Cassazione Civile, Ordinanza n. 20032/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di una società di multiservizi era stato licenziato insieme ad altri lavoratori in occasione della cessazione/riorganizzazione del servizio e, dopo tale recesso, era stato assunto da una nuova società operante nel medesimo ambito. Il lavoratore sosteneva che tra le due società vi fosse stato un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e chiedeva quindi di conservare, presso il nuovo datore, l'anzianità maturata in precedenza e la connessa retribuzione individuale di anzianità (RIA), richiamando anche la normativa regionale siciliana e il verbale sindacale allegato alla delibera di Giunta. I giudici di merito hanno invece ritenuto che il precedente rapporto fosse cessato definitivamente per effetto di un licenziamento già giudicato legittimo, con conseguente impossibilità di applicare l'art. 2112 c.c. e di trasferire il pregresso trattamento economico. In Cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: dedotta erronea applicazione della decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010; contraddittorietà della motivazione sulla impugnazione del licenziamento; violazione dell'art. 2112 c.c. e della disciplina regionale/unionale; omesso esame della continuità del rapporto; violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere valorizzato il contratto con decorrenza 1/11/2012; violazione degli artt. 2112 e 2697 c.c. per asserita mancata prova del trasferimento d'azienda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondo, quarto e sesto motivo per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi, per preclusione da doppia conforme o perché rivolti contro argomentazioni non effettivamente poste a base della decisione di merito. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, confermando che il giudicato sulla legittimità del licenziamento aveva definitivamente estinto il rapporto originario e impediva in radice l'applicazione dell'art. 2112 c.c.; ha ritenuto infondato anche il quinto motivo, perché il documento relativo all'assunzione era stato esaminato ma giudicato insufficiente a superare l'effetto preclusivo del giudicato. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Si applica solo se il rapporto di lavoro è ancora in essere al momento del trasferimento; se il precedente rapporto è definitivamente estinto per licenziamento legittimo coperto da giudicato, la disciplina del trasferimento d'azienda non opera.
art. 20, co. 6, L. reg. Sicilia n. 11/2010
La disposizione regionale è letta come norma di natura programmatica, diretta al riordino societario e alla tutela dell'occupazione, non come fonte di un trasferimento d'azienda ex lege né di mantenimento automatico delle pregresse condizioni contrattuali.
art. 32, co. 4, lett. c), L. n. 183/2010
Il motivo che ne denunciava l'applicazione è stato dichiarato inammissibile perché del tutto non pertinente rispetto alla decisione impugnata.
art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Richiamato come base formale dei motivi di ricorso, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati secondo i casi.
art. 348-ter, ult. co., c.p.c.
L'omesso esame di un fatto decisivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme.
art. 115 c.p.c.
La censura è stata respinta perché il documento invocato risultava comunque considerato dalla corte di merito, ma ritenuto irrilevante ai fini del superamento del giudicato.
art. 2697 c.c.
La doglianza sulla prova del trasferimento d'azienda è stata dichiarata non pertinente, poiché la decisione di merito non si fondava sulla mancata prova del trasferimento, ma sull'estinzione del rapporto originario.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
direttiva 77/187/CE
Invocata dal ricorrente insieme alla disciplina interna sul trasferimento d'azienda; la Corte la richiama nel contesto del motivo sul trasferimento, ma conferma che il presupposto applicativo resta la persistenza del rapporto di lavoro.
direttiva 2001/23/CE
Richiamata dal ricorrente in tema di trasferimento d'azienda; la Corte la considera nel perimetro dell'art. 2112 c.c., ribadendo che senza rapporto in essere non opera la continuità contrattuale.
Massime di principio
- La disciplina del trasferimento d'azienda presuppone che il rapporto di lavoro del dipendente sia ancora in essere al momento del trasferimento; se il rapporto precedente è stato definitivamente estinto da un licenziamento legittimo passato in giudicato, non è possibile invocare l'art. 2112 c.c. per far rivivere l'anzianità o le condizioni economiche pregresse.
- La formazione del giudicato sulla legittimità del licenziamento preclude ogni diversa ricostruzione del rapporto come se fosse rimasto in continuità con il nuovo datore di lavoro.
- Le norme regionali o gli atti di riordino societario che perseguono obiettivi occupazionali non valgono, di per sé, a configurare un trasferimento d'azienda o a imporre il mantenimento automatico del trattamento contrattuale precedente, se non contengono una specifica previsione in tal senso.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o che censurano profili non decisivi rispetto alla motivazione effettivamente adottata dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è precluso quando ricorre la c.d. doppia conforme, salvo i limiti tassativi previsti dalla legge.
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