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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35134/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dalla cessione di un'azienda commerciale e dai successivi atti impositivi emessi nei confronti del cedente per rettifica del valore di avviamento e per il recupero di imposte sui redditi derivanti dalla plusvalenza realizzata. Dopo una prima sequenza processuale con sentenza di cassazione con rinvio e mancata riassunzione del giudizio di rinvio, l'agente della riscossione notificava due cartelle di pagamento, una nel 2010 e una nel 2011. Il contribuente impugnava la cartella oggetto del presente giudizio sostenendo, con il primo motivo, che il credito tributario fosse prescritto già alla data della notifica della cartella, perché il termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla notifica originaria dell'avviso di accertamento o del ricorso, e non dalla scadenza del termine per riassumere il giudizio di rinvio; inoltre deduceva che, per effetto dell'estinzione del processo conseguente alla mancata riassunzione, si sarebbe dovuto applicare l'art. 2945, terzo comma, c.c. Con il secondo motivo lamentava l'omessa motivazione sulla richiesta di riunione del giudizio relativo alla cartella impugnata con altro appello pendente, per connessione soggettiva e oggettiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in caso di estinzione del processo per omessa riassunzione davanti al giudice di rinvio, la prescrizione e la decadenza del credito tributario decorrono dalla scadenza del termine per la riassunzione, perché solo con l'estinzione l'atto impositivo si consolida e diviene definitivo. Ha quindi escluso l'applicabilità della regola generale dell'art. 2945, terzo comma, c.c. al caso di specie. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché il ricorrente non aveva allegato un concreto pregiudizio derivante dalla mancata riunione dei procedimenti; la riunione è atto ordinatorio rimesso al potere del giudice e la sua omissione non integra, di per sé, un vizio deducibile senza specifica lesione. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio

    il vizio motivazionale non è scrutinabile se il motivo non supera il filtro di ammissibilità e non si confronta con l'orientamento consolidato applicabile al caso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    il ricorrente lo invoca per sostenere la diversa decorrenza della prescrizione e la disciplina dell'estinzione del processo, ma la Corte esclude la fondatezza della doglianza

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente una declaratoria di inammissibilità del motivo quando esso non offre elementi per mutare un orientamento consolidato di legittimità

  • art. 63 d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546

    l'estinzione del processo per omessa riassunzione davanti al giudice di rinvio determina il consolidamento dell'atto impositivo

  • art. 25, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    il termine decadenziale per la cartella viene calcolato, nel caso concreto, dalla scadenza del termine per la riassunzione del giudizio di rinvio

  • art. 2945, terzo comma, c.c.

    non si applica in via generale alla pretesa tributaria incorporata nell'atto impositivo quando il processo si estingue per mancata riassunzione

  • art. 310 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2945 c.c. per sostenere la caducazione dell'effetto sospensivo, ma la Corte esclude che la disciplina si applichi nel caso di credito tributario ancora non definitivo

  • art. 380 bis c.p.c.

    regola la tempestività delle memorie in camera di consiglio; rileva la data di ricezione in cancelleria e non quella di spedizione

  • art. 134, quinto comma, disp. att. c.p.c.

    la deroga sul deposito nel giorno della spedizione vale solo per ricorso e controricorso, non per le memorie

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse all'impugnazione richiede un'utilità concreta e non un mero interesse astratto alla corretta soluzione giuridica

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    la riunione delle cause è espressione di un potere ordinatorio del giudice e la sua omissione è censurabile solo se abbia prodotto un concreto pregiudizio, ad esempio sulle spese

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa riunione non integra omessa pronuncia su un capo della domanda

  • art. 68 d.lgs. 546/1992

    l'Amministrazione può procedere alla riscossione definitiva solo quando la pretesa tributaria si è consolidata

  • artt. 14 e 15 d.P.R. 602/1973

    richiamati come base della riscossione del credito tributario divenuto definitivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato dovuto dal ricorrente

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se il giudizio viene definito con cassazione con rinvio e nessuna delle parti riassume nel termine, l'atto impositivo oggetto della controversia si consolida con l'estinzione del processo; da tale momento decorrono i termini rilevanti per prescrizione e decadenza della pretesa riscossiva.
  • La disciplina generale dell'effetto interruttivo-sospensivo della domanda giudiziale ex art. 2945 c.c. non si applica in modo automatico alla pretesa tributaria incorporata nell'avviso di accertamento quando la mancata riassunzione impedisce la definitività dell'atto fino alla scadenza del termine di riassunzione.
  • Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando pretende di sovvertire un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti nuovi o decisivi per mutarlo.
  • L'interesse all'impugnazione richiede una concreta utilità pratica derivante dall'accoglimento del motivo; non è sufficiente denunciare un errore teorico o astratto privo di effetti sulla decisione.
  • La mancata riunione di procedimenti connessi non integra, di per sé, un vizio autonomamente censurabile, poiché la riunione costituisce esercizio di un potere ordinatorio del giudice; è necessario allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio derivato dalla trattazione separata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneDecadenzaGiudicatoOnere della prova

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