Sentenza del 04/11/2015 n. 22501 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore di cessione dell'azienda "A.V.", elevandolo da 51.646 euro a 12.673.000 euro e liquidando maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre a interessi e sanzioni. La società contestava la natura e il valore della cessione, sostenendo che l'atto notarile del 2004 fosse solo ricognitivo di una cessione già avvenuta tra il 2001 e il 2002. Deduceva inoltre l'intervenuta definizione agevolata dell'imposta da parte della società acquirente, con estensione degli effetti alla cedente quale coobbligata solidale, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, l'insufficiente motivazione dell'avviso e l'illegittimità della determinazione dell'avviamento.
La decisione
La CTP di Latina aveva dichiarato inammissibile il ricorso. In appello, la CTR del Lazio aveva parzialmente accolto le doglianze, riducendo il valore dell'avviamento a 500.000 euro. La Corte di cassazione ha però dichiarato inammissibile il ricorso principale della società perché tutti i motivi erano privi dei requisiti formali previsti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis: mancavano i quesiti di diritto per le censure di violazione di legge e il momento di sintesi per le censure motivazionali. Il ricorso incidentale dell'Agenzia, proposto tardivamente, è stato dichiarato privo di efficacia ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. La società è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 10.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
La CTP aveva ritenuto il ricorso originario inammissibile per incertezza degli elementi richiesti dalla norma.
Codice di procedura civile, art. 112
È stato invocato dalla società per denunciare l'omessa pronuncia su alcune domande ed eccezioni, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per mancanza del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
La società ha denunciato violazioni di legge, errori processuali e carenze motivazionali; tali motivi non sono stati esaminati nel merito perché formulati senza rispettare i requisiti di ammissibilità applicabili al ricorso.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
La norma, ancora applicabile ratione temporis, imponeva per i motivi fondati su violazioni di legge la formulazione di un quesito di diritto e, per le censure motivazionali, la chiara indicazione del fatto controverso e decisivo mediante un momento di sintesi. La loro mancanza comporta l'inammissibilità del motivo.
Codice di procedura civile, art. 334, comma 2
L'inammissibilità del ricorso principale ha determinato la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo dell'Agenzia delle Entrate.
Codice di procedura civile, art. 327
Il ricorso incidentale dell'Agenzia era stato proposto oltre il termine lungo per impugnare, risultando quindi tardivo, pur essendo stato notificato tempestivamente rispetto al ricorso principale.
Codice civile, artt. 1292 e seguenti
La società aveva richiamato la disciplina della solidarietà tra coobbligati per sostenere che il condono effettuato dall'acquirente producesse effetti anche nei confronti della cedente; la Corte non ha esaminato la questione nel merito.
D.P.R. n. 131/1986, artt. 51, 52 e 76, comma 1-bis
Le disposizioni riguardano i poteri di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro e i termini di decadenza dell'Amministrazione. Le relative contestazioni non sono state esaminate per l'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 460/1996, art. 2, comma 4
La società contestava l'utilizzo del metodo matematico per la determinazione dell'avviamento, sostenendo che fosse residuale rispetto ad altri elementi, inclusi gli studi di settore. Anche questa censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità.
La norma impone l'obbligo di motivazione degli atti tributari. La società sosteneva che l'avviso fosse privo di un'adeguata esposizione dell'iter logico; la Corte di cassazione non ha valutato il merito della doglianza.
La società invocava la definizione agevolata dell'imposta di registro effettuata dall'acquirente, sostenendo l'estinzione del potere accertativo e l'estensione degli effetti alla cedente. La questione non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso è decisivo: la mancata formulazione del quesito di diritto o del momento di sintesi, quando richiesti ratione temporis, comporta l'inammissibilità del motivo senza esame delle questioni sostanziali.
- Le censure devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare con precisione la norma violata, il fatto decisivo trascurato e il nesso tra l'errore denunciato e l'esito della controversia.
- Una sentenza di merito parzialmente favorevole non può essere utilmente impugnata in cassazione con contestazioni generiche sul valore dell'avviamento o sulla motivazione; è necessario individuare una concreta violazione di legge o un vizio motivazionale ammissibile.
- La definizione agevolata effettuata da un coobbligato può richiedere una verifica specifica della normativa applicabile e degli effetti sulla solidarietà tributaria; tale eccezione deve essere tempestivamente dedotta e adeguatamente documentata nei gradi di merito.
- Un ricorso incidentale proposto oltre il termine lungo può perdere efficacia se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, quando si tratta di impugnazione incidentale tardiva.
- Quando il giudizio termina per inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente soccombente al pagamento delle spese anche senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale delle sue pretese.
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