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Sentenza

Sentenza del 17/07/2018 n. 18899 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti chiedevano il rimborso di Euro 1.685.531,50, oltre interessi, sostenendo che le somme versate nell'ambito della definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, fossero prive di titolo. A loro avviso, una successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate aveva confermato l'erroneità della pretesa tributaria relativa alla valorizzazione delle partecipazioni societarie e rendeva quindi inesistente l'obbligo di pagamento. Contestavano inoltre l'irrevocabilità dell'istanza di condono e la motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato il diniego del rimborso. Ha stabilito che la circolare interpretativa non vincola il giudice e non elimina retroattivamente una pretesa tributaria già formalizzata. L'adesione al condono, accompagnata dal pagamento degli importi dovuti, costituisce una scelta volontaria e non revocabile, finalizzata a definire la lite e a eliminare l'incertezza sull'esito del giudizio. Tale scelta impedisce al contribuente di chiedere successivamente il rimborso, anche sostenendo l'inesistenza originaria dell'obbligo tributario. I ricorrenti sono stati inoltre condannati a rifondere le spese di lite, liquidate in Euro 10.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 16

    Disciplina la determinazione del valore delle azioni e delle quote di società non quotate ai fini dell'imposta sulle successioni.

  • L. n. 289 del 2002, art. 16

    Prevede la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. L'adesione e il pagamento producono un effetto definitorio della controversia e impediscono, di regola, la successiva richiesta di rimborso delle somme versate.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Consente il rimborso delle somme versate in determinate ipotesi, tra cui errore materiale, duplicazione o mancanza dell'obbligo di pagamento. Tuttavia, la norma non prevale sull'effetto preclusivo derivante dall'adesione validamente perfezionata al condono.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2

    Individua i requisiti della motivazione della sentenza tributaria, ma le relative censure sono state ritenute irrilevanti perché la ragione decisiva del rigetto era l'adesione al condono.

  • Codice civile, artt. 1969 e 1970

    Norme richiamate dai ricorrenti in tema di transazione e impugnazione della transazione; la Corte ha comunque ritenuto decisiva la specifica disciplina tributaria della definizione agevolata.

  • Codice di procedura civile, art. 395

    Richiamato in relazione alla possibilità di impugnare il negozio processuale di definizione; la Corte ha escluso che tali argomenti consentissero di revocare l'adesione al condono.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13

    Richiamato per analogia dalla giurisprudenza: anche il ravvedimento operoso, una volta scelto e perfezionato, non può normalmente essere seguito da una richiesta di rimborso fondata sulla pretesa insussistenza della violazione.

  • Cass. n. 4566/2015

    In tema di condono fiscale, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata.

    Il condono crea un nuovo titolo giuridico e realizza una definizione transattiva della controversia, azzerando le ulteriori pretese restitutorie del contribuente.

  • Cass. n. 6108/2016

    Ha escluso la revocabilità della scelta di avvalersi del ravvedimento operoso mediante successiva richiesta di rimborso.

Massime di principio

  • L'adesione a un condono o a una definizione agevolata, una volta validamente presentata e perfezionata con i pagamenti previsti, è normalmente irrevocabile e preclude la richiesta di rimborso delle somme versate.
  • Una circolare dell'amministrazione finanziaria ha valore interpretativo e organizzativo, ma non vincola il giudice e non elimina automaticamente gli effetti di un atto impositivo già emesso o di una lite già definita.
  • Chi sceglie il condono accetta di sostituire l'incertezza dell'esito giudiziario con una definizione certa e agevolata; non può successivamente chiedere il rimborso solo perché ritiene che avrebbe potuto vincere la causa.
  • La pretesa di rimborso fondata sull'inesistenza dell'obbligo tributario può essere preclusa nonostante l'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, quando il pagamento deriva da una definizione agevolata consapevolmente scelta.
  • Prima di aderire a un condono o di effettuare pagamenti per definire una lite, occorre valutare che la scelta potrebbe impedire definitivamente di proseguire il contenzioso o recuperare le somme versate.

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