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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04883/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico IRPEF emesso per gli anni d'imposta 2007 e 2008, fondato su indici di capacità contributiva e sulla ricostruzione redditometrica di spese/incrementi patrimoniali. La contribuente aveva impugnato l'atto e la commissione tributaria regionale aveva accolto il suo appello, ritenendo utilizzabili documenti prodotti solo in giudizio e, in base a tali elementi, illegittimo l'accertamento. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva errato nell'ammettere documenti non prodotti in risposta al questionario, in assenza dei presupposti di legge; (2) nullità della motivazione ex art. 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione apodittica sull'ammissibilità della produzione documentale; (3) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e delle regole sulle presunzioni, perché la CTR avrebbe ritenuto sufficiente la prova di elargizioni di terzi senza verificarne rilevanza e natura liberale; (4) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere ritenuto sufficiente la mera disponibilità di redditi/esenzioni/somme patrimoniali senza prova di entità e durata del possesso; (5) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere attribuito al reddito del coniuge una parte delle disponibilità familiari senza prova; (6) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., per asserito travisamento del thema decidendum. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo e fondato il primo, dichiarando assorbiti gli altri: ha affermato che, nell'accertamento tributario, l'omessa o intempestiva esibizione dei documenti richiesti con questionario e accompagnati da specifico avvertimento comporta l'inutilizzabilità amministrativa e processuale dei documenti prodotti solo successivamente, salvo che il contribuente provi di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile e depositi gli atti nei termini di legge. Ha inoltre precisato che tale preclusione opera a prescindere da un'eccezione dell'Ufficio e che la CTR aveva erroneamente utilizzato anche la documentazione non prodotta in sede amministrativa, dovendo invece limitarsi a quella già esibita in risposta al questionario. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione di Brescia, in diversa composizione, per il riesame nei limiti indicati e la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha rigettato il secondo motivo e ha dichiarato assorbiti tutti gli altri. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, affinché rivaluti la lite attenendosi al principio per cui possono essere considerati solo i documenti prodotti in risposta al questionario/invito dell'Ufficio, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa"

    La preclusione all'utilizzo dei documenti opera in modo automatico quando il contribuente non abbia ottemperato a un invito specifico e puntuale dell'Ufficio, con avvertimento delle conseguenze della mancata esibizione; la successiva produzione in giudizio è in linea di massima inutilizzabile, salvo prova di causa non imputabile e deposito nei termini previsti.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato come base dell'accertamento sintetico e della rilevanza delle disponibilità economiche del contribuente, ma la Corte non entra nel merito del suo contenuto perché assorbe gli ulteriori motivi.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato solo per il rinvio della disciplina sull'utilizzabilità dei documenti in materia IVA al meccanismo previsto dall'art. 32 d.P.R. 600/1973.

  • art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte precisa che riguarda l'ipotesi di rifiuto di esibizione in sede di accesso/ispezione, distinta dalla mera mancata risposta a questionario; non era applicabile al caso concreto.

  • art. 52, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È indicato come norma di contenuto identico all'art. 33 d.P.R. 600/1973 in materia IVA, e quindi riferita al rifiuto di esibizione in sede ispettiva.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte esclude il vizio denunciato perché la CTR ha esposto un iter argomentativo riconoscibile, pur errando nel diritto.

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È menzionato per escludere che la preclusione dell'art. 32 sia sanabile in appello tramite nuove produzioni documentali.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È menzionato per affermare che non consente alle parti di introdurre in appello elementi documentali tardivamente non prodotti nella fase amministrativa, quando opera la preclusione dell'art. 32.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato nei motivi dell'Ufficio sul riparto dell'onere probatorio in materia di prova contraria al redditometro; la Corte non decide sul punto perché li assorbe.

  • art. 2727 c.c.

    È richiamato nei motivi relativi alle presunzioni semplici e alla prova di elargizioni di terzi; la questione resta assorbita.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato nei motivi relativi alle presunzioni semplici; la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nei motivi dell'Ufficio come norma sulla valutazione delle prove; la Corte non decide sul punto nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel sesto motivo per asserito vizio di ultrapetizione o travisamento del thema decidendum; il motivo resta assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per il vizio di nullità della sentenza e di motivazione apparente o mancante.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per definire il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Nell'accertamento tributario, la mancata o tardiva esibizione di documenti specificamente richiesti dall'Ufficio, se accompagnata dal prescritto avvertimento, determina l'inutilizzabilità amministrativa e processuale della successiva produzione in giudizio dei medesimi documenti.
  • La preclusione ex art. 32 d.P.R. 600/1973 opera automaticamente per il solo fatto della mancata risposta al questionario o all'invito puntuale, senza necessità che l'Ufficio sollevi una specifica eccezione in giudizio.
  • La disciplina del rifiuto di esibizione ex art. 33 d.P.R. 600/1973 è distinta da quella della mancata risposta a questionario: la prima presuppone una condotta intenzionale di sottrazione all'ispezione, tipica della fase di accesso/verifica presso il contribuente.
  • La deroga alla preclusione documentale deve essere allegata e provata dal contribuente nei termini processuali previsti, dimostrando la causa non imputabile dell'omessa produzione tempestiva.
  • Il giudice di merito che ammetta e utilizzi documenti tardivamente prodotti, nonostante un invito specifico e ritualmente formulato, applica erroneamente l'art. 32 d.P.R. 600/1973 e la decisione va cassata con rinvio per il riesame nei limiti della documentazione tempestiva.
  • Il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità ricorre solo quando la sentenza manchi del tutto della parte argomentativa o presenti un apparato così incoerente da impedire di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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