Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01222/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, di differenze sulla retribuzione di risultato spettanti a dirigenti psicologi del SSN, dipendenti di un'Azienda USL, sulla base dell'asserita errata quantificazione del fondo destinato a tale voce retributiva e dei criteri di distribuzione applicati. L'Azienda sosteneva che i dirigenti non avessero provato adeguatamente l'an e il quantum delle somme richieste e contestava che la Corte territoriale avesse disapplicato i criteri pattizi decentrati regionali nella determinazione del fondo, reputando invece applicabile solo una ricostruzione fondata sulle quote storiche/spendibili. Con il primo motivo denunciava omessa pronuncia e violazione delle regole processuali e probatorie; con il secondo motivo censurava l'interpretazione dell'art. 61 CCNL comparto sanità 1994-1997 e dei rinvii alla disciplina previgente, sostenendo la rilevanza della contrattazione decentrata regionale nella quantificazione del fondo; con il terzo motivo contestava la distribuzione "a pioggia" delle somme e il mancato rispetto della disciplina del trattamento accessorio della dirigenza. La resistente che ha proposto ricorso incidentale lamentava a sua volta errori di calcolo nella quantificazione individuale delle differenze retributive effettuata dal CTU e recepita dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbiti il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale, che dovrà riesaminare la causa attenendosi al principio secondo cui, ai fini della determinazione del fondo per la retribuzione di risultato ex art. 61, comma 2, lett. a), CCNL comparto sanità 1994-1997, rilevano le quote storiche spettanti determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell'applicazione della disciplina contrattuale richiamata. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice di rinvio. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per la ricorrente principale, poiché il ricorso è stato accolto in parte, né per l'incidentale, essendo assorbito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali; inoltre, nel caso concreto la censura era comunque inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del merito e non rispettava l'onere di specifica localizzazione degli atti rilevanti.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve trascrivere o localizzare puntualmente gli atti processuali e i documenti richiamati a fondamento delle censure.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'allegazione e prova del diritto azionato e delle modalità di distribuzione del fondo; la censura della ricorrente è però stata ritenuta inammissibile nei limiti in cui mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 191 ss. c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio e ai limiti del quesito conferito al CTU.

  • art. 61, comma 2, lett. a), CCNL comparto sanità 1994-1997

    Per la Corte, la determinazione del fondo per la retribuzione di risultato deve avvenire secondo le quote storiche spettanti, calcolate tenendo conto degli accordi regionali vigenti nell'azienda immediatamente prima dell'applicazione della norma contrattuale.

  • art. 8, comma 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537

    Richiamato per la riduzione del fondo una volta determinata la quota massima spendibile; la Corte ne conferma la rilevanza nel sistema di contenimento della spesa.

  • art. 2, comma 3, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359

    Richiamato nel ragionamento sulla tecnica legislativa di contenimento dei fondi e sul riferimento alle somme storicamente stanziate.

  • art. 7, comma 4, d.l. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992

    Menionato nel quadro delle norme di contenimento della spesa e della disciplina delle quote storiche.

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    Invocato dalla ricorrente per contestare la distribuzione del trattamento accessorio della dirigenza, ma il motivo è stato assorbito.

  • d.P.R. n. 384/1990

    Costituisce la disciplina richiamata dal CCNL per la quantificazione dei fondi e per il riferimento alle quote storiche; la Corte valorizza il ruolo degli accordi regionali vigenti prima del passaggio al nuovo sistema.

  • d.P.R. n. 270/1987

    Richiamato indirettamente come anello della catena normativa cui rinvia il contratto collettivo per la determinazione del fondo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per la ricorrente principale, poiché il ricorso è stato accolto in parte, e per l'incidentale perché assorbito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non può essere utilmente dedotto con riguardo a questioni di natura processuale; inoltre la censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare in modo rigoroso l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti, non essendo sufficiente un richiamo generico delle difese o del materiale istruttorio.
  • In materia di fondo per la retribuzione di risultato del personale della dirigenza sanitaria, la nozione di "quote storiche spettanti" va ricostruita secondo la disciplina contrattuale e i rinvii alla normativa previgente, attribuendo rilievo agli accordi regionali vigenti nell'azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art. 61 CCNL 1994-1997.
  • La determinazione dei fondi accessori del personale sanitario è letta nel quadro di un sistema di contenimento della spesa pubblica: l'interpretazione delle clausole collettive deve evitare ricostruzioni che comportino recuperi ex post incompatibili con la logica delle quote storiche e dei massimali.
  • Quando un motivo di ricorso principale viene accolto e impone la cassazione con rinvio, i motivi ulteriori che presuppongono un nuovo esame del medesimo capo possono risultare assorbiti; analogamente, il ricorso incidentale può essere assorbito se dipende dal riesame affidato al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.