Sentenza del 17/07/2018 n. 497 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente, per l'anno 2008, un reddito di circa 68.057 euro sulla base del redditometro, considerando la disponibilità di beni e un incremento patrimoniale relativo all'acquisto di un immobile. Il contribuente contestava l'accertamento, sostenendo che il reddito agricolo fosse determinato catastalmente e che l'Ufficio non avesse correttamente considerato i contributi AGEA, la produzione dichiarata ai fini IRAP, l'acquisto dell'immobile e gli aiuti economici ricevuti dalla famiglia. In primo grado il ricorso era stato accolto. L'Agenzia impugnava la sentenza deducendo difetto di motivazione, errore di giudizio e violazione dell'art. 38 del DPR 600/1973.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo sufficientemente specifici i motivi dell'Agenzia. Nel merito ha però rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina relativa al reddito agricolo, determinato in via forfettaria sulla base dei dati catastali, valorizzando anche gli elementi giustificativi forniti dal contribuente. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4 e 5, DPR 600/1973
La norma disciplina l'accertamento sintetico del reddito sulla base della capacità contributiva, della disponibilità di beni e degli incrementi patrimoniali.
La Commissione ha ritenuto che l'accertamento sintetico dovesse essere valutato tenendo conto della particolare natura del reddito agricolo, determinato catastalmente, nonché delle giustificazioni documentate offerte dal contribuente.
Art. 53, D.Lgs. 546/1992
L'appello deve contenere motivi specifici di impugnazione.
L'appello dell'Agenzia è stato ritenuto ammissibile perché i motivi potevano essere ricavati complessivamente dall'atto, senza necessità di formalismi rigidi.
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La disposizione è stata richiamata dal contribuente in relazione alla necessità che la pretesa fiscale rifletta una reale e correttamente determinata capacità contributiva.
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19208 del 2 agosto 2017
Ai fini della verifica della specificità dei motivi d'appello occorre considerare l'atto nel suo complesso, senza rigidi formalismi.
Il requisito di specificità dell'appello può risultare dall'esame complessivo dell'atto, comprese le premesse in fatto e le conclusioni.
Massime di principio
- In un accertamento sintetico relativo a un soggetto agricolo, l'Amministrazione deve considerare la particolare modalità di determinazione del reddito agricolo e non può limitarsi a collegare automaticamente disponibilità patrimoniali e reddito imponibile.
- Il contribuente può superare la presunzione derivante dal redditometro fornendo documentazione e spiegazioni coerenti sull'origine delle somme, sui contributi ricevuti, sui redditi dichiarati e sugli incrementi patrimoniali.
- La motivazione dell'accertamento deve spiegare in modo concreto come gli elementi patrimoniali siano stati trasformati in maggior reddito e deve considerare gli elementi giustificativi prodotti dal contribuente.
- Un appello tributario può essere ritenuto ammissibile anche senza formule particolarmente rigide, se dal suo contenuto complessivo risultano chiaramente le parti della sentenza contestate e le relative critiche.
- La mancata contestazione specifica delle ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione può condurre al rigetto dell'appello dell'Amministrazione.
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