività dopo un periodo di non esclusività, la clausola speciale prevale sulla disciplina generale del trattamento dei dirigenti esclusivi privi di incarico.
- La retribuzione di posizione è, per sua natura, connessa all'incarico dirigenziale; la sua attribuzione non può essere svincolata dall'effettiva collocazione professionale del dirigente se non nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva.
- Il principio di parità di trattamento ex art. 45 d.lgs. n. 165/2001 opera entro il perimetro del sistema contrattuale collettivo e non può essere utilizzato per contestare differenziazioni tra categorie di dipendenti stabilite dalle parti collettive in ragione di situazioni professionali diverse.
- Se la contrattazione collettiva intende ripristinare una specifica voce retributiva al rientro in un determinato regime, deve prevederlo in modo espresso; in difetto, vale la regola della conservazione del trattamento economico in atto al momento del passaggio.
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