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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20075/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina dall'accertamento, nei confronti di una società operante in ambito produttivo, della sussistenza di un rischio silicotico connesso alla produzione di alcune vernici da esterno e, conseguentemente, dalla pretesa dell'INAIL di riscuotere il premio supplementare per silicosi, ritenuto dovuto per gli anni 2008-2012 in ragione di una tardiva denuncia, per l'importo di euro 3.980,49. La società ha proposto domanda di accertamento negativo del credito, sostenendo che il rischio silicotico non sussistesse in concreto e deducendo, tra l'altro, di avere prodotto una perizia giurata. In cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 111 Cost. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione insufficiente o apparente e per erronea valutazione delle prove; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., degli artt. 2, 153, 154 e 155 d.P.R. n. 1124/1965 e delle regole sulla formazione e valutazione della prova, sostenendo che la Corte d'appello aveva fondato la decisione sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante in sede ispettiva, senza assumere prove testimoniali e consulenza tecnica richieste, così operando un indebito ribaltamento dell'onere della prova e attribuendo al verbale ispettivo un valore probatorio non consentito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione esistente e comprensibile, basata sull'istruttoria di primo grado, sui rilievi tecnici e sulle dichiarazioni del legale rappresentante, e che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito. Ha poi ritenuto il secondo motivo inammissibile e infondato, affermando che non vi era stato alcun ribaltamento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., ma soltanto una valutazione complessiva del materiale istruttorio; ha inoltre chiarito che il verbale ispettivo fa piena prova solo dei fatti attestati dai verbalizzanti come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le altre circostanze, comprese le dichiarazioni di terzi, sono liberamente valutabili dal giudice. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    n. 4; n. 3; comma primo, n. 5

    Il ricorrente aveva invocato i vizi di motivazione e di violazione di legge; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di motivazione assente, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile, e che non è consentita la rivalutazione del merito.

  • art. 111 Cost.

    La violazione costituzionalmente rilevante si configura solo in presenza di motivazione inesistente o meramente apparente, non quando la sentenza espone in modo comprensibile il percorso logico seguito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della sufficienza della motivazione; la Corte esclude il vizio perché la sentenza d'appello esponeva adeguatamente gli elementi decisivi.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si ha solo se l'onere probatorio è posto a carico di una parte diversa da quella onerata; nel caso concreto la Corte esclude qualsiasi inversione dell'onere della prova.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il valore del verbale ispettivo; la Corte precisa che il verbale fa piena prova soltanto dei fatti attestati come avvenuti in presenza dei verbalizzanti o da essi compiuti, non delle ulteriori circostanze riferite o accertate.

  • d.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 2, 153, 154 e 155

    Norme richiamate in relazione alla disciplina assicurativa INAIL e al premio supplementare per rischio silicosi; la decisione le applica nel quadro dell'accertamento della debenza del premio.

  • artt. 244 e ss. c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di prova testimoniale; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove raccolte appartiene al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non è sufficiente lamentare che abbia preferito alcune prove ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a diversa regola; non quando si contesta solo il cattivo uso del prudente apprezzamento.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è circoscritto alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non è ammesso trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito.
  • La valutazione delle prove e la scelta delle risultanze ritenute più persuasive sono riservate al giudice di merito, il quale non è tenuto a confutare puntualmente ogni elemento difensivo o ogni prova non accolta, purché esponga le ragioni del proprio convincimento.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice ripartisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non quando, correttamente, apprezza il materiale istruttorio e trae da esso le proprie conclusioni.
  • Il verbale degli organi ispettivi fa piena prova soltanto dei fatti direttamente attestati come compiuti o avvenuti in presenza dei verbalizzanti; le dichiarazioni di terzi raccolte nel verbale restano liberamente valutabili insieme alle altre prove.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare il mero apprezzamento discrezionale del giudice sulle prove, ma solo per denunciare l'utilizzo di prove estranee al processo o l'attribuzione di un valore probatorio giuridicamente scorretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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