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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12051/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda l'inquadramento di una dipendente del comparto università nella categoria D del CCNL 9 agosto 2000 e il conseguente diritto alle differenze retributive dal 6 maggio 2005. La Corte d'appello aveva ritenuto che la lavoratrice fosse in posizione sostanzialmente parificabile ad altre dipendenti già reinquadrate in categoria D dall'università, valorizzando il carattere selettivo e meritocratico di procedure diverse dal concorso pubblico. L'università, ricorrendo per cassazione, ha denunciato violazione degli artt. 55, 56 e 74 del CCNL, dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 45 d.lgs. 165/2001, sostenendo che l'art. 74 consente il passaggio alla categoria D solo al personale già in ex VII qualifica funzionale acquisita mediante concorso pubblico per il quale fosse richiesto il diploma di laurea; nel caso concreto, invece, la lavoratrice aveva ottenuto la VII qualifica tramite prova idoneativa ex l. 63/1989 e corso di aggiornamento professionale ex l. 21/1991, procedure che non equivalgono al concorso pubblico. Ha inoltre contestato il richiamo alla parità di trattamento tra categorie di personale e l'uso di un'analogia non consentita in materia di lavoro pubblico contrattualizzato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'università. Ha affermato che, nel sistema delineato dall'art. 74 del CCNL comparto università, il reinquadramento nella categoria D è riservato al personale già in ex VII qualifica funzionale che vi sia acceduto tramite concorso pubblico per l'accesso al quale fosse richiesto il diploma di laurea. Ha escluso che la prova idoneativa prevista dalla l. 63/1989 o il corso di aggiornamento professionale previsto dalla l. 21/1991 possano essere assimilati a un pubblico concorso, anche se selettivi o meritocratici. Ha inoltre chiarito che il principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 d.lgs. 165/2001 non consente di sindacare le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramenti né di estendere per analogia benefici contrattuali non previsti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • artt. 55, 56 e 74 CCNL Comparto Università 9 agosto 2000

    L'art. 74 disciplina il passaggio dal vecchio sistema delle qualifiche funzionali al nuovo sistema di classificazione e riserva la categoria D al personale in ex VII qualifica assunto mediante concorso pubblico con requisito del diploma di laurea.

  • art. 113 c.p.c.

    La Corte richiama la doglianza della ricorrente, che escludeva la possibilità di ricorrere a interpretazioni analogiche per estendere il beneficio contrattuale.

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    Il principio di parità di trattamento opera nell'ambito della contrattazione collettiva e non costituisce parametro per censurare differenziazioni previste dalle parti collettive; non legittima l'estensione individuale di benefici non riconosciuti dal contratto.

  • art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001

    È richiamato in relazione agli accordi di interpretazione autentica che hanno confermato l'ambito soggettivo della progressione verticale.

  • art. 97, terzo comma, Cost.

    "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso"

    Il concorso pubblico è la regola generale e ordinaria di reclutamento nella pubblica amministrazione, quale selezione comparativa aperta e meritocratica.

  • art. 1, comma 4, l. n. 63 del 1989

    La prova idoneativa qui prevista esonera dal pubblico concorso ma ha funzione sanante delle situazioni pregresse e non è assimilabile a un concorso pubblico ai fini del reinquadramento contrattuale.

  • art. 9 l. n. 21 del 1991

    Il corso di aggiornamento professionale con esame finale non integra un pubblico concorso.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato nel ragionamento della Corte costituzionale per escludere il cumulo tra le agevolazioni sananti della l. 63/1989 e la pretesa di differenze retributive arretrate.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama la motivazione per relationem alla precedente giurisprudenza di legittimità.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il passaggio a una diversa categoria previsto dalla contrattazione collettiva va applicato secondo i requisiti testualmente stabiliti, senza possibilità di estensione analogica a situazioni non contemplate.
  • Ai fini dell'inquadramento superiore riservato a chi provenga dalla precedente qualifica funzionale tramite concorso pubblico, non è equiparabile al concorso una procedura idoneativa o un corso di aggiornamento professionale, anche se selettivi e meritocratici.
  • Il principio di parità di trattamento dell'art. 45 d.lgs. 165/2001 non consente di giudicare illegittime le differenziazioni operate dalla contrattazione collettiva in tema di classificazione e inquadramento del personale.
  • Nel settore pubblico contrattualizzato, le scelte della contrattazione collettiva in materia di classificazione professionale sono sottratte al sindacato del giudice, salvo contrasto con norme imperative.
  • Quando una norma collettiva collega un beneficio a una specifica modalità di accesso alla qualifica precedente, la verifica giudiziale deve concentrarsi su quella modalità di accesso e non su una mera analogia di contenuto selettivo tra procedure diverse.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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