DECRETO-LEGGE 16 settembre 2008, n. 143
Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge interviene sulla copertura delle sedi giudiziarie disagiate, disciplinando trasferimenti d’ufficio, indennità e valorizzazione del servizio. Riorganizza inoltre il ruolo organico della magistratura e regola in modo esteso il Fondo unico giustizia e i relativi flussi finanziari. Applicazione per lo più dal giorno successivo alla pubblicazione, con diversi regimi transitori e norme limitate ai procedimenti o ai trasferimenti successivi all’entrata in vigore.
Misure urgenti per sedi disagiate della magistratura e Fondo unico giustizia
Misure urgenti per la funzionalità del sistema giudiziario e il Fondo unico giustizia
Il provvedimento interviene in via urgente sulla copertura delle sedi giudiziarie disagiate e sulla gestione di risorse finanziarie sequestrate o comunque destinate al sistema giustizia. Contiene anche una rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria e norme di copertura finanziaria.
Trasferimenti d’ufficio nelle sedi disagiate
La disciplina definisce il trasferimento d’ufficio come ogni tramutamento di sede non richiesto dal magistrato, anche se da questi consentito o dichiarato disponibile, quando comporti lo spostamento in una sede disagiata e una distanza superiore a 100 chilometri dalla sede di servizio.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione:
- le assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio;
- i trasferimenti ex articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;
- i trasferimenti ex articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
Per sede disagiata si intende l’ufficio giudiziario che presenti congiuntamente:
- mancata copertura dei posti messi a concorso nell’ultima pubblicazione;
- vacanza di organico non inferiore al 20%.
Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a 60, e tra esse individua le sedi a copertura immediata, in numero non superiore a 10, tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.
Alle sedi disagiate possono essere destinati d’ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, con almeno la prima valutazione di professionalità, entro il limite massimo di 100 unità. Per tali tramutamenti non opera il termine previsto dall’articolo 194 dell’ordinamento giudiziario.
Trasferimento d’ufficio nelle sedi a copertura immediata
Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti senza dichiarazioni di disponibilità o consenso, il Consiglio superiore della magistratura può disporre il trasferimento d’ufficio, anche in deroga alla disciplina generale sul passaggio di funzioni.
Il trasferimento può riguardare magistrati che:
- svolgano da oltre dieci anni le stesse funzioni, o si trovino nella stessa posizione tabellare o nello stesso gruppo di lavoro;
- alla scadenza del periodo massimo di permanenza non abbiano presentato domanda di trasferimento ad altra funzione, altro gruppo di lavoro o altro ufficio, oppure abbiano successivamente revocato la domanda.
Restano fermi i limiti sul passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti.
Non possono essere trasferiti:
- magistrati in uffici nei quali il trasferimento determinerebbe vacanze superiori al 20% dell’organico;
- magistrati già in servizio presso altre sedi disagiate.
Le condizioni per il trasferimento devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera del CSM. La scelta del magistrato da trasferire avviene con criteri di prossimità territoriale e, nell’ambito dello stesso distretto o ufficio, con priorità alla minore scopertura e poi alla minore anzianità nel ruolo.
Indennità per i magistrati trasferiti d’ufficio
Ai magistrati trasferiti d’ufficio nelle sedi disagiate spetta, per il periodo di effettivo servizio e comunque per un massimo di 4 anni, un’indennità mensile pari allo stipendio tabellare del magistrato ordinario con tre anni di anzianità.
L’effettivo servizio non comprende:
- congedo straordinario;
- aspettativa, per qualsiasi causa;
- astensione facoltativa per maternità/paternità;
- sospensione dal servizio, per qualsiasi causa.
L’indennità non è cumulabile con quella prevista dalla legge n. 97/1979. Inoltre, al magistrato trasferito d’ufficio spetta l’aumento previsto dalla legge n. 417/1978 in misura pari a 9 volte l’indennità integrativa speciale in godimento.
Valutazione del servizio prestato nelle sedi disagiate
Per i magistrati trasferiti d’ufficio in sedi disagiate, ai soli fini del primo tramutamento verso posto di grado pari a quello precedentemente occupato, l’anzianità è calcolata in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio, fino al sesto anno di permanenza.
Se la permanenza in servizio effettivo supera i 4 anni, il magistrato ha diritto, su domanda, a essere riassegnato alla sede di provenienza con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.
Tale regime non si applica ai trasferimenti che comportano incarichi direttivi o semidirettivi, né, per il raddoppio dell’anzianità, ai trasferimenti per funzioni di legittimità.
Servizio prestato mediante applicazione in sedi disagiate
Per i magistrati applicati in sedi disagiate, l’anzianità di servizio è aumentata della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede, ai soli fini del primo tramutamento successivo. Le frazioni inferiori al mese non sono considerate.
Regime transitorio per trasferimenti e benefici già in corso
La nuova disciplina si applica solo ai procedimenti di trasferimento d’ufficio avviati dopo l’entrata in vigore del decreto.
Le nuove norme sull’indennità si applicano solo ai magistrati trasferiti d’ufficio successivamente all’entrata in vigore; per quelli già trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate continuano ad applicarsi le regole previgenti.
Per i magistrati già trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate alla data di entrata in vigore:
- il diritto di preferenza nei concorsi resta, ma limitato al 50% dei posti di pari grado messi a concorso nell’ufficio; se i posti sono dispari, la preferenza vale anche per il posto eccedente il 50%; se i posti sono uno o due, vale per tutti;
- non si applica il nuovo criterio di raddoppio dell’anzianità, che continua però a operare, dopo il primo biennio di permanenza, ai soli fini del primo tramutamento successivo e nei limiti previsti.
