Cassazione Civile, Ordinanza n. 35134/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dalla cessione di un'azienda commerciale e dai successivi atti impositivi emessi nei confronti del cedente per rettifica del valore di avviamento e per il recupero di imposte sui redditi derivanti dalla plusvalenza realizzata. Dopo una prima sequenza processuale con sentenza di cassazione con rinvio e mancata riassunzione del giudizio di rinvio, l'agente della riscossione notificava due cartelle di pagamento, una nel 2010 e una nel 2011. Il contribuente impugnava la cartella oggetto del presente giudizio sostenendo, con il primo motivo, che il credito tributario fosse prescritto già alla data della notifica della cartella, perché il termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla notifica originaria dell'avviso di accertamento o del ricorso, e non dalla scadenza del termine per riassumere il giudizio di rinvio; inoltre deduceva che, per effetto dell'estinzione del processo conseguente alla mancata riassunzione, si sarebbe dovuto applicare l'art. 2945, terzo comma, c.c. Con il secondo motivo lamentava l'omessa motivazione sulla richiesta di riunione del giudizio relativo alla cartella impugnata con altro appello pendente, per connessione soggettiva e oggettiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in caso di estinzione del processo per omessa riassunzione davanti al giudice di rinvio, la prescrizione e la decadenza del credito tributario decorrono dalla scadenza del termine per la riassunzione, perché solo con l'estinzione l'atto impositivo si consolida e diviene definitivo. Ha quindi escluso l'applicabilità della regola generale dell'art. 2945, terzo comma, c.c. al caso di specie. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché il ricorrente non aveva allegato un concreto pregiudizio derivante dalla mancata riunione dei procedimenti; la riunione è atto ordinatorio rimesso al potere del giudice e la sua omissione non integra, di per sé, un vizio deducibile senza specifica lesione. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio
il vizio motivazionale non è scrutinabile se il motivo non supera il filtro di ammissibilità e non si confronta con l'orientamento consolidato applicabile al caso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
il ricorrente lo invoca per sostenere la diversa decorrenza della prescrizione e la disciplina dell'estinzione del processo, ma la Corte esclude la fondatezza della doglianza
consente una declaratoria di inammissibilità del motivo quando esso non offre elementi per mutare un orientamento consolidato di legittimità
art. 63 d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546
l'estinzione del processo per omessa riassunzione davanti al giudice di rinvio determina il consolidamento dell'atto impositivo
art. 25, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
il termine decadenziale per la cartella viene calcolato, nel caso concreto, dalla scadenza del termine per la riassunzione del giudizio di rinvio
non si applica in via generale alla pretesa tributaria incorporata nell'atto impositivo quando il processo si estingue per mancata riassunzione
richiamato insieme all'art. 2945 c.c. per sostenere la caducazione dell'effetto sospensivo, ma la Corte esclude che la disciplina si applichi nel caso di credito tributario ancora non definitivo
regola la tempestività delle memorie in camera di consiglio; rileva la data di ricezione in cancelleria e non quella di spedizione
art. 134, quinto comma, disp. att. c.p.c.
la deroga sul deposito nel giorno della spedizione vale solo per ricorso e controricorso, non per le memorie
l'interesse all'impugnazione richiede un'utilità concreta e non un mero interesse astratto alla corretta soluzione giuridica
la riunione delle cause è espressione di un potere ordinatorio del giudice e la sua omissione è censurabile solo se abbia prodotto un concreto pregiudizio, ad esempio sulle spese
l'omessa riunione non integra omessa pronuncia su un capo della domanda
l'Amministrazione può procedere alla riscossione definitiva solo quando la pretesa tributaria si è consolidata
richiamati come base della riscossione del credito tributario divenuto definitivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
richiamato per il contributo unificato dovuto dal ricorrente
Massime di principio
- Nel processo tributario, se il giudizio viene definito con cassazione con rinvio e nessuna delle parti riassume nel termine, l'atto impositivo oggetto della controversia si consolida con l'estinzione del processo; da tale momento decorrono i termini rilevanti per prescrizione e decadenza della pretesa riscossiva.
- La disciplina generale dell'effetto interruttivo-sospensivo della domanda giudiziale ex art. 2945 c.c. non si applica in modo automatico alla pretesa tributaria incorporata nell'avviso di accertamento quando la mancata riassunzione impedisce la definitività dell'atto fino alla scadenza del termine di riassunzione.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando pretende di sovvertire un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti nuovi o decisivi per mutarlo.
- L'interesse all'impugnazione richiede una concreta utilità pratica derivante dall'accoglimento del motivo; non è sufficiente denunciare un errore teorico o astratto privo di effetti sulla decisione.
- La mancata riunione di procedimenti connessi non integra, di per sé, un vizio autonomamente censurabile, poiché la riunione costituisce esercizio di un potere ordinatorio del giudice; è necessario allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio derivato dalla trattazione separata.
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