Cassazione Civile, Ordinanza n. 20050/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che una dirigente biologa, assunta a tempo indeterminato presso una ASL in regime di esclusività, aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo dei biologi. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'iscrizione fosse necessaria per svolgere la professione in esclusività alle dipendenze dell'ente pubblico e che il costo dovesse quindi gravare sul datore di lavoro pubblico, richiamando per analogia la giurisprudenza sulle spese di iscrizione all'elenco speciale degli avvocati degli uffici legali pubblici. La ASL ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 47 della legge n. 396/1967 e degli artt. 2, 15 e 21 della legge n. 247/2012, sostenendo che l'iscrizione all'albo dei biologi è condizione necessaria per l'esercizio della professione e deve preesistere all'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato in esclusiva con l'ente pubblico, sicché, in difetto, il rapporto non potrebbe instaurarsi; pertanto non vi sarebbe alcun obbligo di rimborso a carico della ASL.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio già affermato in precedenza secondo cui i dirigenti biologi dipendenti delle ASL in regime di esclusività non hanno diritto al rimborso della quota di iscrizione all'albo, perché la disciplina professionale, pur nel rispetto del dovere di esclusività, consente lo svolgimento di attività libero-professionale e non prevede un divieto assoluto di compiere atti tipici della professione al di fuori del rapporto di impiego; di conseguenza l'iscrizione all'albo non può considerarsi imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando le domande originarie della biologa. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la particolarità e novità della questione, almeno con riferimento alla specifica professionalità dei biologi.
Norme richiamate
L'iscrizione all'albo dei biologi è condizione necessaria per l'esercizio della professione; per i pubblici impiegati cui sia vietato l'esercizio della libera professione è prevista l'iscrizione, a domanda, in uno speciale elenco.
Richiamato dalla Corte territoriale per sostenere che l'iscrizione nello speciale elenco è necessaria per svolgere la professione in regime di esclusività alle sole dipendenze del datore di lavoro pubblico.
Richiamato dalla Corte territoriale in relazione all'iscrizione all'albo generale e alla prova della concreta possibilità di svolgere la libera professione in regime di intramoenia.
Richiamato dalla Corte territoriale a sostegno del sistema di iscrizione e dei divieti applicabili ai biologi iscritti nell'elenco speciale.
art. 15-quinquies d.lgs. n. 502/1992
La disciplina professionale dei dirigenti biologi delle ASL, a livello di fonti primarie, è improntata al dovere di esclusività ma consente lo svolgimento di attività libero-professionale; ciò esclude che l'iscrizione all'albo sia imposta nel solo interesse del datore di lavoro pubblico.
artt. 31 e 115 c.c.n.l. dirigenza sanitaria 2016-2018
La contrattazione collettiva applicabile conferma, secondo la Corte, che il regime di esclusività non esclude la possibilità di svolgere attività libero-professionale, sicché non giustifica il rimborso della quota di iscrizione all'albo.
art. 98 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di esclusività nell'impiego pubblico, ma non tale da trasformare l'iscrizione all'albo in un onere posto esclusivamente nell'interesse del datore di lavoro.
Ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Il dipendente pubblico in regime di esclusività non ha diritto al rimborso della quota di iscrizione all'albo professionale quando l'iscrizione è condizione generale per l'esercizio della professione e non un adempimento imposto esclusivamente nell'interesse del datore di lavoro pubblico.
- Per riconoscere il rimborso delle spese di iscrizione a un albo professionale occorre che l'onere sia funzionalmente riferibile in modo esclusivo al rapporto di impiego; se il professionista può svolgere, almeno in astratto, attività libero-professionale, il costo dell'iscrizione resta a suo carico.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale già consolidato sul punto, la Corte può limitarsi a richiamare il precedente e, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, cassare la sentenza impugnata decidendo nel merito e rigettando la domanda originaria.
- La mera sussistenza del vincolo di esclusività nel pubblico impiego non basta, da sola, a spostare sul datore di lavoro pubblico il costo dell'iscrizione ad un albo professionale, quando l'ordinamento non vieti in assoluto l'esercizio della professione fuori dal rapporto di lavoro.
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