Cassazione Civile, Ordinanza n. 12072/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla qualificazione di rapporti formalmente contrattualizzati come lavoro a progetto e dalla conseguente domanda del lavoratore di ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con reintegrazione/riammissione in servizio e pagamento delle differenze retributive. La Corte d’appello ha ritenuto illegittimi i contratti a progetto per genericità del progetto e ha dichiarato la sussistenza di un rapporto subordinato dal 22 gennaio 2007, ordinando la riammissione in servizio nei confronti del consorzio cessionario, ritenuto subentrato nei rapporti del consorzio soppresso. Il consorzio ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha dedotto difetto di giurisdizione sostenendo che la Corte d’appello avrebbe alterato un assetto già fissato da un decreto del Presidente della Giunta regionale sulla soppressione e sul trasferimento del personale; ha censurato l’integrazione del contraddittorio in appello nei propri confronti; ha lamentato violazione degli artt. 110 e 111 c.p.c. per la ritenuta successione universale; ha contestato la propria legittimazione passiva e l’applicazione dell’art. 2112 c.c.; ha denunciato contraddizioni sulla residua capacità giuridica del consorzio soppresso; ha censurato l’omesso esame di fatti relativi alla sottoscrizione dei contratti da parte dei commissari; infine, ha dedotto violazione del d.lgs. 276/2003 sostenendo che la Corte avrebbe valutato il merito dell’organizzazione datoriale invece della sola legittimità formale del progetto.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non introduceva realmente una questione di giurisdizione, ma mirava a contestare l’interpretazione del decreto regionale e il merito della decisione; ha reputato infondato il secondo motivo sulla chiamata del successore nel processo, richiamando il principio per cui il cessionario subentra nella posizione processuale e sostanziale del dante causa; ha dichiarato inammissibili i motivi dal terzo al settimo per difetto di specificità e perché sollecitavano una diversa ricostruzione dei fatti e dei rapporti tra i consorzi, già esaminata dalla Corte territoriale, oltre a non confrontarsi con la motivazione della sentenza d’appello; ha ritenuto inammissibile anche l’ottavo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva correttamente applicato la disciplina del lavoro a progetto ravvisando la genericità del progetto e quindi la conversione ex art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003. Non sono state liquidate spese perché la controparte era rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le censure prospettate non erano ammissibili perché, in gran parte, non denunciavano davvero un vizio riconducibile ai numeri invocati oppure miravano a una rivalutazione del merito e dei fatti.
art. 111 c.p.c.
La chiamata in causa del successore è legittima quando vi è successione nella generalità dei rapporti del dante causa e il successore partecipa alla stessa posizione sostanziale e processuale.
art. 110 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la successione processuale, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza non superasse il vaglio di specificità e si risolvesse in una contestazione di merito.
art. 2112 c.c.
La Corte d'appello aveva fatto corretta applicazione della disciplina del trasferimento del rapporto in caso di successione nei rapporti d'impresa/ente, riconoscendo il subentro del cessionario; la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a sovvertire tale ricostruzione.
art. 69 d.lgs. 276/2003
La genericità del progetto determina la conversione del rapporto a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; non si trattava di sindacare le concrete modalità di esecuzione, ma la validità formale del progetto.
art. 61 d.lgs. 276/2003
Richiamato dal ricorrente, ma non accolto: la Corte ha ritenuto che il progetto fosse generico e dunque invalido.
art. 66 d.lgs. 276/2003
Richiamato dal ricorrente, senza decisività nel caso concreto.
art. 13, comma 1quater, d.p.r. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
La Corte ha chiarito che non vi era stata annullazione, modifica, revoca o disapplicazione del provvedimento amministrativo, ma soltanto interpretazione del suo contenuto da parte del giudice ordinario.
Massime di principio
- La questione di giurisdizione non può essere utilizzata per sindacare, sotto diversa veste, l'interpretazione o l'applicazione di un provvedimento amministrativo da parte del giudice ordinario, se non si deduce un effettivo sconfinamento dai limiti della giurisdizione o un illegittimo annullamento/modifica/disapplicazione del provvedimento stesso.
- Nel caso di successione nella generalità dei rapporti facenti capo a un ente o a un'azienda, il soggetto subentrante può essere chiamato in causa anche in appello quale successore a titolo particolare nella posizione sostanziale e processuale del dante causa.
- Le censure per cassazione devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: la mancata presa in considerazione dei passaggi decisivi della decisione di merito comporta inammissibilità per difetto di specificità.
- È inammissibile il motivo che, sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze documentali già esaminate dal giudice di merito.
- Nel lavoro a progetto, la genericità o indeterminatezza del progetto comporta la nullità/invalidità del contratto e la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 69 d.lgs. 276/2003; non occorre sindacare le concrete modalità esecutive se il vizio è già strutturale e formale.
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