Cassazione Civile, Ordinanza n. 00639/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef emesso nei confronti di un socio, quale destinatario per trasparenza del maggior reddito di una società di persone (s.a.s.) accertato per l'anno 2003. L'accertamento societario era stato precedentemente impugnato dalla società e quel giudizio si era chiuso con definizione agevolata/condono, non con un annullamento nel merito. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato quello incidentale del contribuente, ritenendo: che il condono della società non consentisse al socio di dedurre i vizi dell'accertamento societario; che, comunque, l'operazione contestata avesse natura elusiva e il maggior reddito fosse correttamente imputato al socio maggioritario. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto tre censure: 1) violazione degli artt. 53 e 22 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello dell'Agenzia sarebbe stato inammissibile per difetto di prova del tempestivo deposito della ricevuta di spedizione, non essendo sufficiente un elenco cumulativo di raccomandate; 2) violazione dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, assumendo che il socio potesse far valere il mancato rispetto del contraddittorio preventivo nell'accertamento societario, nonostante il condono della società; 3) violazione dell'art. 2909 c.c. e delle norme in materia di accertamento dei redditi, deducendo l'efficacia espansiva del giudicato formatosi per altre annualità (2004 e 2005) fondate sul medesimo PVC, che avrebbe dovuto travolgere anche l'accertamento 2003. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio una questione preliminare decisiva: l'impugnazione di un accertamento nei confronti del socio di una società di persone, per redditi imputati per trasparenza ex art. 5 TUIR, comporta litisconsorzio necessario con tutti gli altri soci; nel caso concreto il giudizio era stato celebrato senza la partecipazione degli altri soci e ciò determina nullità assoluta del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra i soci, ha cassato sia la sentenza di appello sia quella di primo grado e ha rimesso le parti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, affinché venga integrato il contraddittorio nei confronti degli altri soci della società e si proceda a nuovo esame del merito, con liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità. Le censure di merito e processuali formulate dal ricorrente non sono state accolte in via diretta, poiché la decisione si è fondata su un vizio processuale rilevato d'ufficio.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma processuale in tema di proposizione dell'appello tributario e dei relativi adempimenti di deposito; la doglianza del ricorrente sosteneva che l'elenco cumulativo delle raccomandate non potesse sostituire la ricevuta di spedizione della singola impugnazione.
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme all'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 in relazione agli adempimenti di deposito degli atti spediti per posta nel processo tributario.
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente per sostenere che il mancato rispetto del procedimento anti-elusivo da parte dell'Ufficio nell'accertamento societario fosse deducibile anche dal socio.
invocato dal ricorrente per sostenere l'efficacia espansiva del giudicato formatosi su altre annualità e sul medesimo PVC, tale da incidere anche sull'annualità 2003.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla Corte per affermare che i redditi delle società di persone sono imputati automaticamente ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nel processo tributario.
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
menzionato come disposizione che consente la riunione dei giudizi, alternativa all'integrazione del contraddittorio, nel contesto del litisconsorzio necessario.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
richiamato per il procedimento camerale non partecipato dinanzi alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative all'accertamento del reddito di una società di persone e alla conseguente imputazione per trasparenza ai soci, la lite ha natura inscindibile e comporta litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali del singolo socio.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con cassazione della sentenza e rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
- Nel processo tributario la definizione agevolata o il condono dell'atto impositivo riferito alla società non equivale, di per sé, ad annullamento del presupposto accertamento e non consente automaticamente al socio di far valere i vizi dell'atto societario come se quel giudizio si fosse concluso nel merito.
- L'accertamento del maggior reddito societario, una volta validamente posto a base dell'imputazione per trasparenza, si riflette sui soci in ragione della loro quota di partecipazione; la contestazione del socio investe gli elementi comuni della fattispecie e non una posizione debitoria autonoma.
- Quando il giudice rileva un vizio processuale radicale come la violazione del litisconsorzio necessario, deve arrestare l'esame delle censure di merito e rimettere la causa al primo giudice per la regolare instaurazione del contraddittorio.
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