Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31820/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, operata dalla cassa professionale sulle rate di pensione di vecchiaia anticipata di un iscritto, a titolo di cosiddetto contributo di solidarietà previsto dal regolamento interno dell’ente e da successive delibere. La Corte d’appello aveva ritenuto illegittimo tale prelievo e aveva riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme trattenute, con interessi e rivalutazione. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione della normativa che disciplina l’autonomia regolamentare delle casse privatizzate e delle norme in materia di equilibrio finanziario e di pro rata, sostenendo che il contributo di solidarietà rientrasse nei poteri dell’ente; (2) ulteriore violazione delle stesse disposizioni, deducendo la legittimità del prelievo alla luce della legislazione sopravvenuta; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il credito del pensionato dovesse qualificarsi come rateo pensionistico soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale. Il pensionato ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che una cassa privatizzata non ha il potere di introdurre, con regolamento o delibera, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, poiché tale prelievo non è un criterio di determinazione della pensione ma una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge. Ha inoltre confermato che, quando si controverte dell’ammontare della pensione in conseguenza di trattenute illegittime, il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale dei ratei pensionistici liquidati e dovuti. In conseguenza del rigetto, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e alle ulteriori somme previste per il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    Attribuisce autonomia gestionale, organizzativa e contabile alle casse privatizzate, ma entro i limiti fissati dalla legge e senza consentire l’introduzione di un contributo di solidarietà su pensioni già in essere.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    È stato ritenuto illegittimo nella parte in cui introduce una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    È norma imperativa che limita l’autonomia normativa delle casse privatizzate; consente interventi sui criteri di calcolo della pensione nel rispetto del pro rata, ma non la creazione di prelievi patrimoniali sui trattamenti già quantificati.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    La modifica non è stata ritenuta idonea a fondare il potere della cassa di imporre un contributo di solidarietà, poiché riguarda il sistema del pro rata e non legittima prelievi estranei ai criteri di determinazione della prestazione.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    È stata interpretata come norma che convalida solo atti finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine; non legittima un contributo di solidarietà provvisorio introdotto da una fonte regolamentare dell’ente.

  • art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    È richiamato come conferma che il contributo di solidarietà è una prestazione patrimoniale imposta e, quindi, riservata alla legge.

  • art. 23 Cost.

    Impone la riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte; il contributo di solidarietà ne è stato ricondotto al genus.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente è stata ritenuta non decisiva, perché la fattispecie non rientra nell’ambito della prescrizione quinquennale invocata.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo, ma non ritenuto idoneo a superare il limite della riserva di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 2946 c.c.

    È stata ritenuta applicabile alla domanda di ripetizione delle somme indebitamente trattenute, trattandosi di credito soggetto a prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale vale solo per i ratei pensionistici liquidi ed esigibili; non si applica quando è controverso l’ammontare della pensione per effetto di trattenute illegittime.

  • art. 129 r.d.l. n. 1827/1935

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie perché manca la liquidità ed esigibilità del credito nella misura rivendicata.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    È stato ritenuto non pertinente, perché riguarda i ratei arretrati non liquidati e le differenze dovute a seguito di riliquidazione, non la restituzione di trattenute illegittime su prestazioni già corrisposte in misura ridotta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata comporta l’applicazione del regime sanzionatorio/compensativo previsto dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le casse previdenziali privatizzate, pur dotate di autonomia regolamentare, non possono introdurre con fonti interne prestazioni patrimoniali imposte sui trattamenti pensionistici già liquidati, salvo espressa previsione di legge.
  • Il potere delle casse privatizzate di intervenire sui trattamenti previdenziali è circoscritto ai criteri di determinazione della pensione e deve essere esercitato nel rispetto del principio del pro rata; un prelievo successivo e autonomo sulla pensione già in godimento esula da tale ambito.
  • Un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici costituisce prestazione patrimoniale imposta e, come tale, è soggetto alla riserva di legge ex art. 23 Cost.
  • Ai fini della prescrizione, la regola quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito è liquido ed esigibile nella misura dovuta; se è in discussione l’ammontare della pensione per effetto di trattenute illegittime, il diritto alla restituzione delle somme indebitamente sottratte si prescrive nel termine ordinario decennale.
  • Le norme speciali sulla prescrizione dei ratei pensionistici arretrati o delle riliquidazioni non si applicano automaticamente alle azioni di ripetizione di trattenute illegittime, che hanno autonoma causa petendi rispetto alla liquidazione della prestazione previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.