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Sentenza

Sentenza del 13/05/2021 n. 12805 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Cartella di pagamento per tributi (IVA) riferiti all'anno 1999 a carico della società di persone MTM snc; il ricorrente, socio solidale, impugna sostenendo (i) mancata notifica dell'accertamento al socio, (ii) estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese e conseguente improcedibilità dell'iscrizione a ruolo nei confronti dei soci, (iii) validità del 'condono tombale' per estinguere l'obbligazione, (iv) violazioni di norme processuali e sostanziali (art. 360 c.p.c. n.5 e n.3; artt. 2945, 2969 c.c.; L. 289/2002; D.Lgs. 546/1992 e altri), e (v) carenza di motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i rilievi: la cartella indicava che la formazione del ruolo derivava da sentenza della CTR relativa all'accertamento 1999; la cancellazione della società non estingue le pretese sorte prima dell'entrata in vigore delle modifiche (effetto estintivo dal 1/1/2004), e i soci di società di persone sono responsabili solidalmente anche per debiti IVA della società (art.2291 c.c.). Il 'condono tombale' non opera in relazione all'IVA in virtù della giurisprudenza che applica la sentenza C‑132/06 della Corte di Giustizia; la doglianza ex art.360 c.p.c. n.5 è inammissibile perché consiste in una censura di diritto sulla motivazione e non nell'omesso esame di un fatto storico decisivo; le censure relative al presunto giudicato esterno non erano autosufficienti e non documentate. Condanna del ricorrente alle spese (Euro 645,00 per onorari) e statuizione sul pagamento del contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo in senso storico-naturalistico; la Corte ricorda che non è invocabile per contestare la motivazione giuridica o una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Richiamato nei motivi che denunciavano violazioni normative e false applicazioni; la Corte ne ha valutato l'inammissibilità o l'infondatezza alla luce delle circostanze di fatto e diritto.

  • art. 2945 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di prescrizione/termini; la Corte non ha ritenuto che le censure avessero inciso sulla regolarità della pretesa tributaria così come configurata.

  • art. 2969 c.c.

    Richiamato dal ricorrente (presumibilmente relativo a effetti della cancellazione/atti societari); la Corte non ha ritenuto che la cancellazione della società comportasse l'inefficacia della pretesa tributaria già sorta anteriormente.

  • L. n. 241 del 1990

    Richiamata in relazione a profili di procedimento/amministrativi; la Corte non ha ritenuto che eventuali vizi procedurali configurassero nullità o inidoneità a fondare il ricorso del contribuente.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 9 - condono tombale)

    La Corte conferma la giurisprudenza che esclude l'applicabilità del condono tombale all'IVA, in coerenza con la sentenza della Corte di Giustizia (C‑132/06) e con la necessità di non creare una quasi-esenzione fiscale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    D.Lgs. n. 546/1992, art. 14

    Richiamato in relazione a questioni di rito nel processo tributario; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da annullare la decisione impugnata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2

    D.Lgs. n. 546/1992, art. 36 comma 2

    Invocato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che la norma fosse stata violata in modo da giustificare la cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai motivi di fatto e di diritto da esporre nell'atto di impugnazione; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione ai criteri di motivazione della decisione; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito conteneva sufficienti elementi argomentativi.

  • art. 2495 c.c.

    Interpretato nel senso che l'effetto estintivo della cancellazione della società di persone dal registro delle imprese è fissato dalla riforma a decorrere dal 1/1/2004; quindi le pretese sorte prima permangono e possono essere agite nei confronti dei soci.

  • art. 2291 c.c.

    Stabilisce la responsabilità solidale e illimitata dei soci per i debiti della società di persone; la Corte conferma che tale responsabilità si applica anche ai debiti tributari.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater

    Richiamato in ordine agli aspetti contributivi sul versamento del contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale e illimitata dei soci di società di persone (art. 2291 c.c.) vale anche per i debiti tributari: il socio può essere chiamato a pagare anche se l'accertamento è stato notificato solo alla società.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue automaticamente pretese tributarie già sorte prima della decorrenza degli effetti estintivi previsti dalla riforma (effetto estintivo operante dal 1/1/2004 per le modifiche richiamate).
  • Il 'condono tombale' (L. 289/2002) non estingue i debiti IVA quando l'accesso al condono richiederebbe l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA: la giurisprudenza, ai sensi della sentenza C‑132/06 della Corte di Giustizia, esclude l'applicabilità del condono all'IVA.
  • In Cassazione, il motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 richiede l'indicazione di un fatto concreto, controverso e decisivo omesso dal giudice; non è ammessa come mera critica della motivazione giuridica.
  • Per far valere l'esistenza di un 'giudicato esterno' o di specifici documenti/atti a sostegno di una censura, il ricorso di merito e il ricorso per cassazione devono essere autosufficienti: è necessario indicare testualmente i passi degli atti e quando sono stati depositati, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • La mancata notifica degli atti impositivi al socio non preclude, di per sé, la possibilità di iscrivere a ruolo e agire per il recupero del credito verso i soci solidali: l'azione è compatibile con la disciplina tributaria e la giurisprudenza consolidata.

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