Cassazione Civile, Ordinanza n. 20076/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte dell'ente pubblico di ricerca datore di lavoro, dell'anzianità di servizio maturata in precedenti rapporti a termine e atipici ai fini delle progressioni economiche e giuridiche orizzontali della lavoratrice, poi assunta a tempo indeterminato. La lavoratrice aveva chiesto anche l'inquadramento in posizioni stipendiali superiori con le relative differenze retributive, sostenendo che il servizio precedente dovesse essere valorizzato e che il CCNL applicabile, letto alla luce della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, non consentisse di escludere quei periodi. La Corte d'appello aveva negato il diritto alle superiori posizioni stipendiali in mancanza della verifica positiva prevista dal contratto collettivo e aveva ritenuto non autonomamente azionabile la sola anzianità di servizio. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: violazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE e delle norme interne di recepimento; violazione dell'art. 4 del CCNL 5.3.1998 e dell'art. 112 c.p.c. per errata ricostruzione della domanda e del thema decidendum; contrasto del contratto collettivo e della decisione con il diritto UE; omessa ammissione della prova testimoniale sulla prassi interna dell'ente; omesso esame del principio giurisprudenziale favorevole al riconoscimento dell'anzianità nei casi di stabilizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo, dichiarando assorbito il quarto. Ha ritenuto fondato il ricorso perché la sentenza d'appello non si è conformata ai principi consolidati in tema di non discriminazione del lavoratore a termine poi stabilizzato: l'anzianità maturata a termine va computata se le mansioni sono identiche, e il datore di lavoro deve attivare la procedura valutativa prevista dal contratto collettivo secondo parità di trattamento. La Corte ha precisato che, se la valutazione positiva non risulta ancora effettuata ad altri fini, il giudice deve accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità e il conseguente diritto ad essere valutata, non potendo limitarsi a negare il diritto e a rinviare tutto a un'eventuale azione risarcitoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non oggettivamente giustificata tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato; ha carattere incondizionato e impone al giudice nazionale di disapplicare eventuali norme interne contrastanti.
richiamato come disposizione interna di recepimento della disciplina europea sul lavoro a termine; non può essere letta in modo da svuotare la tutela di non discriminazione.
citato quale conferma del recepimento interno della tutela europea contro la discriminazione dei lavoratori a termine.
art. 4, commi 5 e 6, sezione II, CCNL 5.3.1998
prevede che il passaggio alla posizione stipendiale superiore non sia automatico, ma subordinato a verifica positiva dell'attività svolta; tuttavia va applicato senza introdurre una discriminazione nei confronti del servizio prestato a termine.
richiamato per censurare la ricostruzione del thema decidendum e il rispetto della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
evocato in relazione alla interpretazione del CCNL.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatto decisivo, poi riqualificato dalla Corte come violazione di legge in ragione del contenuto della censura.
art. 420, quinto comma, c.p.c.
citato in relazione alla mancata ammissione della prova per testi nel rito del lavoro.
art. 421, secondo comma, c.p.c.
richiamato per il potere istruttorio del giudice del lavoro non esercitato dalla Corte territoriale.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno del diritto di difesa e dell'ammissione della prova.
art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale
evocato insieme alle norme UE per sostenere il contrasto della disciplina collettiva con il sistema delle fonti.
artt. 288 e 291 TFUE
richiamati per affermare la vincolatività degli atti dell'Unione e il carattere non derogabile della disciplina europea invocata.
richiamata come base della procedura di stabilizzazione del personale a termine nel pubblico impiego contrattualizzato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore a termine poi stabilizzato ha diritto al computo dell'anzianità maturata in precedenti rapporti a tempo determinato quando le mansioni svolte siano identiche a quelle del personale di ruolo, salvo una ragione oggettiva di differenziazione.
- La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato vieta disparità di trattamento non giustificate in materia di condizioni di impiego, comprese le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità di servizio, e prevale su norme interne o collettive incompatibili.
- Non costituisce di per sé ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento la sola circostanza che il rapporto sia stato a tempo determinato o che il datore di lavoro sia una pubblica amministrazione.
- Se la progressione stipendiale dipende sia dall'anzianità sia da una valutazione positiva dell'attività, il datore di lavoro deve computare anche il servizio a termine ai fini del maturare dell'anzianità e attivare la procedura valutativa nei termini previsti per i dipendenti a tempo indeterminato.
- Qualora la valutazione positiva non sia stata già effettuata ad altri fini, il giudice non può riconoscere direttamente la progressione stipendiale, ma deve accertare l'anzianità maturata e il conseguente diritto del lavoratore a essere sottoposto a valutazione.
- L'anzianità di servizio non è un autonomo bene della vita separato dai diritti che da essa dipendono; tuttavia può essere oggetto di accertamento quando tale accertamento sia funzionale alla tutela di specifiche pretese retributive o di inquadramento.
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