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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12084/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un portiere e il condominio di cui egli prestava servizio. In appello era stata accolta solo in parte la domanda del lavoratore, con condanna del condominio al pagamento di differenze retributive e TFR, sulla base dell’accertamento del lavoro domenicale svolto per un determinato periodo, della disciplina collettiva indicata nelle buste paga e dei conteggi di una consulenza tecnica contabile disposta in appello. I singoli proprietari di alcune unità immobiliari del condominio, ricorrendo per cassazione, hanno dedotto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della decisione, lamentando affermazioni contrastanti e un esame incompleto e generico delle prove; (2) violazione delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione delle prove, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe attribuito rilievo alla prova testimoniale per poi disconoscerla, senza valutare integralmente il materiale istruttorio e dando eccessivo peso agli elementi favorevoli al lavoratore; (3) illegittimità della rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio in appello, perché disposta senza indicare specifici vizi della consulenza di primo grado e senza giustificare il discostamento dalle relative conclusioni. Le parti controricorrenti hanno eccepito anche il difetto di legittimazione attiva dei singoli condomini e la rinuncia/acquiescenza del condominio per intervenuta transazione, ma la Corte ha ritenuto superfluo esaminare tale questione pregiudiziale perché il ricorso era comunque infondato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d’appello, pur sintetica, era esistente, coerente e sufficiente a soddisfare il "minimo costituzionale" richiesto per evitare la nullità. Ha respinto il secondo motivo osservando che la Corte territoriale non aveva invertito l’onere della prova: aveva correttamente posto a carico del lavoratore la dimostrazione del lavoro festivo, reputandola assolta sulla base di una valutazione complessiva del materiale probatorio, con apprezzamento non sindacabile in cassazione. Ha infine respinto il terzo motivo chiarendo che la consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel caso di specie, la rinnovazione della CTU era giustificata dalla necessità di ricalcolare le differenze retributive una volta accertato il lavoro festivo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese in favore dei controricorrenti e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso sulla nullità della sentenza per vizi motivazionali e processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato per i motivi di violazione di legge concernenti l’onere della prova, la valutazione delle prove e la consulenza tecnica.

  • art. 111 Cost.

    È evocato come parametro costituzionale del dovere di motivazione della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 429 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della decisione in materia di lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l’onere di provare il lavoro festivo gravava sul lavoratore e che tale onere è stato ritenuto assolto.

  • artt. 116 e 202 c.p.c.

    Sono evocati nel motivo sul cattivo governo delle prove e della consulenza, ma la Corte esclude la violazione denunciata.

  • artt. 191 e ss. c.p.c.

    Sono richiamati nel motivo relativo alla consulenza tecnica d’ufficio, in relazione alla nomina/rinnovazione del consulente.

  • art. 46, comma 4, L. 69/2009

    È menzionato nel terzo motivo di ricorso in tema di disciplina della consulenza tecnica.

  • artt. 201, 424 c.p.c.

    Sono richiamati nel terzo motivo con riferimento al procedimento istruttorio e alla CTU in appello.

  • artt. 145 e 146 disp. att. c.p.c.

    Sono richiamati nel terzo motivo in relazione agli adempimenti della consulenza tecnica.

  • art. 132 c.p.c.

    "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"

    La Corte lo indica come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È menzionato come base del deposito di memorie nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando manchi in modo radicale il "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 132 c.p.c.; non basta che sia sintetica o che la parte soccombente la ritenga non persuasiva, purché consenta di comprendere la giustificazione della decisione.
  • Non integra violazione dell’art. 2697 c.c. la decisione di merito che, pur valorizzando un determinato elemento documentale, ritenga assolto l’onere probatorio sulla base di una valutazione complessiva e non censurabile del materiale istruttorio.
  • La valutazione delle prove e il giudizio di attendibilità delle testimonianze appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione coerente.
  • La consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; la sua rinnovazione non è di per sé censurabile in cassazione, soprattutto quando sia funzionale alla rideterminazione delle somme dovute in conseguenza di un diverso accertamento di fatto.
  • Quando il ricorso è comunque infondato, la Corte può prescindere dall’esame di questioni pregiudiziali dedotte nel controricorso, applicando il criterio della ragione più liquida.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civileCondominio
IstitutiOnere della prova

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