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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05865/2026 del 15/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La vicenda origina da una procedura di amministrazione straordinaria aperta ai sensi della cd. legge Prodi nei confronti di una società del gruppo, nell’ambito della quale la capogruppo, poi tornata in bonis e infine incorporata nell’odierna ricorrente, era stata ammessa al passivo come creditrice e risultava ancora insoddisfatta per una parte del credito; inoltre aveva sostenuto pagamenti a favore di creditori garantiti e si era surrogata nelle loro ragioni. Il commissario liquidatore aveva poi depositato presso la cancelleria del tribunale, per creditori irreperibili, numerosi libretti postali giudiziari per un importo complessivo rilevante. La ricorrente chiese l’assegnazione di tali somme, in via principale quale creditore rimasto parzialmente insoddisfatto e in subordine quale ex azionista di controllo della società sottoposta a procedura. Il giudice delegato e poi il tribunale rigettarono l’istanza ritenendo applicabile la disciplina previgente dell’art. 117 l.fall., con efficacia liberatoria del deposito e fuoriuscita delle somme dalla massa, quindi senza diritto alla redistribuzione. Con ricorso per cassazione la società dedusse: omessa pronuncia del tribunale sul motivo di reclamo relativo al rinvio "mobile" alle norme fallimentari; violazione dell’art. 117 l.fall., degli artt. 1213 e 1411 c.c. e della disciplina sul FUG, sostenendo che anche nella disciplina previgente avrebbe diritto all’assegnazione pro quota delle somme depositate e non riscosse; in subordine, questione di legittimità costituzionale della disciplina previgente per contrasto con gli artt. 3, 24, 41 e 42 Cost. e con l’art. 1 Prot. 1 CEDU; ulteriore omessa pronuncia sulla domanda fondata sulla qualità di ex azionista. La Corte però ha ritenuto dirimente e assorbente la tardività del ricorso straordinario, perché proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del decreto impugnato. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre agli effetti sul contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività: il termine di sessanta giorni per impugnare il decreto del tribunale fallimentare in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. decorre dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, e nel caso concreto il ricorso era stato notificato quando tale termine era già spirato. La Corte ha ritenuto assorbiti tutti i motivi di merito. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo è soggetto al termine breve decorrente dalla comunicazione del provvedimento.

  • art. 26 l.fall.

    La disciplina delle impugnazioni dei provvedimenti del giudice delegato e del tribunale fallimentare, per la sua ratio di speditezza, fa decorrere il termine anche per il ricorso per cassazione dalla comunicazione della cancelleria.

  • art. 117 l.fall.

    La decisione richiama la disciplina previgente del deposito liberatorio per i creditori irreperibili e contrappone la riforma del 2006, ma non esamina nel merito la questione per assorbimento della tardività.

  • art. 1210 c.c.

    Richiamato nel provvedimento impugnato per affermare l’effetto liberatorio del deposito delle somme e la loro fuoriuscita dalla massa attiva.

  • art. 1213 c.c.

    Invocato nel ricorso come norma generale sul deposito, a sostegno del diritto alla redistribuzione delle somme non riscosse.

  • art. 1411 c.c.

    Invocato nel ricorso a sostegno dell’asserita titolarità del diritto sulle somme depositate.

  • art. 2 d.l. n. 143/2008 conv. in l. n. 181/2008

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina della devoluzione delle somme al Fondo Unico Giustizia e del termine decadenziale di cinque anni.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella prospettata questione di costituzionalità.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella prospettata questione di costituzionalità.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella prospettata questione di costituzionalità.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella prospettata questione di costituzionalità.

  • art. 1, Prot. 1, CEDU

    Richiamato dal ricorrente nella prospettata questione di costituzionalità; la Corte richiama la propria giurisprudenza nel senso della non violazione, ma senza decidere il merito per assorbimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nei primi e quarti motivi per omessa pronuncia del tribunale sui motivi di reclamo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte conferma che, nel procedimento di definizione accelerata, l’istanza di decisione non può integrare il ricorso; inoltre, se il ricorso è dichiarato inammissibile, può seguire la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per distinguere i contenuti della memoria rispetto all’istanza di decisione.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende in ragione dell’inammissibilità del ricorso conforme alla proposta.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-bis; comma 1-quater

    Richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato nella discussione sulla decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato come termine lungo non applicabile quando opera la comunicazione di cancelleria nei procedimenti concorsuali.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato come base della comunicazione/notifica di cancelleria.

  • art. 45 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione alla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria.

  • art. 3 l. n. 742/1969

    Richiamato per escludere la sospensione feriale nel calcolo del termine di impugnazione.

  • art. 92 ord. giud.

    Richiamato in collegamento con l’esclusione della sospensione feriale.

  • d.l. n. 26/1979 conv. con l. n. 95/1979

    Costituisce la base normativa della procedura di amministrazione straordinaria in cui si colloca la vicenda.

  • d.lgs. n. 5/2006

    Richiamato come riforma dell’art. 117 l.fall., non applicata nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • d.lgs. n. 169/2007

    Richiamato in relazione alla novella dell’art. 26 l.fall. sul regime delle impugnazioni.

  • d.lgs. n. 149/2022

    Richiamato per la nuova disciplina del procedimento ex art. 380-bis c.p.c.

Massime di principio

  • Nel reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato o del tribunale fallimentare, il ricorso straordinario per cassazione segue il medesimo regime di speditezza della procedura concorsuale: il termine breve decorre dalla comunicazione del provvedimento eseguita dalla cancelleria, non essendo necessario attendere una notificazione ad istanza di parte.
  • Nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., l’istanza di decisione non può essere utilizzata per integrare o emendare il ricorso: può solo chiarire o illustrare i motivi già ritualmente dedotti.
  • Quando il ricorso per cassazione è tardivo, ogni questione di merito resta assorbita, inclusi i motivi di omessa pronuncia, le censure interpretative sulla disciplina concorsuale e le eventuali questioni di legittimità costituzionale.
  • In materia di impugnazioni concorsuali, il termine di impugnazione non è soggetto alla sospensione feriale dei termini, in coerenza con l’esigenza di celerità delle procedure.
  • Nei giudizi dichiarati inammissibili in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c., quale indice normativo di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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