Cassazione Civile, Ordinanza n. 12122/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta operata dalla Cassa sul trattamento pensionistico del resistente, a titolo di contributo di solidarietà, per il periodo 2009-2013. Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittima la trattenuta e aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme trattenute con gli accessori; la Corte d'appello ha confermato. In Cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha contestato l'affermazione secondo cui, pur essendo autorizzata a intervenire sulla misura delle prestazioni per assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non avrebbe potuto introdurre un contributo di solidarietà sui pensionati, censurando la ritenuta illegittimità del regolamento previdenziale e della delibera interna che lo istituivano; con il terzo ha contestato la decorrenza degli interessi sulle somme da restituire, sostenendo che essi dovessero decorrere dalla domanda e non dalla data di ciascuna trattenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, mediante atti interni, un prelievo patrimoniale sui trattamenti già determinati, poiché un contributo di solidarietà non attiene ai criteri di calcolo della pensione ma integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ex art. 23 Cost., incompatibile con il principio del pro rata. Ha altresì rigettato il terzo motivo, affermando che sui crediti previdenziali gli interessi decorrono dalla data in cui maturano le singole somme indebitamente trattenute, trattandosi di prestazione unitaria comprensiva degli accessori. La Cassa è stata condannata alle spese e alla rifusione con distrazione in favore dei difensori antistatari; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
Gli enti previdenziali privatizzati conservano autonomia regolamentare, ma non possono usare tale potere per istituire un contributo di solidarietà su pensioni già determinate.
Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, art. 22
La disposizione regolamentare non può fondare validamente un prelievo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati.
Delibera Cassa 28 ottobre 2008
Atto interno inidoneo a introdurre un contributo patrimoniale sui pensionati in assenza di copertura legislativa.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
Richiamata per il principio del pro rata e per i limiti agli interventi sui trattamenti pensionistici.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
Richiamata insieme alle altre norme in tema di riequilibrio e salvaguardia dei sistemi previdenziali privatizzati, senza consentire prelievi extra-legali.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
Norma invocata dalla ricorrente; la Corte ribadisce che il contributo di solidarietà resta un prelievo riservato alla legge.
D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei poteri di adeguamento; non consente però la previsione di contributi di solidarietà via regolamento.
art. 23 Cost.
Il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, che richiede una base legislativa.
art. 1224 c.c.
Gli interessi sui crediti previdenziali devono essere riconosciuti dalla maturazione del credito fino al pagamento, non dalla domanda.
art. 2033 c.c.
La restituzione delle somme indebitamente trattenute comporta la corresponsione degli accessori secondo il regime proprio dei crediti previdenziali.
L. n. 421 del 1991, art. 16
Richiamata nel motivo sulla decorrenza degli accessori, ma non idonea a mutare il criterio applicato dalla Corte.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con regolamenti o delibere interne, contributi di solidarietà o altri prelievi patrimoniali su pensioni già determinate, perché tali prelievi non attengono ai criteri di calcolo della prestazione ma richiedono una base di legge ai sensi dell'art. 23 Cost.
- Il principio del pro rata impedisce interventi regolamentari che incidano in senso peggiorativo su trattamenti pensionistici già maturati secondo i criteri vigenti.
- Nei crediti previdenziali, gli interessi e gli accessori seguono la natura unitaria della prestazione e decorrono dalla maturazione delle singole somme indebitamente trattenute fino al soddisfacimento effettivo del credito.
- La domanda di restituzione di somme indebitamente trattenute su prestazioni previdenziali legittima il riconoscimento degli accessori secondo il valore reale aggiornato del credito, non già dalla sola richiesta giudiziale.
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