Cassazione Civile, Ordinanza n. 11801/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce dalla proposizione di un regolamento di competenza contro un'ordinanza del tribunale che aveva rinviato la causa per un'udienza successiva, dopo aver rilevato un impedimento del giudice per impegni di formazione. Il ricorrente sosteneva che il tribunale avesse violato gli artt. 512 e seguenti c.c., assumendo che la competenza esclusiva in materia di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede spettasse al tribunale delle successioni di Roma. La controparte ha eccepito l'inammissibilità del regolamento, evidenziando che il provvedimento impugnato aveva contenuto meramente ordinatorio e non decisorio. Il Procuratore Generale ha concluso nello stesso senso. È stata inoltre richiesta e poi disposta la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo, ritenendo il ricorso manifestamente dilatorio e proposto contro un atto privo di decisorietà.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza perché proposto contro un provvedimento privo di contenuto decisorio: il primo provvedimento era un mero rinvio dell'udienza e il successivo era anch'esso ordinatorio, senza alcuna statuizione sulla competenza o sull'eccezione di incompetenza. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese e, rilevato l'abuso del processo, lo ha condannato d'ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di euro 1.500 in favore della controparte, oltre agli ulteriori effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
il regolamento di competenza è esperibile solo contro provvedimenti con contenuto decisorio sulla competenza; se il provvedimento è meramente ordinatorio il ricorso è inammissibile
artt. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c.
richiamati per definire quando la decisione del giudice sulla competenza abbia carattere non più discutibile e quindi decisorio
art. 96, comma 3, c.p.c.
consente la condanna d'ufficio della parte soccombente per abuso del processo, anche senza prova del dolo o della colpa grave, quando la condotta è oggettivamente pretestuosa o dilatoria
art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.
richiamati per distinguerli dalla condanna pubblicistica e autonoma prevista dal comma 3
art. 6 CEDU
evocato nel bilanciamento tra accesso alla tutela giurisdizionale e strumenti dissuasivi contro impugnazioni meramente dilatorie
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
comporta l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è inammissibile quando il provvedimento impugnato non manifesta in modo assoluto, oggettivo e inequivoco una decisione sulla competenza; non basta un atto di mero rinvio o di carattere ordinatorio.
- Per aversi provvedimento impugnabile ex art. 42 c.p.c. occorre che il giudice abbia reso una statuizione sulla competenza non più revocabile o meramente interlocutoria, desumibile in modo chiaro dal contenuto dell'atto.
- La proposizione di impugnazioni manifestamente infondate o pretestuose, soprattutto contro atti privi di decisorietà, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna d'ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura autonoma e pubblicistica rispetto alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 e richiede una condotta oggettivamente abusiva, non necessariamente il dolo o la colpa grave in senso tradizionale.
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