Cassazione Civile, Ordinanza n. 34686/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un medico un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di redditi di lavoro dipendente non dichiarati per l'anno 2007, con conseguente IRPEF e sanzioni. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, ma la CTR del Molise aveva poi annullato l'atto ritenendo nulla la sottoscrizione dell'avviso perché apposta da un funzionario privo di valida delega di firma: secondo la CTR il provvedimento di delega era carente di motivazione, termine di efficacia e nominativo del delegato. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 8 e 24 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la censura sulla mancanza di prova della delega era stata proposta dal contribuente solo tardivamente in appello, con memoria, e dunque era inammissibile; con il secondo deduceva violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, affermando che la CTR aveva erroneamente applicato alla delega di firma requisiti propri della delega di funzioni, mentre si trattava di mero decentramento burocratico interno. Il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando omessa pronuncia su ulteriori motivi di appello rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e ha dichiarato assorbito il primo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio per cui la delega di sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. 600/1973 è delega di firma e non di funzioni, con conseguente non necessità dei requisiti formali richiesti per la delega di funzioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio. È stata inoltre data atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato in capo al ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata quale base del motivo di ricorso per violazione di legge processuale e nullità della sentenza.
Richiamati nel primo motivo per sostenere l'inammissibilità della censura sulla delega sollevata tardivamente nel giudizio tributario.
Richiamato per denunciare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento prevista da tale norma è qualificata dalla Corte come delega di firma e non di funzioni.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
La Corte esclude l'applicabilità di questa disciplina, propria della delega di funzioni, alla mera delega di firma.
art. 11, comma 1, lett. c) e d), Statuto dell'Agenzia delle Entrate
La Corte richiama i poteri di direzione, controllo, coordinamento e gestione del dirigente per spiegare il titolo della delega di firma nell'organizzazione interna.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Base della cassazione con rinvio per nuovo esame della controversia.
art. 62, comma 2, d.lgs. 546/1992
Norma richiamata per il rinvio nel processo tributario e per la regolazione delle spese.
Richiamato per la rimessione al giudice di rinvio della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per attestare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. 600/1973 ha natura di delega di firma, non di funzioni: essa integra un decentramento interno privo di rilevanza esterna e l'atto resta imputabile all'organo delegante.
- Per la validità della delega di firma non sono necessari i requisiti formali propri della delega di funzioni, come l'indicazione delle ragioni della delega, della sua durata e del nominativo nominativo del delegato; è sufficiente che sia consentita la verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.
- Nel processo tributario il ricorso incidentale condizionato è inammissibile se proposto da parte totalmente vittoriosa in appello e diretto solo a riproporre questioni non esaminate perché assorbite; tali questioni potranno essere riproposte al giudice di rinvio in caso di cassazione.
- Quando il motivo più forte consente di definire la controversia, la Corte può applicare il criterio della ragione più liquida ed esaminare prioritariamente la questione assorbente.
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