Cassazione Civile, Ordinanza n. 01304/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2004, sulla base di uno scostamento dagli studi di settore. La contribuente ha impugnato l'atto e la CTP ha accolto il ricorso, ma in appello la CTR ha riformato la decisione ritenendo insufficiente la motivazione del primo giudice e valorizzando il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della società. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, assumendo che non fosse stata impugnata la statuizione sulla carenza di motivazione dell'avviso; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992 per asserita assenza di specifici motivi di appello; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; 4) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità dell'appello erariale; 5) violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e omessa motivazione della sentenza impugnata, sostenendo di avere provato la propria capacità contributiva con contabilità regolare e documentazione; 6) violazione delle norme sostanziali e processuali sull'accertamento induttivo e sugli studi di settore, sostenendo che lo scostamento del 16,75% non fosse sufficientemente grave.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha escluso il giudicato interno e ha ritenuto che l'appello dell'Agenzia contenesse censure specifiche e idonee a investire la decisione di primo grado nel suo complesso, anche perché nel processo tributario è sufficiente la riproposizione delle ragioni già svolte quando il dissenso investa la sentenza nella sua interezza. Ha inoltre affermato che il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a questioni processuali come l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. Quanto alla motivazione dell'avviso e alla prova contraria, ha condiviso la CTR nel ritenere che la contribuente non avesse assolto l'onere probatorio e ha rilevato che il ricorso era generico perché non trascriveva né specificava la documentazione richiamata. Sul sesto motivo ha affermato che è inammissibile denunciare direttamente vizi dell'avviso di accertamento nel giudizio di legittimità, essendo scrutinabile solo la sentenza impugnata; in ogni caso, uno scostamento del 16,75% dagli studi di settore è stato considerato grave e idoneo a sorreggere l'accertamento standardizzato. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi fondati su nullità della sentenza e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato per le censure di violazione di norme di diritto sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 6, c.p.c.
È richiamato per la censura relativa alla sussistenza dei presupposti dell'accertamento standardizzato e alla dedotta violazione delle norme applicabili.
Invocato dalla ricorrente per dedurre omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione nei termini prospettati.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato come norma di coordinamento del processo tributario con il rito civile.
Interpretato nel senso che l'appello tributario è specifico se individua chiaramente questioni e punti contestati della sentenza e confuta le ragioni del primo giudice, anche senza formule sacramentali o progetto alternativo di decisione; la riproposizione delle ragioni già svolte può bastare se il dissenso investe la decisione nella sua interezza.
È richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione dell'atto impositivo, ma la Corte non accoglie la censura perché ritiene il motivo generico e infondato nel merito.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Richiamato come norma sui presupposti dell'accertamento induttivo; la Corte non accoglie la censura perché lo scostamento accertato è ritenuto grave.
Richiamato come norma sui poteri di accertamento in materia IVA; la Corte considera legittimo il ricorso all'accertamento standardizzato nel caso concreto.
art. 6-bis d.l. 427/1993 conv. in l. 29/10/1993 n. 427
Richiamato come base normativa degli studi di settore e dell'accertamento standardizzato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello è specifico quando contiene una chiara individuazione dei capi contestati e delle ragioni di dissenso; non sono necessarie formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
- La riproposizione in appello delle stesse ragioni già svolte in primo grado è sufficiente a integrare l'onere di specificità, se dall'atto di gravame risulta inequivocabilmente che la parte contesta la decisione nel suo complesso.
- Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile, di regola, rispetto a questioni processuali come l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, quando la statuizione di merito presuppone logicamente il rigetto di tale eccezione.
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile censurare direttamente il contenuto dell'avviso di accertamento: oggetto del ricorso per cassazione è la sentenza impugnata, non l'atto amministrativo in sé.
- In tema di accertamento standardizzato mediante studi di settore, il contribuente deve fornire prova contraria specifica e documentata idonea a dimostrare la peculiarità della propria situazione rispetto ai parametri presuntivi utilizzati dall'Ufficio.
- Uno scostamento significativo tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli studi di settore può costituire indice grave di inattendibilità della dichiarazione e legittimare l'accertamento, quando il contribuente non offra una prova contraria adeguata e puntuale.
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