Cassazione Civile, Ordinanza n. 12077/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Nel giudizio di merito una lavoratrice aveva chiesto l'accertamento dell'esistenza di due rapporti di lavoro subordinato nei confronti della controparte. Il Tribunale, con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio, aveva respinto le eccezioni preliminari di prescrizione e giudicato e aveva ammesso le prove testimoniali, disponendo la prosecuzione del processo. La soccombente aveva proposto appello sostenendo che quel provvedimento, avendo deciso su questioni preliminari di merito, dovesse essere qualificato come sentenza ai sensi dell'art. 279 c.p.c., con conseguente appellabilità. La Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile ritenendo che si trattasse di una ordinanza istruttoria, priva di efficacia decisoria. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 131, 132, 134 e 279, comma 2, nn. 2 e 4, c.p.c., assumendo che il giudice, quando decide su questioni preliminari di merito senza definire il giudizio, debba emettere sentenza sulle questioni decise e ordinanza per l'ulteriore corso del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo: ha ribadito che la qualificazione di un provvedimento come sentenza o ordinanza dipende dagli effetti giuridici che esso produce, e che non è sentenza il provvedimento che non definisce la controversia, anche se contiene valutazioni su questioni di merito o processuali funzionali alla gestione dell'istruttoria. L'ordinanza del tribunale era meramente ordinatoria e anticipatoria del merito, finalizzata all'ammissione delle prove e alla prosecuzione del giudizio; pertanto non era impugnabile come sentenza. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato invocato come motivo di ricorso per dedurre la violazione di norme processuali nella qualificazione del provvedimento impugnato.
artt. 131, 132, 134 c.p.c.
sono stati richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi per cui il provvedimento avrebbe dovuto avere forma di sentenza.
art. 279, comma 2, nn. 2 e 4 c.p.c.
la Corte ha ribadito che il suo regime va letto in relazione agli effetti del provvedimento: se non definisce la controversia, il provvedimento resta ordinatorio e non assume valore di sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'impugnabilità, la qualificazione di un provvedimento come sentenza o ordinanza non dipende dal suo nomen iuris, ma dagli effetti giuridici che esso è idoneo a produrre.
- Non assume valore di sentenza il provvedimento che non definisce, neppure parzialmente, la controversia, ma si limita a regolare l'ulteriore corso del giudizio, anche se contiene valutazioni su questioni preliminari di merito o processuali.
- L'ordinanza istruttoria che decide sull'ammissione delle prove resta atto tipicamente ordinatorio e preparatorio, privo di efficacia decisoria e quindi insuscettibile di autonoma impugnazione come sentenza.
- Le questioni di merito o di rito esaminate incidentalmente in funzione della gestione istruttoria restano soggette a riesame nella successiva decisione finale.
- Quando il ricorso è rigettato, le spese seguono la soccombenza e può essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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