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Sentenza

Sentenza del 17/07/2018 n. 1462 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'atto di irrogazione di una sanzione di 1.000 euro, emesso per il mancato pagamento del contributo unificato tributario (CUT) richiesto in relazione a un appello riguardante due distinti atti: il preavviso di fermo amministrativo e il fermo amministrativo. Ha contestato sia la debenza e la quantificazione del CUT, sostenendo che fosse dovuto un importo inferiore, sia l'applicazione della disciplina sanzionatoria, richiamando tra l'altro il D.Lgs. n. 472/1997, il TUSG e alcune norme costituzionali e processuali.

La decisione

La Commissione ha accolto solo parzialmente l'appello dell'ente impositore e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha confermato che il CUT doveva essere calcolato separatamente per ciascuno dei due atti impugnati, per un totale di 500 euro, pari a 250 euro per atto. Ha inoltre ritenuto applicabile la disciplina speciale del Testo unico delle spese di giustizia, anziché quella generale prevista per il mancato pagamento delle imposte. Tuttavia, ha ridotto la sanzione dal 200% al minimo legale del 100%, fissandola in 500 euro, in assenza di elementi come la recidiva o altre circostanze aggravanti. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 16, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002 (TUSG)

    Prevede una disciplina speciale per il procedimento sanzionatorio relativo all'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato tributario, con rinvio alla disciplina dell'imposta di registro.

  • Art. 248, D.P.R. n. 115/2002 (TUSG)

    È richiamato insieme all'art. 16 del TUSG quale base normativa per il recupero del contributo unificato tributario non versato.

  • Art. 71, D.P.R. n. 131/1986

    Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta

    La sanzione per l'omesso pagamento può variare tra il 100% e il 200% dell'importo dovuto. In assenza di circostanze aggravanti, deve essere applicata la misura minima del 100%.

  • Art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002 (TUSG)

    Ai fini del calcolo del CUT nel processo tributario, occorre fare riferimento ai singoli atti impugnati e ai relativi valori, anche quando gli atti siano trattati congiuntamente.

  • Art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Costituisce la norma speciale cui rinvia il TUSG per la determinazione del valore della controversia tributaria; tale disciplina prevale sulle regole generali del processo civile.

  • Art. 16, D.Lgs. n. 472/1997

    La Commissione ha escluso l'applicazione della disciplina generale delle sanzioni tributarie al caso concreto, ritenendo prevalente la disciplina speciale del TUSG. Le deduzioni presentate prima dell'irrogazione della sanzione non sono state considerate deduzioni difensive ai sensi di tale norma.

  • Art. 10 c.p.c.

    La regola generale sul valore della causa nel processo civile non si applica alla determinazione del CUT tributario, perché sostituita dalla disciplina speciale del TUSG e del processo tributario.

Massime di principio

  • Quando un ricorso tributario impugna più atti distinti, il contributo unificato può essere dovuto separatamente per ciascun atto, anche se gli atti vengono trattati o riuniti nello stesso procedimento.
  • Per il contributo unificato tributario si applicano le norme speciali del Testo unico delle spese di giustizia; non è automaticamente applicabile la disciplina generale delle sanzioni tributarie prevista dal D.Lgs. n. 472/1997.
  • La sanzione per omesso pagamento del CUT può variare tra il 100% e il 200% dell'importo dovuto. In assenza di elementi aggravanti adeguatamente indicati e provati dall'amministrazione, deve essere preferita la misura minima.
  • Il termine per evitare la sanzione decorre dalla notifica dell'invito al pagamento del contributo non versato; la sanzione può essere irrogata dopo il decorso infruttuoso del termine previsto, anche prima di un autonomo procedimento sanzionatorio ordinario.
  • La riunione dei procedimenti per ragioni di economia processuale non elimina l'autonomia degli atti impugnati ai fini del calcolo del contributo unificato.
  • In casi analoghi è importante verificare sia il numero degli atti effettivamente impugnati sia il valore di ciascuno, oltre alla corretta applicazione della misura minima della sanzione in mancanza di recidiva o altre circostanze aggravanti.

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