Cassazione Civile, Ordinanza n. 07612/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 su immobili di proprietà della società ricorrente, qualificati come "beni merce" perché costruiti e destinati alla vendita. La contribuente sosteneva che l'esenzione IMU introdotta per tali immobili dovesse operare anche per il 2012, invocando l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., della disciplina previgente e chiedendo che la normativa sopravvenuta fosse applicata retroattivamente. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto, ritenendo comunque irretroattiva la norma favorevole. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando violazione della disciplina IMU e dei parametri costituzionali, perché il giudice d'appello avrebbe erroneamente escluso che la fattispecie rientrasse nella norma colpita dalla questione di legittimità costituzionale, senza considerare la disciplina ratione temporis e i diversi dubbi costituzionali prospettati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'esenzione IMU per i c.d. immobili merce è stata introdotta dal legislatore con decorrenza espressa dal 1° gennaio 2014, mentre per il 2013 era prevista solo la disapplicazione della seconda rata, con permanenza della prima, e che in precedenza la disciplina consentiva solo una riduzione dell'aliquota per un periodo limitato. Trattandosi di agevolazioni fiscali, la scelta della decorrenza rientra nella discrezionalità del legislatore e non può essere sovvertita dal giudice mediante applicazione retroattiva, neppure invocando gli artt. 3 e 53 Cost. La Corte ha inoltre osservato che, in ogni caso, la fruizione del beneficio avrebbe richiesto l'osservanza dell'onere dichiarativo da parte del contribuente, circostanza non dedotta nella specie. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 9-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
La norma è richiamata come disciplina IMU coinvolta nella questione; la Corte esclude che essa consenta un'esenzione retroattiva per l'anno 2012.
art. 13, commi 2 e 9-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
La Corte ritiene infondata la censura che pretendeva di estendere retroattivamente l'agevolazione fiscale prevista da tali disposizioni.
art. 8, commi 1, 2 e 9, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
La disciplina viene considerata nel quadro normativo previgente e non idonea a fondare l'esenzione IMU per il 2012.
art. 2, comma 2, lett. a, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. in L. 28 ottobre 2013, n. 124
La norma ha introdotto l'esenzione per gli immobili merce con decorrenza espressa dal 1° gennaio 2014; la Corte valorizza tale scelta legislativa come non retroattiva.
art. 3 Cost.
I principi di ragionevolezza non consentono di incidere sulla discrezionalità del legislatore nella previsione e decorrenza delle agevolazioni fiscali.
art. 53 Cost.
Non legittima l'estensione retroattiva di un'esenzione fiscale quando il legislatore abbia fissato una decorrenza successiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato formalmente proposto come denuncia di violazione di legge, ma è stato ritenuto infondato nel merito.
art. 37, comma 53, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248
È citato in relazione all'onere dichiarativo per il contribuente ai fini del riconoscimento di benefici fiscali su situazioni sopravvenute.
art. 6, comma 4, L. 7 luglio 2000, n. 212
È richiamato come criterio guida interpretativo in materia tributaria.
art. 10, comma 1, L. 7 luglio 2000, n. 212
È richiamato come criterio guida interpretativo in materia tributaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le agevolazioni e le esenzioni fiscali sono norme di stretta interpretazione: il giudice non può estenderne l'ambito applicativo oltre i limiti testuali e temporali stabiliti dal legislatore.
- La decorrenza di un'agevolazione fiscale è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non può essere trasformata in retroattiva dal giudice invocando i principi di ragionevolezza o capacità contributiva.
- Non è configurabile un'illegittimità costituzionale nella fissazione di un dies a quo successivo per un trattamento fiscale più favorevole, quando la scelta sia espressa e univoca.
- Il riconoscimento di un beneficio fiscale può richiedere l'adempimento di specifici oneri dichiarativi del contribuente; in mancanza di allegazione o prova di tali adempimenti, il beneficio non può essere preteso.
- In materia tributaria, gli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente operano come criteri interpretativi, ma non autorizzano a disapplicare il dato normativo chiaro sulla decorrenza di un'esenzione.
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