Cassazione Civile, Ordinanza n. 12175/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una finestra/apertura esistente nel vano cucina di un appartamento, che si affacciava sul vano scala di proprietà esclusiva dell'altra parte all'interno del medesimo edificio. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda della proprietaria che chiedeva il ripristino dell'apertura; la corte d'appello, invece, ha ritenuto che l'apertura esistesse almeno dal 1926 e ha dichiarato acquisito per usucapione il diritto di mantenerla, qualificandola come servitù a carico dell'immobile del vicino. Il ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme sulle luci/vedute e sull'usucapione, oltre a vizi motivazionali e al mancato accertamento di fatti rilevanti, sostenendo che la sentenza non avesse chiarito se si trattasse di luce o veduta e che, in ogni caso, l'apertura sarebbe stata illegittima anche alla luce di norme igienico-sanitarie; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sulla servitù per destinazione del padre di famiglia e sull'onere della prova, contestando che la separazione dell'originaria proprietà nel 1926 potesse fondare il diritto all'apertura e richiamando ulteriori circostanze fattuali e tecniche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano formulati in modo generico e confuso, con riferimenti a molte norme non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata; che il vizio di contraddittoria motivazione non è più deducibile nei termini prospettati; che le censure fondate su norme igienico-sanitarie introducevano questioni nuove e comunque estranee al giudizio di cassazione; e che le doglianze sulla destinazione del padre di famiglia e sulla proprietà delle scale non colpivano la reale base decisoria, fondata invece sull'esistenza di una vera servitù prediale apparente, usucapibile quando l'apertura tra due unità dello stesso complesso immobiliare non presenta i caratteri di precarietà propri delle luci su fondo altrui. La Corte ha quindi confermato il principio per cui, in casi del genere, è possibile l'acquisto per usucapione della servitù di mantenere l'apertura. La ricorrente soccombente è stata condannata alle spese di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis.
richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
indicata come norma di raccordo per l'applicazione della disciplina processuale nel tempo.
richiamato per distinguere le luci che si aprono su fondo altrui rispetto alle aperture interne al medesimo complesso immobiliare.
richiamati per affermare che la precarietà e la mera tolleranza proprie delle luci su fondo altrui non valgono per le aperture tra vani dello stesso edificio.
richiamato dal ricorrente in tema di usucapione; la Corte ne conferma l'applicabilità in linea astratta all'acquisto della servitù di mantenere l'apertura.
richiamato dal ricorrente sulla servitù per destinazione del padre di famiglia; la Corte osserva che tale fattispecie non era stata posta a base della decisione impugnata.
richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulla servitù; non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata.
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta generica e non decisiva.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dichiarare inammissibili le censure non riferite alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per evidenziare che il ricorrente non aveva specificato se e quando le questioni nuove fossero state dedotte nei gradi di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che non è più deducibile il vizio di contraddittoria motivazione nei termini prospettati; rileva solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per delimitare le sole anomalie motivazionali che possono integrare nullità della sentenza.
richiamato per escludere la necessità di mutare l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
menzionato solo come norma eventualmente pertinente a immissioni maleodoranti, ma estranea al giudizio sulla servitù di apertura.
menzionato solo come eventuale base risarcitoria per esalazioni sgradevoli, ma estranea al tema dell'usucapione della servitù.
richiamato solo come tutela penale rispetto a esalazioni o vapori, non rilevante nel giudizio sulla servitù.
R.D. n. 1265/1934
citato dal ricorrente in materia igienico-sanitaria, ma la Corte lo considera estraneo alla decisione impugnata.
D.M. Sanità n. 190/1975
citato dal ricorrente in materia igienico-sanitaria, ma la Corte lo considera estraneo alla decisione impugnata.
Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Bologna - Variante 2014 - parte 2, Titolo 3, art. 56
citato dal ricorrente, ma non esaminato come base della decisione impugnata e ritenuto non pertinente in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Le censure di legittimità devono essere specifiche, coordinate con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non possono risolversi in un elenco indistinto di violazioni normative e contestazioni fattuali.
- Il vizio di motivazione oggi è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, oppure delle sole anomalie motivazionali che integrano nullità della sentenza.
- Questioni nuove, non trattate nei gradi di merito e che richiedono accertamenti di fatto, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Le aperture interne tra unità immobiliari dello stesso complesso, quando hanno carattere stabile e non sono riconducibili alle luci su fondo altrui previste dagli artt. 900 ss. c.c., possono integrare una vera servitù prediale apparente e, se ne ricorrono i presupposti, essere acquistate per usucapione.
- La qualificazione dell'apertura come luce o veduta deve essere condotta alla luce della concreta struttura del rapporto di vicinato e del contesto immobiliare; non ogni apertura è una "luce" in senso tecnico, specie se collocata tra parti di proprietà esclusiva all'interno dello stesso edificio.
- Le doglianze su igiene, salute pubblica o immissioni esulano dal tema dell'acquisto per usucapione della servitù di mantenere un'apertura e, se del caso, attengono ad altri rimedi sostanziali o processuali.
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