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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22605/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento notificata dopo la definitività di un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro dovuta su una sentenza del Tribunale civile di La Spezia. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato il rigetto ritenendo correttamente motivata la decisione di primo grado, correttamente notificato l'avviso di liquidazione e non prescritta la pretesa. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non avere la CTR esaminato l'eccezione sull'applicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per la notifica della cartella; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e art. 132 n. 4 c.p.c., sempre per l'omesso esame dell'eccezione sul citato art. 25; 3) violazione dell'art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973 e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c., per avere la CTR ritenuto applicabile la prescrizione ordinaria decennale invece della prescrizione triennale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati, unitariamente trattati, i tre motivi. Ha riconosciuto che la CTR non aveva effettivamente pronunciato sulla questione, ma ha applicato il principio secondo cui la Cassazione può decidere nel merito senza rinvio quando la questione di diritto è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto. Nel merito ha affermato che, in materia di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, per la riscossione opera esclusivamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 d.P.R. n. 131/1986; non si applicano né il termine triennale di decadenza dell'art. 76 del medesimo decreto, né il termine di decadenza dell'art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, poiché l'imposta di registro non rientra nei tributi richiamati dal d.lgs. n. 46/1999. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.

    La censura era fondata sull'omessa pronuncia; la Corte ha riconosciuto l'omissione ma ha ritenuto comunque possibile decidere nel merito la questione, ove infondata e non richiedente nuovi accertamenti.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La doglianza di nullità per difetto di motivazione è stata ritenuta infondata perché la questione sottostante era comunque infondata nel merito.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.

    La Corte ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, valorizzando la possibilità di decidere nel merito sulla questione non esaminata.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Non applicabile alla notificazione della cartella nel caso concreto, secondo la tesi del ricorrente respinta dalla Corte.

  • art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973

    La Corte ha escluso che il termine previsto da questa norma regoli la riscossione dell'imposta di registro nel caso di avviso di liquidazione divenuto definitivo.

  • art. 2946 c.c.

    Non si applica al posto della prescrizione speciale decennale prevista per l'imposta di registro una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione; la Corte ha però confermato la conclusione della CTR sull'operatività del termine decennale.

  • art. 78 d.P.R. n. 131/1986

    In tema di imposta di registro, dopo la definitività dell'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, per la riscossione del credito opera il termine decennale di prescrizione.

  • art. 76 d.P.R. n. 131/1986

    Il termine triennale di decadenza ivi previsto riguarda l'esercizio del potere impositivo e non la successiva riscossione di un avviso di liquidazione definitivo.

  • art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602/1973

    Non trova applicazione all'imposta di registro, perché tale tributo non rientra tra quelli richiamati dal d.lgs. n. 46/1999.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte richiama una lettura costituzionalmente orientata che consente, in presenza di omessa pronuncia su un motivo di gravame, la decisione nel merito senza rinvio se la questione è infondata.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato a fondamento del principio di economia processuale e ragionevole durata del processo che giustifica la decisione nel merito senza rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, una volta che l'avviso di liquidazione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, la riscossione del credito è soggetta al termine decennale di prescrizione previsto dalla disciplina speciale, e non ai termini di decadenza previsti per l'esercizio del potere impositivo o per altre imposte.
  • Il termine di decadenza previsto per la notifica della cartella di pagamento in altri ambiti tributari non si estende automaticamente alla riscossione dell'imposta di registro, se il tributo non rientra tra quelli espressamente richiamati dalla normativa applicabile.
  • La Cassazione può correggere la decisione impugnata senza rinvio quando rileva l'omessa pronuncia del giudice di merito ma la questione sottostante è giuridicamente infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
  • L'omessa pronuncia su un motivo di gravame non comporta necessariamente cassazione con rinvio se la Corte può definire la controversia nel merito in senso conforme al dispositivo impugnato.
  • Le doglianze di nullità della sentenza per difetto di motivazione non possono condurre all'accoglimento del ricorso quando la questione decisiva è comunque infondata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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