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Sentenza

Sentenza del 04/11/2015 n. 22472 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 162/22/09, depositata il 5 maggio 2009. La controversia riguardava l’avviso di accertamento per Irpef e Ilor relativo al 1996; la CTP di Lecce aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio. Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato la violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 324 c.p.c., sostenendo che l’appello non deve esporre i motivi con formalismo rigoroso e può riproporre le ragioni già svolte in primo grado. Con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 342 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, contestando che l’appello fosse inammissibile solo perché riprendeva le difese di primo grado. L’Ufficio aveva comunque criticato la statuizione della CTP secondo cui non era stata provata la mancanza di valide ragioni economiche alla base delle cessioni, riproponendo le proprie argomentazioni sull’antieconomicità delle operazioni. Il contribuente ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha stabilito che la specificità dei motivi d’appello va valutata in concreto e secondo una lettura funzionale, non formalistica: è sufficiente che dall’atto risultino con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni contestate, così da consentire al giudice di comprendere le censure e alla controparte di difendersi. Nel caso concreto, la critica alla decisione della CTP sulla mancata prova dell’antieconomicità delle cessioni identificava adeguatamente la statuizione impugnata; l’Ufficio poteva inoltre riproporre le argomentazioni già disattese in primo grado. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non ha deciso nel merito la controversia fiscale.

Norme richiamate

  • Art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il requisito della specificità dei motivi deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto [...] quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva

    Nel processo tributario la specificità dell’appello non richiede formule rigorose o una ripetizione formalmente strutturata delle critiche: occorre verificare concretamente se l’atto rende riconoscibili le statuizioni contestate e le ragioni del gravame. È possibile riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado, purché l’atto permetta di individuare la critica alla decisione.

  • Art. 342 c.p.c.

    il requisito della specificità dei motivi deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto [...] quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva

    Anche per l’appello disciplinato dal codice di procedura civile, la specificità va valutata in base alla funzione dell’atto: non è necessario un formalismo rigoroso se sono comprensibili le statuizioni impugnate e le ragioni della contestazione.

Massime di principio

  • L’ammissibilità dell’appello va valutata sul contenuto complessivo dell’atto, non sulla presenza di formule sacramentali o di una particolare impostazione formale.
  • Riproporre in appello le ragioni già sostenute in primo grado è consentito, purché dall’atto si capisca quale statuizione della sentenza viene contestata e perché.
  • La censura deve permettere al giudice di identificare il tema devoluto e alla controparte di difendersi senza pregiudizio; se queste funzioni sono soddisfatte, la mera ripetizione delle difese precedenti non rende l’impugnazione inammissibile.
  • La cassazione con rinvio per una questione processuale sull’ammissibilità dell’appello non decide automaticamente il merito della pretesa tributaria: il giudice di rinvio deve esaminare la controversia applicando il principio indicato.

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