Sentenza del 04/11/2015 n. 22469 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per l’anno d’imposta 2002, relativa a ritenute IRPEF indicate come omesse o insufficienti nel modello 770/2003. La società sosteneva che le somme contestate derivassero da errori dichiarativi e versamenti superiori al dovuto, chiedendo lo sgravio sulla base della documentazione prodotta e della dichiarazione integrativa/correttiva. L’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha contestato l’interpretazione del termine per presentare la dichiarazione integrativa; con il secondo ha denunciato l’insufficienza della motivazione della CTR sulla prova dell’effettività, completezza e tempestività dei versamenti e dell’errore relativo alle maggiori somme.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione della società sulla pretesa mancanza dei quesiti di diritto e dei momenti di sintesi. Ha rigettato il primo motivo dell’Agenzia: il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo limita la possibilità di utilizzare in compensazione il credito, ma non preclude la successiva istanza di rimborso. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR si era limitata ad affermare genericamente che la documentazione richiesta dall’Ufficio era stata prodotta, senza descriverne l’esame né spiegare il percorso logico seguito per ritenere provati gli errori e i versamenti. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La decisione non definisce nel merito se i versamenti contestati fossero effettivamente dovuti o eseguiti.
Norme richiamate
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis, introdotto dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 2
Ne consegue che l'istanza di rimborso piò essere proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo.
Il termine per presentare la dichiarazione integrativa previsto dal comma 8-bis incide sulla possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante, ma non modifica il regime autonomo del rimborso e non impedisce di presentare la relativa istanza oltre tale termine.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Con tale stringata motivazione il giudice d'appello si è infatti limitato a menzionare il fatto, senza procedere a un reale esame della documentazione prodotta.
Il vizio di motivazione ricorre quando la decisione non espone un esame effettivo degli elementi probatori e il percorso logico che conduce alla valutazione dei fatti, impedendo di controllare la coerenza del ragionamento. Non basta un’affermazione generica sulla presenza dei documenti.
Massime di principio
- La scadenza prevista per presentare una dichiarazione integrativa e utilizzare in compensazione un credito non equivale, secondo la pronuncia, alla scadenza del diritto di chiedere il rimborso: quest’ultimo segue il proprio regime e può essere richiesto anche successivamente.
- Quando la decisione dipende dalla valutazione di documenti e circostanze fattuali, il giudice deve indicare quali elementi ha esaminato e come questi sostengono la conclusione. Una formula generica che attesti la produzione della documentazione non rende verificabile la motivazione.
- La cassazione per insufficienza della motivazione e il rinvio non stabiliscono che la pretesa tributaria sia infondata né che il contribuente abbia già provato il proprio credito: il giudice di rinvio deve rivalutare le prove e decidere nuovamente nel merito.
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