Sentenza del 04/11/2015 n. 22474 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
O.S. ha impugnato l’iscrizione ipotecaria disposta per il mancato pagamento di cartelle relative a maggiore IRPEF per gli anni 1992-1995, notificate nel 2001 e non impugnate. La contribuente sosteneva che il condono previsto dall’art. 12 della legge n. 289/2002 si fosse perfezionato: aveva versato l’80% dovuto il 16 maggio 2003 e il saldo il 1° luglio 2004. Con i primi due motivi del ricorso per cassazione ha contestato l’interpretazione della CTR, secondo cui il ritardo nel saldo impediva il perfezionamento del condono e la proroga del termine non era applicabile a chi avesse già pagato la prima rata. Gli ulteriori motivi riguardavano altre doglianze sulla disciplina del condono e vizi dell’iscrizione ipotecaria, tra cui l’omessa pronuncia, la mancata notificazione della cartella relativa alle differenze e l’assenza di previa intimazione ad adempiere.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo. Ha ritenuto tempestivo il versamento iniziale del 16 maggio 2003 e ha stabilito che la proroga del termine per il pagamento del saldo fino al 18 aprile 2005 si applicava anche a chi aveva già effettuato un versamento utile prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 143/2003. Il saldo versato il 1° luglio 2004 era quindi tempestivo e il condono si era perfezionato; la CTR aveva errato nel considerarlo inefficace. Gli altri cinque motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR Emilia-Romagna n. 108/9/2009, che aveva riformato la decisione favorevole alla contribuente della CTP di Forlì, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo di O.S. Le spese sono state compensate, in ragione della recente affermazione degli orientamenti giurisprudenziali applicati.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 12, commi 1 e 2 (come modificato dal D.L. n. 282/2002, art. 5-bis, convertito dalla legge n. 27/2003)
La L. n. 289 del 2002, art. 12, comma 2 - come sostituito dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 bis, introdotto dalla L. di conv. n. 27 del 2003 - fissava per il versamento della prima rata (non inferiore all'80% della somma prevista per la definizione dei carichi di ruolo pregressi) il termine del 16 aprile 2003 e per il versamento del residuo il termine del 16 aprile 2004.
La definizione dei carichi di ruolo richiedeva il pagamento di almeno l’80% iniziale e del residuo; nel caso concreto, però, il termine per il saldo è stato successivamente prorogato dalle disposizioni attuative richiamate dalla Corte.
D.L. n. 59/2003, art. 1, e legge n. 212/2003, di conversione del D.L. n. 143/2003
Alla luce di tale sequenza di disposizioni normative deve giudicarsi tempestivo il versamento dell'80% della somma dovuta per la definizione dei ruoli pregressi effettuato dalla contribuente in data 16.5.03; tale versamento, infatti, pur se successivo allo spirare dell'originario termine del 16.4.03, fu tuttavia anteriore allo spirare del termine del 16.5.03 fissato dal D.L. n. 59 del 2003 (non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. n. 212 del 2003, di conversione del D.L. n. 143 del 2003), nonchè anteriore al termine del 25.6.03 (data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003) indicato dalla L. n. 212 del 2003, art. 1, comma 2.
Gli effetti del D.L. n. 59/2003 sono stati fatti salvi dalla legge di conversione del D.L. n. 143/2003; perciò il pagamento dell’80% effettuato il 16 maggio 2003 è tempestivo.
D.L. n. 143/2003, art. 1, comma 2, convertito dalla legge n. 212/2003
Si deve dunque ritenere, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata già enunciata da questa Corte con l'ordinanza n. 12090/12 e confermata da Cass. 13698/2013, alla quale il Collegio aderisce, che la proroga dal 16.4.04 al 18.4.05 del termine di pagamento della seconda rata del condono L. n. 289 del 2006, ex art. 12 operi anche per coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003; e che la disposizione contenuta nel secondo comma del D.L. n. 143 del 2003, art. 1 e nel D.M. n. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), - che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003 non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 (tra gli altri) - va interpretata nel senso che per versamenti "utili" per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari devono intendersi i versamenti immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in unica soluzione.
La proroga del termine per il saldo fino al 18 aprile 2005 opera anche per chi aveva pagato prima la prima rata. Ai fini della limitazione prevista per i versamenti già effettuati, sono "utili" soltanto quelli che estinguono immediatamente l’obbligo, cioè i pagamenti in unica soluzione.
D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lettera g)
Si deve dunque ritenere, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata già enunciata da questa Corte con l'ordinanza n. 12090/12 e confermata da Cass. 13698/2013, alla quale il Collegio aderisce, che la proroga dal 16.4.04 al 18.4.05 del termine di pagamento della seconda rata del condono L. n. 289 del 2006, ex art. 12 operi anche per coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003; e che la disposizione contenuta nel secondo comma del D.L. n. 143 del 2003, art. 1 e nel D.M. n. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), - che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003 non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 (tra gli altri) - va interpretata nel senso che per versamenti "utili" per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari devono intendersi i versamenti immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in unica soluzione.
La disposizione ministeriale va letta in modo da non escludere dalla proroga chi aveva effettuato la prima rata: il pagamento parziale non estingue immediatamente l’obbligo e non impedisce di beneficiare del termine prorogato per il saldo.
Costituzione, art. 3
Si tratta di un approdo ermeneutico paradossale - tale da sollevare anche dubbi di legittimità costituzionale, con riferimento al parametro della ragionevolezza ex art. 3 Cost. - e che peraltro contrasterebbe con la ratio legis.
La Corte richiama il principio di ragionevolezza per escludere una lettura che premierebbe chi aveva pagato la prima rata dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 143/2003, penalizzando chi l’aveva versata prima.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), con l'accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito; qui ha accolto il ricorso originario della contribuente.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata prevede il pagamento in più rate e interviene una proroga del termine per il saldo, il versamento tempestivo della prima rata non esclude di per sé l’accesso alla proroga, salvo che la norma stabilisca chiaramente il contrario.
- La nozione di versamento "utile" va interpretata considerando se il pagamento estingua effettivamente l’obbligo: un pagamento parziale, quando resta dovuto un saldo, non equivale a un pagamento in unica soluzione.
- Tra letture possibili di una disciplina agevolativa va preferita quella coerente con la sua finalità e con il principio di ragionevolezza, evitando risultati paradossali che penalizzino chi ha adempiuto prima.
- Se il giudice di merito nega il perfezionamento del condono per avere ritenuto tardivo il saldo, ma il termine era stato prorogato e il pagamento è avvenuto entro la proroga, la pretesa fondata sulle cartelle non può essere mantenuta sulla sola base del mancato perfezionamento del condono.
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