Cassazione Civile, Ordinanza n. 18505/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria e dell’integrale pagamento effettuato dalla contribuente, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall’art. 6 d.l. n. 119/2018, come convertito dalla l. n. 136/2018. Ha quindi dichiarato estinto il processo e ha compensato le spese di lite, precisando che restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione Ici per l’anno 2008, relativo a 20 unità immobiliari, per un importo complessivo di euro 381.623,82. La società contribuente aveva contestato la legittimità dell’atto, in particolare deducendo che la rendita catastale utilizzata ai fini impositivi fosse stata rettificata dall’amministrazione senza notifica alla contribuente e che tale rettifica non fosse opponibile. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si è denunciata la violazione dell’art. 74, comma 1, l. n. 342/2000 e dell’art. 1 d.m. n. 701/1994, in relazione agli artt. 2697 e 2700 c.c.; con il secondo si è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita incongruenza tra chiesto e pronunciato. Nel frattempo la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 e aveva effettuato il pagamento integrale dovuto; il Comune aveva dato atto dell’avvenuto discarico della cartella e aveva chiesto l’estinzione del giudizio per intervenuto sgravio totale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge
art. 74, comma 1, l. 21 novembre 2000, n. 342
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nella gestione della rettifica della rendita catastale
art. 1 d.m. 19 aprile 1994, n. 701
richiamato dalla ricorrente come disciplina della procedura catastale DOCFA e della successiva eventuale rettifica
richiamati come norme sulla ripartizione dell’onere della prova e sull’efficacia probatoria dell’atto pubblico
richiamato per dedurre vizio di ultrapetizione o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la Corte lo applica per affermare che la domanda di definizione agevolata e l’integrale pagamento perfezionano la definizione e determinano l’estinzione della lite; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 119/2018
art. 1, comma 1, l. n. 136 del 2018
richiamato per la modifica del comma 16 dell’art. 6 d.l. n. 119/2018
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il criterio di determinazione del valore della controversia ai fini della definizione agevolata
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento integrale di quanto dovuto, quando ricorrono i presupposti normativi, determinano il perfezionamento della definizione e comportano l’estinzione del giudizio pendente, anche in Cassazione.
- Nei giudizi tributari definibili ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, l’intervenuto discarico o sgravio dell’atto impugnato, unitamente al pagamento richiesto, è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- Quando la lite viene definita per effetto di una causa sopravvenuta che assorbe l’interesse al ricorso, la Corte non si pronuncia sui motivi di impugnazione originari e definisce il processo con provvedimento di estinzione.
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