Cassazione Civile, Ordinanza n. 12062/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro alle dipendenze di un Comune, inizialmente instaurato con contratto di collaborazione e poi trasformato in un contratto a tempo determinato. La lavoratrice ha allegato che il rapporto fosse stato prorogato fino al 31 dicembre 2015 mediante determina del responsabile del personale e successiva stipula di un nuovo contratto, con sola variazione dell'orario da 30 a 36 ore; dopo pochi mesi, il segretario comunale avrebbe revocato la determina di proroga e l'ente avrebbe comunque continuato ad affidarle incarichi e mansioni. La domanda introduttiva mirava ad accertare l'avvenuta proroga del termine e l'illegittimità del recesso del Comune, con condanna al risarcimento dei danni. In primo grado il ricorso era stato rigettato e accolta la riconvenzionale dell'ente per restituzione di somme corrisposte in eccesso; in appello la lavoratrice aveva impugnato solo il rigetto della propria domanda, ottenendo riforma. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi due deduceva, da un lato, la violazione dell'art. 1423 c.c. per avere la Corte territoriale negato la possibilità per la P.A. di annullare in autotutela i propri atti di gestione del rapporto privatizzato, e dall'altro l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla validità della proroga e alla idoneità degli atti adottati a legittimarla; con gli altri due motivi lamentava violazione del principio di devoluzione e del giudicato interno nonché la mancata considerazione dell'assenza di una valida delibera e del rispetto dei limiti legali alle assunzioni degli enti locali. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbiti gli altri, osservando che nel pubblico impiego contrattualizzato l'eventuale illegittimità dell'assunzione o della proroga può rilevare nei limiti dell'art. 2126 c.c.; soprattutto, ha affermato che la proroga di un rapporto di lavoro pubblico può avvenire solo mediante un provvedimento scritto e formale dell'organo competente della P.A., non essendo configurabile una proroga tacita. Ha quindi censurato la Corte d'appello per avere qualificato come revoca l'atto del Comune e per avere ritenuto sufficiente la sottoscrizione di un nuovo contratto e la prosecuzione di incarichi, quando invece bisognava verificare se esistesse una valida proroga formale adottata dall'organo competente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso del Comune, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Genova e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, perché riesamini la causa attenendosi al principio secondo cui, nel lavoro pubblico contrattualizzato, la proroga del rapporto richiede un atto formale dell'organo competente e non può avvenire tacitamente. Il giudice di rinvio dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione non definisce il merito della controversia, ma elimina la statuizione d'appello favorevole alla lavoratrice e impone un nuovo esame della validità della proroga e del rapporto tra le parti.
Norme richiamate
art. 1423 c.c.
è invocato dal ricorrente per contestare la possibilità di sanare o mantenere effetti di un atto invalido; la Corte, pur richiamandolo nel motivo, concentra la ratio sulla necessità di verificare l'esistenza di un valido vincolo contrattuale e di una proroga formalmente adottata dalla P.A.
art. 2126 c.c.
nel pubblico impiego contrattualizzato, l'eventuale illegittimità dell'assunzione produce effetti solo nei limiti previsti da questa norma, che si applica anche alla P.A.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la proroga di un rapporto di lavoro a termine richiede un provvedimento espresso, scritto e formale adottato dall'organo della P.A. competente; non è configurabile una proroga tacita.
- La mera stipulazione di un nuovo contratto o la prosecuzione di incarichi e mansioni non è, di per sé, sufficiente a integrare una valida proroga del rapporto pubblico in assenza del necessario atto autorizzativo dell'organo competente.
- Quando l'amministrazione contesti la validità del conferimento o della proroga di un incarico nel lavoro pubblico privatizzato, il problema non è l'esercizio di un potere di autotutela in senso tecnico, ma la verifica se il vincolo contrattuale sia mai sorto validamente.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, gli effetti di una prestazione lavorativa resa in base a un rapporto invalido restano regolati, nei limiti consentiti, dall'art. 2126 c.c.
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