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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20040/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dalla decisione dell'ente, dopo avere in precedenza attivato il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto in applicazione del CCNL del comparto enti locali, di interromperne unilateralmente l'erogazione a decorrere da giugno 2015. I dipendenti hanno chiesto il risarcimento del danno, quantificato dal giudice d'appello nel controvalore dei buoni non erogati. In cassazione l'ente ha sostenuto, con due motivi, che il CCNL e gli orientamenti ARAN non imponevano l'istituzione del servizio mensa o dei buoni pasto, trattandosi di facoltà rimessa alle disponibilità finanziarie; che il dipendente non avrebbe un diritto soggettivo alla corresponsione; che il servizio poteva essere soppresso unilateralmente senza confronto sindacale; che la natura assistenziale e non retributiva del buono escluderebbe la monetizzazione; e che la Corte d'appello avrebbe omesso fatti decisivi e violato norme sul buono pasto, anche producendo in cassazione verbali di contrattazione decentrata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e per il resto infondati, perché non coglievano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Il punto decisivo non era l'obbligatorietà originaria del servizio mensa o la natura retributiva del buono pasto, bensì il fatto che, una volta istituito il servizio e fruito dai dipendenti, la sua revoca non poteva essere arbitraria, ma doveva essere sorretta da ragioni sopravvenute esplicitate e provate, nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede e dell'affidamento dei lavoratori, con adeguata trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione. La revoca era stata invece disposta con una mera nota interna, senza giustificazione idonea. È stata dichiarata inammissibile anche la produzione di documenti nuovi in cassazione per sostenere il merito della pretesa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 45 e 46 CCNL 14 settembre 2000 comparto enti locali

    disciplinano la possibilità di attivare il servizio mensa o i buoni pasto sostitutivi in relazione alle determinazioni del datore di lavoro pubblico e alle risorse disponibili; una volta attivato il servizio, la sua revoca non può essere arbitraria.

  • art. 360 c.p.c.

    sono stati invocati dal ricorrente per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate perché non attinenti alla ratio decidendi e perché non specificavano un vero error in procedendo.

  • art. 372 c.p.c.

    in cassazione il deposito di nuovi documenti è ammesso solo per questioni attinenti alla nullità della sentenza, all'ammissibilità del ricorso o a un successivo giudicato, non per dimostrare la fondatezza nel merito della pretesa.

  • art. 1175 c.c.

    esprime il dovere di correttezza cui è tenuto il datore di lavoro pubblico nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 1375 c.c.

    impone la buona fede nell'esecuzione del contratto e limita l'esercizio discrezionale del potere datoriale anche nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 97 Cost.

    costituisce il fondamento costituzionale dell'obbligo di imparzialità, trasparenza e ragionevolezza dell'azione amministrativa, rilevante anche nella gestione del rapporto di lavoro pubblico.

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    impone alle pubbliche amministrazioni di gestire i rapporti di lavoro assicurando efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, con necessità di motivare le scelte che incidono sui diritti/interessi dei dipendenti.

  • art. 3 d.l. n. 333/1992

    è stato richiamato dal ricorrente, ma la Corte non vi ha ravvisato una violazione decisiva rispetto alla ratio della decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la discrezionalità riconosciuta al datore di lavoro pubblico nell'attivazione o nella gestione di benefici accessori non elimina il controllo giudiziale sul rispetto delle regole di correttezza, buona fede, imparzialità e trasparenza.
  • Se un beneficio aziendale o contrattuale è stato già istituito e fruito dai dipendenti, la sua revoca non può essere meramente unilaterale o apodittica: deve essere sorretta da ragioni sopravvenute, esplicitate e provate.
  • La tutela del legittimo affidamento del lavoratore impedisce che l'amministrazione sopprima senza adeguata motivazione un'utilità già entrata nella sfera del dipendente.
  • In cassazione i motivi devono colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; censure che si confrontano solo con profili non decisivi o che presuppongono un diverso fondamento della decisione sono inammissibili.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita la produzione di documenti nuovi per sostenere il merito della pretesa, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 372 c.p.c.; per far valere documenti decisivi sopravvenuti può rilevare, se ne ricorrono i presupposti, solo la revocazione straordinaria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

Testo integrale

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