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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01304/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2004, sulla base di uno scostamento dagli studi di settore. La contribuente ha impugnato l'atto e la CTP ha accolto il ricorso, ma in appello la CTR ha riformato la decisione ritenendo insufficiente la motivazione del primo giudice e valorizzando il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della società. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, assumendo che non fosse stata impugnata la statuizione sulla carenza di motivazione dell'avviso; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992 per asserita assenza di specifici motivi di appello; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; 4) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità dell'appello erariale; 5) violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e omessa motivazione della sentenza impugnata, sostenendo di avere provato la propria capacità contributiva con contabilità regolare e documentazione; 6) violazione delle norme sostanziali e processuali sull'accertamento induttivo e sugli studi di settore, sostenendo che lo scostamento del 16,75% non fosse sufficientemente grave.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha escluso il giudicato interno e ha ritenuto che l'appello dell'Agenzia contenesse censure specifiche e idonee a investire la decisione di primo grado nel suo complesso, anche perché nel processo tributario è sufficiente la riproposizione delle ragioni già svolte quando il dissenso investa la sentenza nella sua interezza. Ha inoltre affermato che il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a questioni processuali come l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. Quanto alla motivazione dell'avviso e alla prova contraria, ha condiviso la CTR nel ritenere che la contribuente non avesse assolto l'onere probatorio e ha rilevato che il ricorso era generico perché non trascriveva né specificava la documentazione richiamata. Sul sesto motivo ha affermato che è inammissibile denunciare direttamente vizi dell'avviso di accertamento nel giudizio di legittimità, essendo scrutinabile solo la sentenza impugnata; in ogni caso, uno scostamento del 16,75% dagli studi di settore è stato considerato grave e idoneo a sorreggere l'accertamento standardizzato. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi fondati su nullità della sentenza e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato per le censure di violazione di norme di diritto sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È richiamato per la censura relativa alla sussistenza dei presupposti dell'accertamento standardizzato e alla dedotta violazione delle norme applicabili.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per dedurre omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione nei termini prospettati.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato come norma di coordinamento del processo tributario con il rito civile.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Interpretato nel senso che l'appello tributario è specifico se individua chiaramente questioni e punti contestati della sentenza e confuta le ragioni del primo giudice, anche senza formule sacramentali o progetto alternativo di decisione; la riproposizione delle ragioni già svolte può bastare se il dissenso investe la decisione nella sua interezza.

  • art. 7 l. 212/2000

    È richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione dell'atto impositivo, ma la Corte non accoglie la censura perché ritiene il motivo generico e infondato nel merito.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Richiamato come norma sui presupposti dell'accertamento induttivo; la Corte non accoglie la censura perché lo scostamento accertato è ritenuto grave.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato come norma sui poteri di accertamento in materia IVA; la Corte considera legittimo il ricorso all'accertamento standardizzato nel caso concreto.

  • art. 6-bis d.l. 427/1993 conv. in l. 29/10/1993 n. 427

    Richiamato come base normativa degli studi di settore e dell'accertamento standardizzato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello è specifico quando contiene una chiara individuazione dei capi contestati e delle ragioni di dissenso; non sono necessarie formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
  • La riproposizione in appello delle stesse ragioni già svolte in primo grado è sufficiente a integrare l'onere di specificità, se dall'atto di gravame risulta inequivocabilmente che la parte contesta la decisione nel suo complesso.
  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile, di regola, rispetto a questioni processuali come l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, quando la statuizione di merito presuppone logicamente il rigetto di tale eccezione.
  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile censurare direttamente il contenuto dell'avviso di accertamento: oggetto del ricorso per cassazione è la sentenza impugnata, non l'atto amministrativo in sé.
  • In tema di accertamento standardizzato mediante studi di settore, il contribuente deve fornire prova contraria specifica e documentata idonea a dimostrare la peculiarità della propria situazione rispetto ai parametri presuntivi utilizzati dall'Ufficio.
  • Uno scostamento significativo tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli studi di settore può costituire indice grave di inattendibilità della dichiarazione e legittimare l'accertamento, quando il contribuente non offra una prova contraria adeguata e puntuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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