Inoltre, la disciplina sulle sedi a copertura immediata non si applica ai magistrati che entro un anno dall’entrata in vigore presentino domanda di trasferimento ad altra funzione, altro gruppo di lavoro o altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della procedura.
Modifiche all’ordinamento giudiziario e abrogazioni
Vengono soppressi alcuni riferimenti normativi e abrogate disposizioni previgenti in materia di sedi disagiate e di gestione dei tramutamenti, oltre all’articolo 36 del d.lgs. n. 160/2006.
Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria
A decorrere dal 1° luglio 2008 viene sostituita la tabella B relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria con quella allegata al decreto. Il Ministro della giustizia, sentito il CSM, ridetermina con propri decreti le piante organiche.
La destinazione alle funzioni indicate nella tabella allegata con lettera M non può superare 10 anni, anche continuativi, salvo diverso termine previsto da specifiche leggi.
Pignoramenti e indisponibilità di alcune risorse del Ministero della giustizia
La disciplina sui pignoramenti della contabilità ordinaria del Ministero della giustizia si estende anche ai fondi destinati a spese per servizi e forniture con finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché agli emolumenti del personale amministrato dal Ministero accreditati tramite aperture di credito ai funzionari delegati degli uffici centrali e periferici, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.
Fondo unico giustizia: gestione, risorse e versamenti
Il Fondo unico giustizia è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. secondo le modalità stabilite dal decreto attuativo richiamato dalla norma.
Rientrano nel Fondo, con i relativi interessi, le somme e i proventi derivanti da:
- somme già previste dal decreto-legge n. 112/2008;
- somme oggetto di sequestro ex art. 262, comma 3-bis, c.p.p.;
- titoli, crediti, conti correnti, libretti, valori e altre attività finanziarie sottoposte a sequestro in procedimenti penali, di prevenzione o amministrativi, inclusi quelli ex d.lgs. n. 231/2001;
- somme depositate presso Poste Italiane, banche o altri operatori finanziari in procedimenti civili, non riscosse o non reclamate entro 5 anni dalla definizione del procedimento o dal passaggio in giudicato della decisione finale;
- ulteriori somme di cui al richiamo dell’art. 117, quarto comma, del regio decreto n. 267/1942.
Dal 1° luglio 2020 sono ricondotte a gestioni separate del Fondo anche ulteriori somme, tra cui quelle giacenti su conti correnti di procedure fallimentari e di espropriazione immobiliare, somme sequestrate conservativamente e somme depositate in procedimenti civili contenziosi.
Gli utili della gestione finanziaria di tali somme sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnati in misura pari al 50% al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento e all’assegnatario.
Adempimenti di Poste, banche e altri operatori finanziari
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, Poste Italiane, banche e altri operatori finanziari devono intestare al Fondo unico giustizia i titoli, valori, crediti, conti, libretti e altre attività finanziarie rientranti nella disciplina, e trasmettere a Equitalia Giustizia S.p.A. le informazioni richieste con modalità telematica.
Per i beni di cui ai commi successivi, tali obblighi si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo richiamato dalla norma.
In caso di omessa intestazione o mancata trasmissione delle informazioni, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli intermediari inadempienti, irrogata dal Ministero dell’economia e delle finanze; il controllo può essere svolto anche con il supporto della Guardia di finanza.
Gestione finanziaria, remunerazione e conto di Tesoreria
Equitalia Giustizia S.p.A. versa al bilancio dello Stato le somme da riassegnare al Ministero della giustizia per spese di investimento relative al Fondo.
La disciplina stabilisce inoltre:
- la determinazione dell’aggio massimo spettante alla società;
- le modalità di utilizzo delle somme per spese di conservazione o amministrazione dei beni sequestrati o confiscati;
- le regole di controllo e rendicontazione;
- l’obbligo di garantire pronta disponibilità delle somme necessarie alle restituzioni.
Fino al 31 marzo 2011 i versamenti sono effettuati al lordo delle spese di gestione; dal 1° aprile 2011 le spese e l’aggio seguono il principio della prededuzione secondo le convenzioni con i Ministeri competenti.
Dal 1° luglio 2020 è aperto un conto di Tesoreria intestato alla società, sul quale affluiscono le somme di denaro previste dalla disciplina. La società è soggetta a programmazione finanziaria e deve comunicare annualmente, entro il 15 gennaio, la previsione delle somme depositate e la giacenza media del conto, con aggiornamento trimestrale.
Il Ministero della giustizia deve impartire agli uffici giudiziari istruzioni operative, anche con gradualità e priorità agli uffici di maggiore rilevanza.
Ripartizione delle risorse del Fondo unico giustizia
Salve le regole speciali per alcune gestioni separate, con DPCM sono stabilite le quote delle risorse del Fondo unico giustizia, fino a una percentuale non superiore al 30% delle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, da destinare con modalità rotativa:
- per almeno un terzo al Ministero dell’interno, per sicurezza pubblica e soccorso pubblico, con salvezza dei fondi per le vittime di estorsione e dei reati di tipo mafioso;
- per almeno un terzo al Ministero della giustizia, per il funzionamento e potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
- per la restante quota all’entrata del bilancio dello Stato.
Le quote minime possono essere modificate in caso di urgenti necessità gravi ed eccezionali; per alcune somme è prevista una destinazione prioritaria al potenziamento dei servizi del Ministero della giustizia. La percentuale massima delle risorse distribuibili può essere elevata fino al 50% con decreto ministeriale.
Clausole finanziarie e entrata in vigore
Gli oneri derivanti dalla riforma delle disposizioni sui magistrati sono coperti mediante riduzione di fondi speciali e di altre autorizzazioni di spesa indicate dal decreto.
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.
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