Cassazione Civile, Ordinanza n. 23832/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente, socio al 33% di una società di capitali ormai cancellata, ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti sia per il maggior reddito da partecipazione derivante dall'accertamento di maggiori IRES, IRAP e IVA in capo alla società partecipata, sia come soggetto ritenuto responsabile in solido, quale ex liquidatore, dei debiti tributari della società estinta. Nel giudizio di merito la CTR ha confermato la pretesa per IRES relativa alla società e ha accolto o rigettato parzialmente le ulteriori doglianze secondo le diverse poste d'imposta. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 112, 360 nn. 4 e 5 c.p.c., per ultrapetizione e per omessa trattazione, da parte della CTR, dei profili relativi all'art. 36 d.P.R. 602/1973 e all'art. 2495 c.c.; 2) violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e dell'art. 2495 c.c., per omessa o erronea considerazione del principio della limitata responsabilità del socio di società di capitali cancellata, sostenendo che la responsabilità del socio sussiste solo nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. La Corte ha inoltre affrontato preliminarmente il tema del litisconsorzio necessario in presenza di accertamenti fondati su elementi comuni tra società e soci.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha richiamato il principio per cui, in presenza di un accertamento di maggior imponibile fondato sugli stessi fatti per società e soci, la nullità dei giudizi di merito per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari non va dichiarata quando il ricorso per cassazione sia inammissibile o manifestamente infondato. Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancato collegamento con la ratio decidendi; il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha aderito all'orientamento delle Sezioni Unite sul significato dell'art. 2495 c.c., affermando che i debiti non definiti della società estinta si trasferiscono ai soci, nei limiti di responsabilità previsti dalla norma, e che la verifica circa l'eventuale riparto in liquidazione non esclude la legittimazione del Fisco a pretendere un titolo nei confronti del socio. Ha inoltre escluso che nel giudizio tributario possa introdursi una questione autonoma di difetto di responsabilità del socio per mancata percezione di somme in liquidazione, trattandosi di profilo estraneo al thema decidendum dell'impugnazione dell'atto impositivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per vizio di ultrapetizione e per omesso esame di fatti decisivi.
Invocato per denunciare ultrapetizione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non autosufficiente e non agganciata alla ratio della sentenza impugnata.
Interpretato nel senso che i debiti non definiti della società cancellata si trasferiscono ai soci, che restano successori del rapporto debitorio, nei limiti di responsabilità previsti dalla norma; il mancato riparto in liquidazione non esclude la legittimazione passiva del socio.
Richiamato come possibile base normativa per l'accertamento della responsabilità dei soci/liquidatori, ma la Corte ha ritenuto che il relativo profilo fosse estraneo al giudizio così come introdotto.
Usato per affermare che gli atti tributari sono impugnabili per vizi propri, con conseguente preclusione all'introduzione di questioni ulteriori nel giudizio.
Richiamato per evidenziare che l'ampliamento dell'oggetto del giudizio è consentito solo nei limiti dei motivi aggiunti.
art. 111 Cost.
Richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, rilevanti nel valutare la mancata rimessione al primo giudice in presenza di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
art. 6 CEDU
Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per giustificare l'evitamento di regressioni processuali inutili.
Richiamato nel dispositivo per l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avente ad oggetto un accertamento di maggior imponibile fondato sugli stessi fatti nei confronti della società e dei soci, la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari non impone la regressione del processo quando il ricorso sia inammissibile o manifestamente infondato, poiché la rimessione al primo giudice sarebbe inutile e contraria a economia processuale e ragionevole durata.
- L'art. 2495 c.c. va letto nel senso che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, i debiti non definiti non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono come successori nel rapporto obbligatorio, nei limiti stabiliti dalla norma; la responsabilità non dipende, in sé, dalla prova del concreto riparto di liquidazione.
- Nel processo tributario, la questione della concreta responsabilità del socio per mancata percezione di somme in liquidazione non può essere introdotta come profilo autonomo se ciò comporta l'ampliamento del thema decidendum oltre i vizi propri dell'atto impugnato.
- Ai fini della legittimazione passiva del socio della società estinta, è sufficiente che l'Amministrazione faccia valere il debito tributario residuo della società; l'eventuale mancanza di attivo distribuito può incidere, al più, sull'interesse ad agire del creditore ma non elimina automaticamente la successio nel debito.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di ultrapetizione deve essere autosufficiente e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23804/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23813/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23814/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23816/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23817/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23820/2022 del 01/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →