Sentenza del 04/11/2015 n. 22465 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Gli avvisi di accertamento riguardavano il periodo d'imposta 1999 e contestavano ricavi non dichiarati, ricostruiti applicando alle merci un ricarico medio ponderato del 66% anziché del 42% dichiarato. Ne derivavano maggiori imponibili IVA e IRAP e maggior reddito di partecipazione ai fini IRPEF per i soci. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, che aveva confermato l'annullamento degli avvisi, sostenendo in quattro motivi che il giudice avesse errato sull'onere della prova, sull'utilizzabilità dei parametri e degli studi di settore, sulla legittimità dell'accertamento analitico-induttivo in presenza dello scostamento e sulla motivazione della decisione. La società ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia quello incidentale della società. Ha chiarito che la procedura basata su parametri e studi di settore richiede il contraddittorio obbligatorio con il contribuente; nel caso concreto tale procedura non era stata attivata, perciò i parametri non potevano fondare l'accertamento. Quanto all'accertamento analitico-induttivo, il giudice di merito aveva ritenuto non provati i maggiori ricavi: il metodo di calcolo e il campione utilizzato dall'ufficio erano stati giudicati inadeguati dalla perizia, mentre lo scostamento non risultava eccezionale e non era corroborato da altri elementi, a fronte di contabilità e registri di magazzino ritenuti corretti. La sentenza d'appello è stata mantenuta, pur correggendone la motivazione ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c. È stato respinto anche il ricorso incidentale: la compensazione delle spese rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito, salvo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e seguenti
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sè considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.
Lo scostamento dai parametri o dagli studi di settore, da solo, non basta a rendere grave, preciso e concordante l'indizio. L'ufficio deve attivare il contraddittorio con il contribuente; solo nel confronto e alla luce delle circostanze del caso si forma la presunzione utilizzabile per l'accertamento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lettera d)
La presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici - purchè gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.
Una contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento analitico-induttivo se, considerata nel complesso, risulta inattendibile o irragionevole, anche per l'antieconomicità della condotta. L'ufficio può allora ricostruire maggiori ricavi mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; in tal caso l'onere della prova contraria passa al contribuente.
Codice di procedura civile, art. 384, quarto comma
Il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, e gli errori di diritto della motivazione vanno corretti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 4, nei termini che seguono.
La Cassazione può correggere la motivazione in diritto della sentenza impugnata senza cassarla quando il dispositivo è conforme a diritto.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
La Corte menziona la necessità di verificare la formulazione del quesito di diritto per il motivo di ricorso, ma non decide il ricorso incidentale su tale base: lo rigetta nel merito.
Massime di principio
- I parametri e gli studi di settore non costituiscono una prova automatica dei maggiori ricavi: l'accertamento standardizzato richiede il contraddittorio obbligatorio e una valutazione concreta delle spiegazioni e delle circostanze del contribuente.
- Se il contribuente, dopo un contraddittorio regolarmente attivato, non partecipa o non fornisce elementi, l'ufficio può non dover offrire ulteriori prove oltre allo scostamento; questa conseguenza non opera quando il contraddittorio non è stato attivato.
- Un accertamento analitico-induttivo può essere fondato anche su percentuali di ricarico nonostante la regolarità formale della contabilità, ma l'ufficio deve dimostrare l'inattendibilità complessiva delle scritture e basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Uno scostamento isolato, non particolarmente rilevante e non accompagnato da ulteriori elementi, può non bastare a provare maggiori ricavi, soprattutto se la contabilità e i registri di magazzino risultano attendibili e il metodo o il campione di calcolo sono inadeguati.
- La compensazione delle spese è normalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; in Cassazione è censurabile, secondo il principio richiamato, se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
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