Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18505/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria e dell’integrale pagamento effettuato dalla contribuente, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall’art. 6 d.l. n. 119/2018, come convertito dalla l. n. 136/2018. Ha quindi dichiarato estinto il processo e ha compensato le spese di lite, precisando che restano a carico della parte che le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di liquidazione Ici per l’anno 2008, relativo a 20 unità immobiliari, per un importo complessivo di euro 381.623,82. La società contribuente aveva contestato la legittimità dell’atto, in particolare deducendo che la rendita catastale utilizzata ai fini impositivi fosse stata rettificata dall’amministrazione senza notifica alla contribuente e che tale rettifica non fosse opponibile. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si è denunciata la violazione dell’art. 74, comma 1, l. n. 342/2000 e dell’art. 1 d.m. n. 701/1994, in relazione agli artt. 2697 e 2700 c.c.; con il secondo si è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita incongruenza tra chiesto e pronunciato. Nel frattempo la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 e aveva effettuato il pagamento integrale dovuto; il Comune aveva dato atto dell’avvenuto discarico della cartella e aveva chiesto l’estinzione del giudizio per intervenuto sgravio totale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento integrale di quanto dovuto, quando ricorrono i presupposti normativi, determinano il perfezionamento della definizione e comportano l’estinzione del giudizio pendente, anche in Cassazione.
  • Nei giudizi tributari definibili ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, l’intervenuto discarico o sgravio dell’atto impugnato, unitamente al pagamento richiesto, è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
  • Quando la lite viene definita per effetto di una causa sopravvenuta che assorbe l’interesse al ricorso, la Corte non si pronuncia sui motivi di impugnazione originari e definisce il processo con provvedimento di estinzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.