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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20035/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato tra un dipendente poi cessato per pensionamento e la società datrice. Il lavoratore otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di somme a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, permessi maturati non fruiti e quota di indennità sostitutiva del preavviso. In opposizione, il Tribunale riconosceva solo parzialmente il credito, ritenendo non provata la mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore e non dimostrata la richiesta di godimento dei permessi. La Corte d'appello rigettava sia l'appello principale del lavoratore sia quello incidentale della società, qualificando come nuove e quindi inammissibili alcune deduzioni del primo motivo di appello e affermando comunque che il lavoratore non aveva assolto il proprio onere di attivarsi per programmare le ferie prima della cessazione del rapporto, mentre la società aveva offerto un tempo adeguato per il loro godimento. In cassazione il ricorrente deduceva: nullità della sentenza per violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto nuove le allegazioni d'appello; violazione delle norme su ferie e riposo (art. 36 Cost., artt. 2109 e 2087 c.c., art. 10 d.lgs. 66/2003 e art. 23 CCNLG) per avere ritenuto provata l'offerta datoriale di un tempo adeguato e il mancato utilizzo delle ferie; violazione degli artt. 115 e 420 c.p.c. per mancato esame di documenti prodotti dalla società; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere invertito o comunque erroneamente applicato il riparto dell'onere probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati tutti i motivi, osservando che la deduzione in appello non introduceva un fatto nuovo ma contestava il mancato esame del calcolo dei giorni residui di ferie, e che il diritto alle ferie retribuite e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto non si perde automaticamente: il datore deve provare di avere messo il lavoratore in condizione effettiva di fruire di tutte le ferie residue, mediante un invito tempestivo e informato, idoneo a consentire il godimento prima della cessazione del rapporto. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché accerti il numero effettivo di giorni residui, la tempestività dell'invito datoriale e, in generale, se il datore abbia assolto all'onere di allegazione e prova richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha affermato che la Corte territoriale ha erroneamente qualificato come nuova una deduzione che in realtà attaccava il mancato esame di circostanze già introdotte in primo grado e che, nel merito, avrebbe dovuto verificare se il datore avesse effettivamente posto il lavoratore in condizione di fruire di tutte le ferie residue prima della cessazione del rapporto. Il giudice di rinvio dovrà accertare il numero esatto dei giorni di ferie ancora spettanti alla data dell'invito del luglio 2011 e la tempestività di tale invito rispetto al collocamento in quiescenza del settembre 2011, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La deduzione in appello non era nuova perché non introduceva un fatto diverso, ma contestava il mancato esame di circostanze già allegate in primo grado e documentate.

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure sono state veicolate come violazione di legge e nullità della sentenza per errori di diritto e di rito.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato come fondamento del diritto del lavoratore al riposo e alle ferie retribuite.

  • art. 2109, co. 2, c.c.

    Richiamato quale norma che disciplina il godimento delle ferie e la loro funzione di riposo.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato a sostegno dell'obbligo datoriale di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, anche in relazione al godimento delle ferie.

  • art. 10 d.lgs. n. 66/2003

    Richiamato come disciplina legale del diritto alle ferie e delle condizioni del loro godimento.

  • art. 23 CCNLG

    Richiamato quale fonte collettiva rilevante per l'indennità richiesta, nei limiti in cui emergono dal testo.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per lamentare il mancato esame di documenti ritualmente prodotti.

  • art. 420 c.p.c.

    Invocato nel contesto della dedotta omissione di esame documentale nel rito del lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che incombe sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare di avere messo il lavoratore in condizione di fruire di tutte le ferie residue.

  • art. 5, co. 8, d.l. n. 95/2012

    Interpretato in senso conforme al diritto unionale, nel senso di non consentire la perdita automatica del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva senza previa verifica dell'effettiva possibilità di fruizione.

  • art. 1, co. 55, L. n. 228/2012

    Richiamato come disposizione integrativa del quadro normativo da interpretare in conformità al diritto UE.

  • art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE

    È interpretato nel senso che non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza che il lavoratore sia stato posto in condizione di esercitare effettivamente il diritto alle ferie.

Massime di principio

  • Il datore di lavoro che eccepisce la perdita del diritto alle ferie residue e della corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto deve provare di avere preventivamente invitato il lavoratore a fruirne e di averlo informato in modo adeguato e tempestivo delle conseguenze della mancata fruizione.
  • La perdita del diritto alle ferie non può essere automatica: occorre verificare concretamente se, prima della cessazione del rapporto, il lavoratore sia stato messo in condizione effettiva di esercitare il diritto al riposo annuale.
  • Ai fini dell'inammissibilità per novità in appello, non è nuova la deduzione che ripropone fatti già allegati in primo grado e si limita a contestare il mancato esame del relativo materiale probatorio.
  • Quando il lavoratore contesta il calcolo delle ferie residue e allega documenti d'origine datoriale, il giudice deve accertare con precisione il numero delle giornate maturate e residue, non potendo arrestarsi a una qualificazione meramente processuale della deduzione.
  • L'interpretazione delle norme interne sul godimento/compensazione delle ferie deve essere conforme all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, che tutela l'effettività del diritto alle ferie retribuite.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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