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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08414/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, deducendone l’illegittimità e chiedendo l’annullamento anche degli atti presupposti. La comunicazione si fondava su più avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IVA e IRAP per annualità 2012-2016, emessi nei confronti del contribuente e, per alcuni di essi, in relazione alla sua posizione di socio di una società di persone. La Commissione provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, annullando alcuni degli atti richiamati; la Commissione regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Amministrazione. In cassazione l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto non rinvenibile in atti la prova della notificazione di uno degli avvisi di accertamento, nonostante fosse stato prodotto l’avviso di ricevimento; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla doglianza di ultrapetizione; 3) violazione degli artt. 2261, 2267 e 2291 c.c., sostenendo che il socio di società di persone risponde illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali e che la motivazione per relationem dell’avviso era sufficiente, potendo il socio conoscere gli atti societari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo fondati sia il rilievo sulla notificazione postale diretta dell’atto impositivo, sia quello sulla responsabilità illimitata e solidale del socio di società di persone per i debiti tributari sociali. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare l’erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito in ordine alla notificazione dell’atto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo assorbito per denunciare omessa pronuncia sulla censura di ultrapetizione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro del vizio processuale dedotto nel primo motivo e nel motivo assorbito.

  • art. 14 l. n. 890 del 1982

    La Corte afferma che l’Ufficio può notificare direttamente gli atti impositivi a mezzo posta, secondo le regole della raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica.

  • art. 1335 c.c.

    L’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto da quest’ultimo; ciò sorregge la ritualità della notificazione postale diretta.

  • art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R. 600/1973

    Richiamato per descrivere le modalità di notificazione degli atti tributari da parte dell’Ufficio finanziario.

  • art. 20 l. n. 146 del 1998

    Indicato come norma che ha introdotto la notificazione postale diretta in ambito tributario, operativa per la generalità degli atti tributari.

  • art. 29 d.l. 78/2010

    Richiamato per estendere il regime della notificazione postale diretta anche agli accertamenti esecutivi.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Il socio destinatario dell’avviso di mora può impugnare anche gli atti presupposti non notificati, senza lesione del diritto di difesa.

  • art. 2261 c.c.

    Evocato dalla ricorrente per sostenere il diritto del socio di consultare la documentazione sociale e quindi conoscere l’accertamento presupposto.

  • art. 2267 c.c.

    Richiamato per affermare la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali verso i creditori.

  • art. 2291 c.c.

    La Corte lo utilizza per ribadire la responsabilità illimitata e solidale dei soci di società di persone per le obbligazioni sociali.

  • art. 2290 c.c.

    Richiamato per affermare che il socio receduto risponde delle obbligazioni sociali sorte anteriormente al recesso.

  • IVA

    Materia dell’obbligazione tributaria oggetto di riscossione coattiva nei confronti del socio illimitatamente responsabile.

  • IRPEF

    Imposta oggetto di alcuni degli avvisi di accertamento posti a base della pretesa esattoriale.

  • IRAP

    Imposta oggetto di alcuni degli avvisi di accertamento posti a base della pretesa esattoriale.

Massime di principio

  • La notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi da parte dell’Ufficio finanziario è valida senza relata di notifica e senza specifiche annotazioni sull’avviso di ricevimento, purché il plico sia pervenuto all’indirizzo del destinatario, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
  • In materia tributaria, il socio illimitatamente responsabile può essere destinatario dell’atto di riscossione anche se estraneo agli atti di accertamento e impositivi presupposti; egli non subisce lesione del diritto di difesa perché può impugnare insieme all’atto notificato anche gli atti presupposti non notificati o irregolarmente notificati.
  • Nelle società di persone, il creditore sociale può far valere la pretesa anche sul patrimonio personale dei soci illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali rimaste insoddisfatte, ivi comprese quelle tributarie.
  • La motivazione per relationem dell’atto impositivo nei confronti del socio può ritenersi sufficiente quando il destinatario abbia titolo e possibilità di conoscere gli atti della società presupposti della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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