Sentenza del 17/07/2018 n. 496 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2007, con cui gli erano stati imputati maggiori redditi e imposte derivanti da presunti utili occulti distribuiti dalle società partecipate, caratterizzate da una ristretta base societaria. Ha contestato, tra l'altro, l'omessa pronuncia del giudice di primo grado, la violazione del divieto di ultrapetizione e del ne bis in idem, la violazione del diritto di difesa e l'illegittima applicazione della presunzione di distribuzione degli utili ai soci. Secondo il contribuente, la definitività dell'accertamento societario non avrebbe dovuto impedirgli di contestare autonomamente l'esistenza del reddito imputato a suo carico.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso e condannato il contribuente alle spese. In appello, la Commissione ha ritenuto infondate tutte le censure, confermando che, nelle società a ristretta base societaria, l'accertamento di maggiori utili non contabilizzati in capo alla società può fondare la presunzione di distribuzione ai soci, salvo prova contraria. Il Collegio ha valorizzato anche la definitività dell'accertamento emesso nei confronti di una delle società e il rigetto, sebbene non ancora definitivo, del ricorso dell'altra società, precisando che l'Ufficio dovrà adeguarsi all'esito finale del relativo giudizio. L'appello è stato quindi rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Le spese del giudizio di appello sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande proposte e vieta di attribuire più o diverso rispetto a quanto richiesto. La Commissione ha escluso che vi fosse ultrapetizione o omessa pronuncia.
Art. 24 della Costituzione
Tutela il diritto di difesa. Il contribuente ne denunciava la violazione, sostenendo di non poter contestare adeguatamente il presupposto impositivo; la censura è stata ritenuta infondata.
Art. 53 della Costituzione
Stabilisce il principio di capacità contributiva. Nel caso concreto, l'imputazione degli utili al socio è stata ritenuta coerente con la presunzione elaborata per le società a ristretta base societaria, salva la prova contraria.
Art. 45 del D.P.R. 917/1976
Richiamato dal contribuente in relazione alla qualificazione dei redditi di capitale e alla tassazione degli utili. La Commissione ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina agli utili presuntivamente distribuiti.
Art. 2729 c.c.
Disciplina le presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti. La giurisprudenza richiamata ammette, nelle società a ristretta base societaria, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, purché il socio non fornisca prova contraria.
Art. 115 c.p.c.
Riguarda la valutazione delle prove e il principio di disponibilità della prova. Il contribuente sosteneva che il giudice non avesse esaminato le eccezioni e la documentazione prodotta, ma la censura è stata respinta.
Massime di principio
- Nelle società con ristretta base societaria, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società può legittimamente far presumere la loro distribuzione ai soci, anche se non è dimostrato il materiale incasso da parte di ciascun socio.
- La presunzione di distribuzione non è assoluta: il socio può superarla fornendo una prova concreta, specifica e documentata, ad esempio dimostrando l'assenza di disponibilità degli utili, la propria estraneità alla gestione o l'effettiva destinazione delle somme.
- La definitività dell'accertamento societario rafforza il presupposto dell'accertamento personale nei confronti del socio; tuttavia, le vicende dell'accertamento societario ancora pendente possono incidere sull'esito finale e devono essere considerate dall'Amministrazione.
- Il socio deve contestare in modo puntuale sia l'accertamento societario presupposto sia l'imputazione personale del reddito, senza limitarsi a eccepire genericamente l'assenza di prova dell'incasso.
- La semplice riproposizione in appello delle doglianze già esaminate e respinte in primo grado, senza confutare specificamente la motivazione della sentenza, normalmente non è sufficiente a ottenere la riforma della decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 lug 2018Sentenza del 17/07/2018 n. 331 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 17 lug 2018Sentenza del 17/07/2018 n. 497 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 17 lug 2018Sentenza del 17/07/2018 n. 1462 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 17 lug 2018Sentenza del 17/07/2018 n. 1463 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 17 lug 2018Sentenza del 17/07/2018 n. 1471 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 17 lug 2018Sentenza del 17/07/2018 n. 1921 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →