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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20045/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un ente territoriale, assunto nel 2004 con inquadramento nella categoria B1 e profilo di "Operatore Servizi di Sorveglianza", ha chiesto di essere inquadrato sin dall’assunzione nella categoria C e di ottenere le relative differenze retributive. A fondamento della domanda ha dedotto che, dal marzo 2005, gli erano state conferite le funzioni e la qualifica di agente di polizia giudiziaria, e successivamente anche la qualifica di agente di pubblica sicurezza, sostenendo che tali attribuzioni lo collocassero nell’area di vigilanza del CCNL Enti locali 31 marzo 1999, in particolare nell’ambito dell’art. 7, comma 4, e della dichiarazione congiunta n. 5. Il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno rigettato la domanda. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione ritenuta solo apparente, incongrua e contraddittoria, con mancata considerazione dei motivi di appello e dell’applicabilità dell’art. 7, comma 4, CCNL; 2) violazione e falsa applicazione del CCNL Enti locali 1999 e vizio motivazionale, sostenendo che la norma non sarebbe transitoria, che le mansioni svolte sarebbero compatibili con la categoria C e che la dichiarazione congiunta n. 5 confermerebbe l’inquadramento; 3) violazione dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001 e dell’art. 36 Cost., assumendo che il personale dell’area vigilanza potesse essere inquadrato in C o D e che egli rientrasse nella categoria C; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. quanto alle spese, in dipendenza dell’accoglimento dei precedenti motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva dato conto delle ragioni del convincimento, spiegando che le mansioni allegatamente svolte non presentavano le caratteristiche proprie della categoria C in termini di complessità, responsabilità e contenuto della prestazione; inoltre ha ritenuto che l’art. 7, comma 4, del CCNL Enti locali 1999 si riferisse al personale già in servizio al momento della stipula del contratto e non al dipendente assunto nel 2004. Quanto agli ulteriori motivi, la Corte ha osservato che la censura sulla motivazione "perplessa e contraddittoria" era ormai non più ammissibile nel sistema processuale, che il conseguimento formale delle qualifiche di PG e PS non dimostrava di per sé l’effettivo esercizio di mansioni superiori, e che la dichiarazione congiunta n. 5 non provava l’assegnazione alle mansioni rivendicate. Ha inoltre ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla non equiparabilità delle mansioni al profilo dell’agente di polizia municipale. Il quarto motivo sulle spese è stato travolto dall’inammissibilità dei precedenti. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione e, altresì, è stato dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza d’appello conteneva un percorso argomentativo sufficiente e comprensibile.

  • art. 7, comma 4, CCNL Enti locali del 31 marzo 1999

    "Il personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex sesta qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL nella categoria C, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali e con il conseguente riassorbimento della integrazione tabellare prevista dall’art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni"

    La disposizione è stata letta come norma di inquadramento riferita al personale già in servizio alla data di stipula del contratto collettivo e non applicabile a chi sia stato assunto successivamente.

  • dichiarazione congiunta n. 5 CCNL Enti locali del 31 marzo 1999

    "Le parti dichiarano che ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell’art.7 del presente contratto, per personale dell’area di vigilanza si intende il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale e silvo-pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n. 65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all’art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art. 8 del CCNL del 16.7.1996"

    La dichiarazione congiunta è stata ritenuta non idonea, da sola, a dimostrare l’effettivo svolgimento di mansioni superiori o il diritto all’inquadramento rivendicato.

  • art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del preteso diritto alle mansioni/inquadramento superiori; la Corte ha però escluso che, nel caso concreto, le mansioni svolte integrassero il presupposto di appartenenza alla categoria C.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dal ricorrente per sostenere il diritto a una retribuzione coerente con le mansioni asseritamente svolte; la censura è stata respinta in quanto non era stato provato l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile per effetto dell’inammissibilità dei motivi precedenti e della conseguente soccombenza del ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 39 della legge regionale n. 98 del 1981

    Richiamato come fonte della qualifica di agente di polizia giudiziaria allegatamente attribuita al dipendente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’inquadramento richiesto.

  • art. 37, comma 1, lett. a), CCNL del 6.7.1995

    Richiamato nel sistema di inquadramento e nella dichiarazione congiunta; non è stato ritenuto sufficiente a fondare il diritto all’inquadramento in categoria C.

  • art. 8 CCNL del 16.7.1996

    Menionato nella dichiarazione congiunta n. 5 come modifica del precedente assetto tabellare, senza effetti decisivi nel caso concreto.

Massime di principio

  • Le norme del contratto collettivo che disciplinano l’inquadramento del personale in un nuovo sistema classificatorio devono essere interpretate secondo il loro ambito soggettivo e temporale: se riferite al personale già in servizio alla data di efficacia del contratto, non possono essere estese automaticamente ai dipendenti assunti successivamente.
  • Il riconoscimento formale di una qualifica amministrativa o di polizia non basta, da solo, a fondare il diritto all’inquadramento superiore: occorre la prova dell’effettivo svolgimento delle mansioni corrispondenti al livello rivendicato.
  • La declaratoria collettiva di area o di profilo non vale, di per sé, a dimostrare l’esercizio di fatto di mansioni superiori quando il giudice di merito abbia accertato in concreto la non equivalenza delle attività svolte rispetto al profilo superiore.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in vizio di motivazione la mera contestazione del ragionamento probatorio del giudice di merito, se la decisione impugnata ha reso intellegibile la ratio decidendi e ha valutato le circostanze rilevanti.
  • Le censure sulle spese di lite restano assorbite o comunque inammissibili quando i motivi principali del ricorso non superano il vaglio di ammissibilità o di fondatezza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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