Cassazione Civile, Ordinanza n. 06744/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore servizio idrico)
La controversia
Un’utente del servizio idrico integrato aveva chiesto di accertare l’inesigibilità della richiesta di pagamento formulata dal gestore per somme a titolo di conguaglio della tariffa idrica integrata, deducendo prescrizione del credito, errata qualificazione del credito, vizi degli atti amministrativi presupposti, illegittimità della delibera che aveva definito gli importi dei conguagli e la sua applicazione retroattiva, con domanda anche di ripetizione di quanto indebitamente versato. Il gestore aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sostenendo che la controversia investisse la legittimità di scelte tecnico-discrezionali dell’autorità regolatoria. Il giudice di pace aveva respinto l’eccezione di giurisdizione e accolto l’eccezione di prescrizione; il tribunale, in appello, aveva confermato la giurisdizione ordinaria e la disapplicazione della delibera tariffaria retroattiva. In cassazione il gestore ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dei limiti della giurisdizione ordinaria e degli artt. 113 c.p.c. e 133, comma 1, lett. c), c.p.a., sostenendo che la posizione dell’utente fosse di interesse legittimo e che la controversia spettasse al giudice amministrativo; con il secondo ha dedotto la violazione di varie norme eurounitarie, nazionali e regolatorie in tema di tariffazione idrica, nonché dell’art. 1339 c.c., sostenendo che il sistema dei conguagli non integrasse una retroattiva revisione dei pagamenti già effettuati ma una mera applicazione di tariffa eterodeterminata. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e fondato il secondo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il conguaglio per partite pregresse comporta un costo applicato "ora per allora" e il recupero è possibile solo se il gestore dimostri l’imprevedibilità del costo, la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio reso; tale prova grava sul gestore quale fatto costitutivo della pretesa. Nel caso concreto la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al secondo motivo con rinvio al tribunale in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha rigettato il primo, ha cassato in parte qua la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito di appello, che aveva escluso il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e confermato la disapplicazione della delibera tariffaria retroattiva, non è stata integralmente confermata: la Corte ha ritenuto necessario un nuovo esame alla luce dei principi sul conguaglio delle partite pregresse e sull’onere probatorio del gestore.
Norme richiamate
È richiamato come norma processuale che consente di denunciare in cassazione violazioni di legge e vizi inerenti alla giurisdizione; nel caso è stato utilizzato per articolare i due motivi di ricorso.
È evocato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla dedotta erronea attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che la controversia dovesse essere devoluta al giudice amministrativo per la presenza di questioni connesse all’esercizio del potere amministrativo.
Il tribunale aveva ritenuto la delibera tariffaria illegittima per violazione del divieto di retroattività delle norme.
art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006
È tra le norme invocate per contestare l’assetto normativo applicato ai conguagli del servizio idrico integrato.
art. 154 d.lgs. n. 152 del 2006
È richiamato insieme alle altre disposizioni sulla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.
art. 9 Dir. 2000/60/CE
È citato quale fonte eurounitaria in tema di principi tariffari del servizio idrico.
art. 21 commi 13 e 19 D.L. n. 201/2011 conv. con L. n. 106/2011
È richiamato quale base normativa della regolazione tariffaria idrica.
art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012
È citato tra le fonti regolatorie applicate alla disciplina del servizio idrico.
È invocato per sostenere l’eterointegrazione del contratto attraverso la disciplina tariffaria imposta dall’autorità regolatoria.
Delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR
È richiamata come atto dell’autorità di regolazione del settore idrico rilevante ai fini della tariffazione e dei conguagli.
Delibera 26 giugno 2014 n. 18 dell’Ente d’Ambito della Sardegna
È l’atto che aveva stabilito la misura dei conguagli prevedendone effetto retroattivo; la decisione di merito ne aveva disposto la disapplicazione.
La Corte richiama il principio secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i conguagli da partite pregresse tale momento coincide con la determinazione della tariffa e non con il periodo di consumo pregresso.
È richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Massime di principio
- Le controversie concernenti i corrispettivi del servizio idrico integrato hanno natura patrimoniale e riguardano il rapporto di utenza con il gestore; non devolvono, di regola, questioni di esercizio di potere amministrativo e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Il conguaglio per partite pregresse nel servizio idrico integra un costo applicato "ora per allora": il diritto al recupero nasce soltanto quando la tariffa/conguaglio è determinata, sicché la prescrizione non decorre prima di quel momento.
- Il gestore che pretenda di recuperare retroattivamente costi tramite conguaglio deve provare che tali costi erano imprevedibili al momento dell’erogazione e della fatturazione e che sono pertinenti e corrispettivi rispetto al servizio reso; questi elementi costituiscono fatti costitutivi della pretesa.
- Non è legittimo scaricare sull’utenza, mediante conguagli retroattivi, costi non correlati al servizio o dovuti a errori di gestione o di previsione; la tariffazione deve restare aderente ai costi effettivi, misurabile e coerente con la logica corrispettiva del servizio pubblico economico.
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