Cassazione Civile, Ordinanza n. 26039/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Nel giudizio di merito era stata proposta una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti del Comune, assumendo che un funzionario dell’ufficio porti avesse illegittimamente preteso un canone demaniale maggiore di quello dovuto e avesse erroneamente rappresentato il mancato pagamento dei canoni da parte della concessionaria per alcune annualità, omettendo circostanze decisive. Secondo gli attori, tale condotta aveva determinato l’avvio e la conferma della decadenza della concessione demaniale marittima, con effetti a catena sulla caducazione del contratto di sub-concessione e dei rapporti derivati, nonché sulla perdita di valore della partecipazione sociale e dei crediti vantati. La società ricorrente ha chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione per ottenere l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario; il Comune ha resistito sostenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione amministrativa, sia generale di legittimità sia esclusiva, perché collegata a rapporti concessori di beni pubblici.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Hanno ritenuto che il petitum sostanziale non fosse la contestazione della legittimità del provvedimento amministrativo di decadenza, già coperto da giudicato amministrativo, ma il risarcimento del danno asseritamente causato da una condotta colposa di un funzionario comunale, lesiva di diritti soggettivi patrimoniali di soggetti terzi rispetto al rapporto concessorio. La controversia non è stata quindi ricondotta né alla giurisdizione generale di legittimità, perché non implica l’esercizio di potere amministrativo, né alla giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di beni pubblici, perché non ha ad oggetto atti e provvedimenti concessori ma una pretesa aquiliana fondata su un comportamento illecito. È stato inoltre richiamato il principio per cui le controversie su canoni e corrispettivi con contenuto patrimoniale, anche in ambito concessorio, appartengono al giudice ordinario quando non viene in rilievo una valutazione autoritativa discrezionale della P.A. Resta demandato al giudice di merito l’accertamento del nesso causale tra la condotta e il danno.
Norme richiamate
La domanda è stata qualificata come azione risarcitoria aquiliana fondata sulla dedotta condotta colposa di un funzionario comunale e sulla lesione di diritti soggettivi patrimoniali.
Era stata chiesta una condanna generica al risarcimento del danno.
È stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione.
La Corte ha escluso che la controversia rientrasse nella giurisdizione generale di legittimità, perché non implicava l’esercizio del potere amministrativo.
È stata esclusa anche la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché la lite non verteva su atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici.
art. 1, comma 251, L. 27 dicembre 2006, n. 296
La pretesa del funzionario di applicare maggiori canoni è stata descritta come una possibile erronea interpretazione della norma.
art. 1, comma 252, L. 27 dicembre 2006, n. 296
La Corte richiama la disciplina come già oggetto di precedenti che hanno ricondotto le controversie sui canoni alla giurisdizione ordinaria.
Menzi onato nel ragionamento della parte ricorrente sulla non applicabilità della disciplina ai beni in questione.
Richiamato dalla ricostruzione della tesi attorea in tema di incameramento delle opere al cessare della concessione.
Il giudice di merito dovrà verificare se il danno lamentato derivi in modo diretto e immediato dalla condotta dedotta.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, da individuare in base alla causa petendi e alla natura della posizione giuridica dedotta, non la qualificazione prospettata dalle parti.
- Se la domanda ha ad oggetto il risarcimento del danno per la condotta colposa di un funzionario pubblico e la lesione di diritti soggettivi patrimoniali di terzi estranei al rapporto concessorio, la controversia appartiene al giudice ordinario, anche se la vicenda sia collegata a un procedimento amministrativo presupposto.
- La giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di beni pubblici non si estende a ogni lite solo indirettamente connessa alla concessione, ma richiede che l’oggetto della domanda siano atti o provvedimenti relativi al rapporto concessorio; quando invece si controverte di responsabilità aquiliana, la giurisdizione resta ordinaria.
- Le controversie sui canoni o corrispettivi di concessioni demaniali, quando incidono su diritti soggettivi patrimoniali e non su valutazioni autoritative discrezionali, appartengono al giudice ordinario.
- La decisione sulla giurisdizione non pregiudica l’esame del merito, in particolare l’accertamento del nesso di causalità tra la condotta dedotta e il danno allegato.
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