Sentenza del 17/07/2018 n. 18944 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza dell’8 febbraio 2010, aveva annullato la cartella relativa all’IRPEF 2002, emessa dopo il controllo automatizzato della dichiarazione, perché l’Agenzia non aveva provato di aver inviato, prima dell’iscrizione a ruolo, un invito al contraddittorio con raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: ha contestato che l’invito fosse necessario quando il controllo si limitava a confrontare l’imposta dichiarata con i versamenti risultanti dai modelli F24; in subordine, ha sostenuto che fosse sufficiente la raccomandata semplice e che l’omissione dell’invito non comportasse la nullità della cartella; ha inoltre contestato la valutazione della prova dell’invio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo dell’Agenzia: nel caso concreto il controllo automatizzato non aveva richiesto rettifiche dei dati dichiarati, ma aveva rilevato una differenza tra quanto dovuto in base alla dichiarazione e quanto versato con i modelli F24. In tale situazione non era necessario il preventivo invito al contraddittorio previsto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente. Gli altri motivi dell’Agenzia sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione nel merito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, perché esamini le ulteriori doglianze del contribuente contro la cartella; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è quindi stata pronunciata una decisione definitiva sulla validità della cartella.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3
la comunicazione al contribuente, prima dell'emissione della cartella di pagamento, è richiesta (a pena di nullità) della L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5, solo laddove la procedura di liquidazione dell'imposta con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda invece rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione in ordine ad aspetti rilevanti della dichiarazione stessa
Nel controllo automatizzato, il previo avviso è necessario quando la liquidazione comporta rettifiche preventive di dati dichiarativi su aspetti rilevanti; non è necessario quando il controllo si limita a rilevare un errore materiale o una discrepanza nei versamenti.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
la comunicazione al contribuente, prima dell'emissione della cartella di pagamento, è richiesta (a pena di nullità) della L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5, solo laddove la procedura di liquidazione dell'imposta con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda invece rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione in ordine ad aspetti rilevanti della dichiarazione stessa
L’omessa comunicazione determina la nullità della cartella solo quando il controllo automatizzato richiede rettifiche preventive di dati dichiarati rilevanti; non opera invece per un mero confronto tra imposta dichiarata e somme versate.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato della dichiarazione, occorre distinguere tra la mera rilevazione di un’omissione o insufficienza di versamento rispetto a quanto dichiarato e la rettifica di dati dichiarativi rilevanti: nel primo caso, secondo la decisione, non è richiesto il previo invito al contraddittorio previsto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente.
- La pronuncia non decide se fosse sufficiente una raccomandata semplice, quali effetti avesse l’omesso invito in altre situazioni, né le ulteriori contestazioni del contribuente: tali questioni sono rimaste assorbite o rimesse al giudice di rinvio.
- La cassazione con rinvio non equivale a un accertamento definitivo della legittimità della cartella: il giudice del rinvio deve esaminare le ulteriori doglianze ancora pendenti e regolare le spese.
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