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Sentenza

Sentenza del 04/11/2015 n. 22475 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Gli avvisi riguardavano IRPEG e ILOR per gli anni 1995, 1996 e 1997. La CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, aveva confermato l’illegittimità degli avvisi nei confronti di P.E.: pur rilevando elementi di coinvolgimento negli affari societari — tra cui la movimentazione di denaro e titoli e il rapporto con il legale rappresentante F.E. — aveva ritenuto non provato che P.E. fosse amministratore di fatto o dominus della società. L’Agenzia ha contestato la nozione di amministratore di fatto adottata, sostenendo che possa ricomprendere chi esercita sistematicamente funzioni gestorie anche insieme agli amministratori formali. P.E. ha contestato, con ricorso incidentale, la compensazione delle spese disposta nei due gradi di merito e ha denunciato l’omessa pronuncia sul suo appello incidentale relativo alle spese di primo grado.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi e li ha entrambi rigettati. Il motivo dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile: invocando l’art. 11 del d.lgs. 472/1997, non aveva indicato i presupposti fattuali e giuridici per applicare tale disciplina agli anni d’imposta 1995-1997, anteriori alla sua entrata in vigore, fissata al 1° aprile 1998. Il primo motivo incidentale di P.E. sulle spese è stato rigettato: il processo, iniziato nel 2003, era soggetto al testo previgente dell’art. 92 c.p.c. e le ragioni della decisione di merito, compreso l’interesse «obliquo» del contribuente negli affari societari, giustificavano la compensazione. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile per mancanza del quesito di diritto. La Corte ha compensato anche le spese del giudizio di cassazione, in ragione della reciproca soccombenza e della peculiarità della vicenda. Resta dunque ferma la decisione della CTR sull’illegittimità degli avvisi nei confronti di P.E.

Norme richiamate

  • Art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    tale nuovo regime si applica alle sole violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della stessa, cioè dopo l'1 aprile 1998, così come stabilito dall'art. 27 del D.Lgs. citato, mentre delle violazioni commesse in epoca precedente continuano a rispondere la società, l'associazione o l'ente, con responsabilità solidale della persona fisica, secondo la disciplina dettata dall'abrogato art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La responsabilità personale prevista dall’art. 11 per rappresentanti e amministratori opera per le violazioni tributarie commesse dal 1° aprile 1998; non può essere applicata retroattivamente alle violazioni anteriori. Chi invoca la disposizione deve inoltre indicare gli elementi che ne rendono applicabile la disciplina ratione temporis.

  • Art. 2, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione

    La disposizione esprime il principio di personalizzazione della sanzione tributaria, riferendola alla persona fisica autrice o concorrente nella violazione, nel regime introdotto dal decreto.

  • Art. 27 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    tale nuovo regime si applica alle sole violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della stessa, cioè dopo l'1 aprile 1998

    La norma fissa la decorrenza del nuovo regime sanzionatorio: esso si applica alle violazioni commesse dopo il 1° aprile 1998.

  • Art. 7 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003

    il D.L. n. 269 del 2003, art. 7 (convertito in L. n. 326 del 2003) ha posto esclusivamente a carico delle persone giuridiche le sanzioni amministrative tributarie, per le violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del D.L. (2 ottobre 2003).

    Per le violazioni non ancora contestate, o per le quali la sanzione non era stata irrogata al 2 ottobre 2003, la disciplina richiamata pone le sanzioni amministrative tributarie esclusivamente a carico delle persone giuridiche.

  • Art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    il principio di solidarietà sancito dal citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98, comma 6, si applica(va) alle sole sanzioni civili previste dal titolo III di quest'ultimo decreto, con la conseguenza che l'amministratore o legale rappresentante di società di capitali non era solidalmente responsabile per il pagamento di soprattasse o pene pecuniarie irrogate alla società per violazioni, ad essa direttamente imputabili, di norme relative all'accertamento delle imposte sui redditi contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel regime previgente, la solidarietà prevista dall’art. 98, sesto comma, era limitata alle sanzioni civili contemplate dal titolo III del d.P.R. 602/1973; non rendeva l’amministratore o il legale rappresentante solidalmente responsabile delle soprattasse o pene pecuniarie imputate alla società per violazioni delle norme sull’accertamento dei redditi.

  • Art. 335 c.p.c.

    I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 cod. proc. civ..

    La Corte ha riunito il ricorso principale e quello incidentale per trattarli e deciderli congiuntamente.

  • Art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore alla modifica della legge n. 263 del 2005

    la scelta di compensare totalmente o parzialmente le spese processuali è riservata al prudente apprezzamento del giudice sulla base di un adeguato supporto motivazionale, che può anche desumersi dal complesso delle, considerazioni giuridiche o di fatto enunciate a sostegno della decisione di merito o di rito

    Per i procedimenti soggetti al testo previgente, la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, purché sorretta da motivazione adeguata, ricavabile anche dall’insieme delle ragioni della decisione.

  • Art. 112 c.p.c.

    La disposizione è stata invocata da P.E. per denunciare l’omessa pronuncia sul suo appello incidentale relativo alle spese; la Cassazione non ha esaminato nel merito la censura, dichiarandola inammissibile per mancanza del quesito di diritto.

Massime di principio

  • Prima di invocare una disciplina sanzionatoria, occorre verificare la data della violazione e indicare in modo specifico perché la norma sia applicabile ratione temporis; il regime del d.lgs. 472/1997 qui esaminato decorre dal 1° aprile 1998.
  • Elementi di vicinanza o coinvolgimento negli affari di una società non equivalgono automaticamente alla prova della qualità di amministratore di fatto: la decisione, tuttavia, non definisce nel merito la nozione, perché il motivo dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile per carenze sulla disciplina temporale applicabile.
  • Per i procedimenti soggetti al testo previgente dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese può essere giustificata dalle motivazioni complessive della sentenza; non è indispensabile che la giustificazione sia formulata esclusivamente nella statuizione sulle spese.
  • Le censure processuali in cassazione devono rispettare i requisiti di ammissibilità propri del motivo: nel caso esaminato, la denuncia di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile per l’assenza del quesito di diritto richiesto.

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