Cassazione Civile, Ordinanza n. 12089/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'invalidità della cessione di un ramo d'azienda da una società di telecomunicazioni a una società cessionaria, già accertata con precedente giudicato. In conseguenza di tale invalidità, era stato disposto il ripristino ex tunc del rapporto di lavoro in capo alla cedente e la condanna di quest'ultima al pagamento delle retribuzioni per il periodo in cui il lavoratore era rimasto alle dipendenze di fatto della cessionaria. Nel giudizio definito dalla presente ordinanza, il lavoratore chiedeva anche il risarcimento del danno pensionistico, deducendo che il collocamento in pensione, avvenuto su sua domanda nel luglio 2011, era stato determinato dalla situazione di illegittima estromissione e non poteva valere come rinuncia al ripristino del rapporto con la cedente. Con il primo motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato sulla inefficacia della cessione e sulla persistenza del rapporto con la cedente impedisse di opporre il successivo pensionamento, fatto che la società non avrebbe dedotto nei precedenti giudizi. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 22, comma 1, lett. c), l. 153/1969 e 10, comma 6, d.lgs. 503/1992, affermando che il pensionamento anticipato, intervenuto quando il rapporto con la cessionaria era cessato solo di fatto, non costituiva rinuncia al ripristino del rapporto né alle correlate pretese risarcitorie, anche in considerazione della cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro e della pretesa non libera determinazione della scelta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Ha affermato che, in una controversia relativa a rapporti di durata, il giudicato opera rebus sic stantibus e può essere inciso da fatti sopravvenuti; nel caso concreto, la domanda di pensionamento formulata medio tempore dal lavoratore costituisce un fatto sopravvenuto idoneo a interrompere la prosecuzione del rapporto giuridicamente ripristinato con la cedente, perché la Corte di merito l'ha valorizzata come manifestazione di volontà risolutiva autonoma e valida. La Suprema Corte ha inoltre rilevato che tale accertamento di fatto non era censurabile in cassazione e che le dedotte norme sulla cumulabilità tra pensione e lavoro erano inconferenti rispetto alla ratio decidendi, centrata non sulla compatibilità tra redditi ma sulla volontà del lavoratore di porre fine al rapporto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato sulla inefficacia della cessione e sulla persistenza del rapporto con la cedente non impedisce di considerare fatti sopravvenuti che, nei rapporti di durata, possono incidere sulla situazione accertata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le censure sono state formulate come violazione di legge, ma sono state ritenute in parte dirette in realtà a contestare un accertamento di fatto della Corte di merito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama precedenti conformi anche mediante rinvio alla motivazione semplificata o per relationem ai precedenti di legittimità.
art. 22, comma 1, lett. c), l. 153/1969
La norma è richiamata dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza del pensionamento, ma la Corte la considera non decisiva rispetto alla ratio della decisione.
art. 10, comma 6, d.lgs. 503/1992
È invocato a sostegno della possibilità di cumulo tra pensione e lavoro, ma la Corte ritiene tale profilo non pertinente alla questione decisiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Cass. 10420/2002
Richiamata per il principio secondo cui, nei rapporti di durata, il giudicato è destinato a operare rebus sic stantibus ed è suscettibile di essere superato da fatti sopravvenuti.
Cass. S.U. 23535/2019
Richiamata in tema di raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti di durata, l'autorità del giudicato opera rebus sic stantibus: fatti sopravvenuti alla formazione del giudicato possono incidere sulla permanenza del rapporto o sulla sua esigibilità, anche quando in precedenza sia stata accertata la sua perdurante efficacia.
- La domanda di pensionamento proposta dal lavoratore può assumere rilievo come manifestazione di volontà risolutiva del rapporto di lavoro, se così accertato in fatto dal giudice di merito, e tale accertamento è sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione non apparente.
- In sede di ricorso per cassazione non è consentito trasformare una critica alla valutazione del fatto in una denuncia di violazione di legge: se la decisione impugnata si fonda sull'accertamento di una autonoma causa sopravvenuta di cessazione del rapporto, le censure devono confrontarsi con tale ratio decidendi.
- La dedotta cumulabilità tra trattamento pensionistico e reddito da lavoro non è decisiva quando la questione non attiene alla compatibilità economico-previdenziale, ma alla volontà del lavoratore di interrompere il rapporto e alla conseguente interruzione del nesso tra inadempimento datoriale e pretesa risarcitoria.
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