Sentenza del 04/11/2015 n. 22467 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della CTR della Lombardia n. 66/34/09, depositata il 29 maggio 2009, che aveva riformato la decisione di primo grado e annullato il recupero a tassazione della plusvalenza derivante dalla vendita di terreni edificabili effettuata da D.S.L. L’accertamento, fondato sugli artt. 37 del D.P.R. n. 600/1973 e 81, comma 1, lett. b), TUIR, assumeva che la donazione dei terreni dal figlio al padre, avvenuta poco prima della vendita, fosse simulata e che il padre fosse un interposto fittizio. Con il primo motivo l’Agenzia denunciava contraddittorietà della motivazione: la CTR avrebbe riconosciuto che la donazione aveva funzione solutoria di un debito pregresso, anziché spirito di liberalità, ma avrebbe escluso la simulazione. Con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 769, 1414, comma 2, e 1197 c.c., dell’art. 81, comma 1, lett. b), TUIR e dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la donazione celasse una dazione in pagamento e attribuisse fittiziamente al padre la plusvalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’Agenzia aveva denunciato come vizio di motivazione una contestazione che riguardava invece la qualificazione giuridica del rapporto, da far valere come violazione di legge. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: era generico, poiché indicava le norme asseritamente violate senza spiegare la violazione né collegarla ai fatti, e non censurava la reale ragione della decisione, ossia il mancato assolvimento della prova della simulazione. È rimasta quindi ferma la sentenza della CTR e il conseguente esito favorevole al contribuente. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese, liquidate in 3.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360 c.p.c., n. 5
Il ricorrente ha infatti censurato la sentenza impugnata per avere erroneamente qualificato il rapporto contrattuale intercorso con il di lui padre, deducendo così un vizio di motivazione su quella che era una pura questione di diritto.
Il vizio di motivazione non è lo strumento corretto per contestare la qualificazione giuridica del rapporto: la censura va formulata come violazione di legge.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Ciò contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte, che ritiene causa di inammissibilità del ricorso per cassazione l'erronea sussunzione del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità nell'una o nell'altra ipotesi di cui all'art. 360 cod. proc. civ.
La scelta errata del tipo di vizio previsto dall’art. 360 c.p.c. rende inammissibile il motivo di ricorso.
Art. 769 c.c.
La disposizione è indicata dall’Agenzia tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione: dichiara il motivo inammissibile per genericità e per mancata censura della ratio decidendi.
Art. 1414, comma 2, c.c.
La norma è richiamata dall’Agenzia in relazione agli effetti della simulazione, ma la Corte non ne esamina il merito, poiché il motivo è generico e non coglie la ragione della decisione impugnata.
Art. 1197 c.c.
La disposizione è menzionata tra quelle che l’Agenzia assume violate, ma non è interpretata dalla Corte, che definisce inammissibile il motivo.
Art. 81, comma 1, lett. b), TUIR
La norma è indicata come base della tassazione della plusvalenza, ma la Corte non decide nel merito la sua applicazione, poiché la contestazione dell’Agenzia è inammissibile.
Art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973
La norma è richiamata in relazione alla contestata interposizione fittizia, ma la Corte non ne valuta l’applicazione sostanziale: resta decisivo che la simulazione posta a fondamento dell’accertamento non era stata provata secondo la CTR e che il motivo non censurava efficacemente tale ratio.
Massime di principio
- In Cassazione occorre ricondurre ogni censura al corretto motivo previsto dall’art. 360 c.p.c.: una contestazione sulla qualificazione giuridica dei fatti non può essere presentata come vizio di motivazione.
- Un motivo di ricorso deve spiegare con precisione quale errore è stato commesso e come la norma invocata si applica ai fatti; il mero elenco di disposizioni asseritamente violate può comportare l’inammissibilità.
- Il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata. Se la decisione si fonda sulla mancata prova della simulazione, occorre censurare specificamente quella conclusione e non attribuire alla sentenza un contenuto diverso.
- La vicinanza temporale tra trasferimento e successiva vendita, da sola, non sostituisce la prova della simulazione quando questa è il presupposto dell’accertamento; nel caso concreto la CTR aveva ritenuto tale prova non assolta.
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